BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Area sottoposta a vincolo paesaggistico – Rimozione della vegetazione – Destinazione a parcheggio – Destinazione della stessa diversa da quella originaria – Preventiva autorizzazione paesaggistica – Necessità – Fattispecie – Art. 181 D.Lvo n.42/2004 – Art. 734 C.P. – Realizzazione di parcheggi – Trasformazione in via permanente del suolo in edificato – Permesso di costruire – Necessità – Reato di lottizzazione abusiva
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 18 Luglio 2011
Numero: 28227
Data di udienza:
Presidente: Ferrua
Estensore: Ramacci
Premassima
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Area sottoposta a vincolo paesaggistico – Rimozione della vegetazione – Destinazione a parcheggio – Destinazione della stessa diversa da quella originaria – Preventiva autorizzazione paesaggistica – Necessità – Fattispecie – Art. 181 D.Lvo n.42/2004 – Art. 734 C.P. – Realizzazione di parcheggi – Trasformazione in via permanente del suolo in edificato – Permesso di costruire – Necessità – Reato di lottizzazione abusiva
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 18/07/2011 (Ud. 8/06/2011), Sentenza n. 28227
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – DIRITTO URBANISTICO – Area sottoposta a vincolo paesaggistico – Rimozione della vegetazione – Destinazione a parcheggio – Destinazione della stessa diversa da quella originaria – Preventiva autorizzazione paesaggistica – Necessità – Fattispecie – Art. 181 D.Lvo n.42/2004 – 734 C.P.
La destinazione a parcheggio di un’area sottoposta a vincolo paesaggistico, mediante la rimozione della vegetazione e dello strato superficiale del terreno con predisposizione di spazi destinati alla sosta di autovetture, incidendo sull’aspetto esteriore dell’area medesima, soggetta a speciale protezione e comportando comunque una destinazione della stessa diversa da quella originaria, richiede la preventiva autorizzazione paesaggistica in assenza della quale è configurabile il reato previsto e punito dall’articolo 181, D.L.vo n. 42/2004. Nella specie, la condotta contestata era stata posta in essere “eliminando e/o danneggiando il sottobosco arbustivo, arboreo ed erbaceo, scolturando il terreno per una profondità di circa 20-30 centimetri e facendo parcheggiare circa 1.100 vetture”.
(conferma ordinanza emessa il 19102010 dal Tribunale di Varese) Pres. Ferrua, Est. Ramacci, Ric. Verona
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Vincolo paesaggistico – Assenza o difformità dell’autorizzazione – Potenzialità lesiva – Configurabilità del reato – Art.181, D. L.vo n. 42/2004.
In tema di tutela del paesaggio, assume rilievo, ai fini delle configurabilità del reato contemplato nell’articolo 181, D. L.vo n. 42/2004 ogni intervento astrattamente idoneo ad incidere, modificandolo, sull’originario assetto del territorio sottoposto a vincolo paesaggistico ed eseguito in assenza o in difformità della prescritta autorizzazione. L’individuazione della potenzialità lesiva di detti interventi deve inoltre essere effettuata mediante una valutazione ex ante, diretta quindi ad accertare non già se vi sia stato un danno al paesaggio ed all’ambiente, bensì se il tipo di intervento fosse astrattamente idoneo a ledere il bene giuridico tutelato (Cass. Sez. 3^ n. 14461, 28/03/2003; Cass. n.14457, 28/03/2003; Cass. n. 12863, 20/03/2003; Cass. n.10641 7/03/2003). E’ quindi richiesta la preventiva valutazione da parte dell’ente preposto alla tutela del vincolo per ogni intervento, anche modesto e diverso da quelli contemplati dalla disciplina urbanistica ed edilizia.
(conferma ordinanza emessa il 19102010 dal Tribunale di Varese) Pres. Ferrua, Est. Ramacci, Ric. Verona
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Ente preposto alla tutela del vincolo – Modifiche ambientali – Preventiva autorizzazione – Configurabilità del reato – Giurisprudenza – Fattispecie – Art. 181 D.L.vo n.422004.
