Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali Numero: 56293 | Data di udienza: 24 Novembre 2017

* BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Opere realizzate in assenza di autorizzazione paesaggistica – Verifica – Soglie volumetriche – Modestia complessiva del fatto – Remissione in pristino dell’area soggetta a vincolo paesaggistico – Causa estintiva del reato – Fattispecie: muro di sostegno di un terrapieno, costruito con elementi prefabbricati e sovrapposti ad incastro – Art. 181, comma 1-bis, lett. a) d.lgs. n. 42/2004 – Corte costituzionale Sentenza n.56/2016.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 18 Dicembre 2017
Numero: 56293
Data di udienza: 24 Novembre 2017
Presidente: FIALE
Estensore: CORBETTA


Premassima

* BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Opere realizzate in assenza di autorizzazione paesaggistica – Verifica – Soglie volumetriche – Modestia complessiva del fatto – Remissione in pristino dell’area soggetta a vincolo paesaggistico – Causa estintiva del reato – Fattispecie: muro di sostegno di un terrapieno, costruito con elementi prefabbricati e sovrapposti ad incastro – Art. 181, comma 1-bis, lett. a) d.lgs. n. 42/2004 – Corte costituzionale Sentenza n.56/2016.



Massima

 

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 18/12/2017, (Ud. 24/11/2017) Sentenza n.56293


BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Opere realizzate in assenza di autorizzazione paesaggistica – Verifica – Soglie volumetriche – Modestia complessiva del fatto – Remissione in pristino dell’area soggetta a vincolo paesaggistico – Causa estintiva del reato – Fattispecie: muro di sostegno di un terrapieno, costruito con elementi prefabbricati e sovrapposti ad incastro – Art. 181, comma 1-bis, lett. a) d.lgs. n. 42/2004 – Corte costituzionale Sentenza n.56/2016.
 
Con la nuova formulazione della norma, per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale (art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42 del 2004), per poter verificare se le opere realizzate in assenza di autorizzazione paesaggistica rientrino nell’ipotesi delittuosa ovvero in quella contravvenzionale di cui all’art. 181, comma 1, occorre appurare l’entità degli aumenti volumetrici realizzati, ed, in particolare il superamento delle soglie volumetriche contemplate dal comma 1 bis che, inoltre, impedirebbe anche l’estinzione del reato per intervenuta rimessione in pristino ai sensi dell’art. 181, comma 1-quinquies, d.lgs. n. 42 del 2004. Sicché, emerge l’illegalità della pena inflitta per imputazioni elevate ai sensi all’art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42 del 2004, ma non più riconducibili all’ambito applicativo del predetto reato – per come ridisegnato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 56 del 23 marzo 2016 che ne ha circoscritto il precetto alla sola ipotesi di lavori che superino i limiti volumetrici indicati dalla disposizione citata – è deducibile e rilevabile d’ufficio, anche nel caso di ricorso inammissibile (Sez. 3, n. 35596 del 18/05/2016 – dep.29/08/2016, Esposito). (Nella specie, si era in presenza di un mero muro di sostegno di un terrapieno, costruito con elementi prefabbricati e sovrapposti ad incastro, che pacificamente rientrava nella fattispecie del comma 1. Di conseguenza, poiché il fatto deve ora ricondursi nella previsione del comma 1 dell’art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004, non sussiste più alcuna preclusione per l’applicazione della causa estintiva del reato, di cui all’art. 181, comma 1- quinquies, d.lgs. n. 42 del 2004, stante l’accertata remissione in pristino dell’area soggetta a vincolo paesaggistico).
 

(riforma sentenza del 04/03/2016 del CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA) Pres. FIALE, Rel. CORBETTA, Ric. Di Pace
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 18/12/2017, (Ud. 24/11/2017) Sentenza n.56293

SENTENZA

 

 
 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 18/12/2017, (Ud. 24/11/2017) Sentenza n.56293
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
sul ricorso proposto da Di Pace Bruno, nato a Montazzoli il 06/10/1958;
 
avverso la sentenza del 04/03/2016 del Corte d’appello di L’Aquila;
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
 
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per prescrizione; udito il difensore, avv. Angelo Manzi del foro di Lanciano, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. In riforma della sentenza emessa dal tribunale di Lanciano, con sentenza resa in data 04/03/2016 la Corte d’appello di L’Aquila, accogliendo l’appello promosso dal P