L’articolo 181 D.L.vo n.422004, sanziona penalmente l’esecuzione, senza la preventiva autorizzazione dell’ente preposto alla tutela del vincolo, di lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici. Si tratta, di reato formale e di pericolo che si perfeziona, indipendentemente dal danno arrecato al paesaggio, con la semplice esecuzione di interventi non autorizzati idonei ad incidere negativamente sull’originario assetto dei luoghi sottoposti a protezione (Cass. Sez. III n.2903, 22/01/2010). Alla luce di tali premesse generali, la giurisprudenza ha ritenuto rilevanti, sotto il profilo paesaggistico e, intrinsecamente idonei a comportare modificazioni ambientali interventi quali, ad esempio, la realizzazione di un campo da golf eseguita mediante livellamento del terreno (Cass. Sez. III, 21/02/2006 n. 6444), l’abbassamento del livello di una strada vicinale (Cass. Sez. III, 2/04/1997 n. 3065), la realizzazione di un parcheggio mediante spandimento sul terreno di materiale tufaceo (Cass. Sez. III, 9/01/2007 n. 159). Più in generale, si è affermato che assume rilevanza il mutamento della consistenza estetica di un manufatto e, cioè, la sua fisionomia e l’aspetto esteriore (Cass. Sez. III, 22/01/2010, n. 2903, fattispecie relativa alla mera chiusura con elementi vetrati di un portico di abitazione) . Per la configurabilità del reato in esame, è sufficiente che l’agente faccia del bene protetto un uso diverso da quello cui esso è destinato, atteso che il vincolo posto su certe parti del territorio nazionale ha una funzione prodromica al governo del territorio stesso (Cass. Sez. III n. 564, 11 gennaio 2006; Cass. Sez. VI, 8/06/2006 n. 19733). Nella specie i lavori riguardavano un’area di circa 25.000 mq in zona soggetta a vincolo paesaggistico ed adibita a parcheggio in violazione degli articoli 181 D.Lv. 422004 e 734 C.P.
(conferma ordinanza emessa il 19102010 dal Tribunale di Varese) Pres. Ferrua, Est. Ramacci, Ric. Verona
DIRITTO URBANISTICO – Realizzazione di parcheggi – Trasformazione in via permanente del suolo in edificato – Permesso di costruire – Necessità – Reato di lottizzazione abusiva.
La realizzazione di parcheggi, anche in assenza di specifici interventi, comportando la trasformazione in via permanente del suolo inedificato assume rilevanza sotto il profilo urbanistico e richiede il permesso di costruire (Cass. Sez. III, 19/02/2004 n. 6930) e, nel caso in cui comporti la trasformazione di un’area molto estesa, in assenza di qualunque intervento programmatorio sottoposto al controllo della P.A., può essere idoneo a configurare il reato di lottizzazione abusiva (Cass. Sez. III, 30/04/2004, n. 20390).
(conferma ordinanza emessa il 19102010 dal Tribunale di Varese) Pres. Ferrua, Est. Ramacci, Ric. Verona
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 18/07/2011 (Ud. 8/06/2011), Sentenza n. 28227SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione terza penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Luca RAMACCI Consigliere Est.
Dott. Santi GAZZARA Consigliere
ha pronunciato la seguente
1. VERONA Angelo nato a Reggiolo il 13/3/1940
– avverso l’ordinanza emessa il 19\10\2010 dal Tribunale di Varese
– Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luca Ramacci
– udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Gabriele Mazzotta che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
– sentito il difensore Avv. Alessio Petretti del Foro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il provvedimento impugnato riguardava un’area di circa 25.000 mq in zona soggetta a vincolo paesaggistico ed adibita a parcheggio in violazione degli articoli 181 D.Lv. 42\2004 e 734 C.P.
Avverso tale decisione il predetto proponeva ricorso per cassazione.
Con un primo motivo di ricorso deduceva la violazione dell’articolo 181 D.Lv. 42/2004, rilevando che il parcheggio di vetture su un terreno, in difetto di opere edilizie, deve ritenersi penalmente indifferente ed il Tribunale non aveva indicato le ragioni per le quali tale rilevanza penale era stata invece ritenuta, posto che non era stato eseguito nessun intervento sull’area in questione.
Con un secondo motivo di ricorso deduceva la violazione dell’articolo 321 C.P.P. rilevando l’insussistenza del fumus del commesso reato.
Insisteva, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
In data 23 maggio 2011 faceva pervenire memoria ad ulteriore sostegno delle proprie ragioni.
Occorre preliminarmente ricordare che l’articolo 181 D.Lv. 42\2004, il quale si pone in sostanziale continuità con la previgente Legge 431\85 e la normativa introdotta con il D.Lv. 490\99 ora abrogato, sanziona penalmente l’esecuzione, senza la preventiva autorizzazione dell’ente preposto alla tutela del vincolo, di lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici.
Si tratta, come è noto, di reato formale e di pericolo che si perfeziona, indipendentemente dal danno arrecato al paesaggio, con la semplice esecuzione di interventi non autorizzati idonei ad incidere negativamente sull’originario assetto dei luoghi sottoposti a protezione (v. Sez. III n.2903, 22 gennaio 2010 ed altre prec. conf.).
E’ di tutta evidenza, attesa la posizione di estremo rigore del legislatore in tema di tutela del paesaggio, che assume rilievo, ai fini delle configurabilità del reato contemplato dal menzionato articolo 181, ogni intervento astrattamente idoneo ad incidere, modificandolo, sull’originario assetto del territorio sottoposto a vincolo paesaggistico ed eseguito in assenza o in difformità della prescritta autorizzazione.
L’individuazione della potenzialità lesiva di detti interventi deve inoltre essere effettuata mediante una valutazione ex ante, diretta quindi ad accertare non già se vi sia stato un danno al paesaggio ed all’ambiente, bensì se il tipo di intervento fosse astrattamente idoneo a ledere il bene giuridico tutelato (v. ex pl. Sez. III n. 14461, 28 marzo 2003; n.14457, 28\3\2003; n. 12863, 20 marzo 2003; n.10641„ 7 marzo 2003).
E’ quindi richiesta la preventiva valutazione da parte dell’ente preposto alla tutela del vincolo per ogni intervento, anche modesto e diverso da quelli contemplati dalla disciplina urbanistica ed edilizia.
Alla luce di tali premesse generali, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto rilevanti, sotto il profilo paesaggistico e, pertanto, intrinsecamente idonei a comportare modificazioni ambientali interventi quali, ad esempio, la realizzazione di un campo da golf eseguita mediante livellamento del terreno (Sez. III n. 6444, 21 febbraio 2006), l’abbassamento del livello di una strada vicinale (Sez. III n. 3065, 2 aprile 1997), la realizzazione di un parcheggio mediante spandimento sul terreno di materiale tufaceo (Sez. III n. 159, 9 gennaio 2007).
Più in generale, si è affermato che assume rilevanza il mutamento della consistenza estetica di un manufatto e, cioè, la sua fisionomia e l’aspetto esteriore (Sez. III n. 2903, 22 gennaio 2010, fattispecie relativa alla mera chiusura con elementi vetrati di un portico di abitazione)
Si è ulteriormente specificato che, per la configurabilità del reato in esame, è sufficiente che l’agente faccia del bene protetto un uso diverso da quello cui esso è destinato, atteso che il vincolo posto su certe parti del territorio nazionale ha una funzione prodromica al governo del territorio stesso (Sez. III n. 564, 11 gennaio 2006; Sez. VI n. 19733, 8 giugno 2006).
Ciò posto, deve osservarsi che, in linea generale, la realizzazione di parcheggi, anche in assenza di specifici interventi, comportando la trasformazione in via permanente del suolo inedificato assume rilevanza sotto il profilo urbanistico e richiede il permesso di costruire (Sez. III n. 6930, 19 febbraio 2004) e, nel caso in cui comporti la trasformazione di un’area molto estesa, in assenza di qualunque intervento programmatorio sottoposto al controllo della P.A., può essere idoneo a configurare il reato di lottizzazione abusiva (Sez. III n. 20390, 30 aprile 2004).
Non si tratta, pertanto, di un intervento del tutto indifferente, anche se posto in essere senza alcuna opera edilizia o mediante l’esecuzione di lavori di minima entità.
Resta dunque da verificare, alla luce dei principi dianzi richiamati, se un intervento, quale quello per cui è processo, assuma rilevanza sotto il profilo paesaggistico, verificando se abbia caratteristiche e consistenza tale da configurare, quantomeno, una modifica dell’aspetto esteriore dell’area ovvero un’utilizzazione della stessa non conforme all’originaria destinazione.
Nella fattispecie, risulta dalla lettura dell’imputazione che la condotta contestata era stata posta in essere “eliminando e/o danneggiando il sottobosco arbustivo, arboreo ed erbaceo, scolturando il terreno per una profondità di circa 20-30 centimetri e facendo parcheggiare circa 1.100 vetture”.
Ne consegue che l’intervento eseguito era astrattamente idoneo ad arrecare pregiudizio all’originario assetto dei luoghi e necessitava di preventiva autorizzazione dell’ente competente.
Può dunque affermarsi il principio secondo il quale la destinazione a parcheggio di un’area sottoposta a vincolo paesaggistico, mediante la rimozione della vegetazione e dello strato superficiale del terreno con predisposizione di spazi destinati alla sosta di autovetture, incidendo sull’aspetto esteriore dell’area medesima, soggetta a speciale protezione e comportando comunque una destinazione della stessa diversa da quella originaria, richiede la preventiva autorizzazione paesaggistica in assenza della quale è configurabile il reato previsto e punito dall’articolo 181 D.Lv. 42\2004.
Quanto al secondo motivo di ricorso, deve osservarsi che correttamente il Tribunale ha ritenuto la sussistenza del fumus del reato contestato, rilevando l’assenza del titolo abilitativo legittimante l’esecuzione dell’intervento.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 18 LUG. 2011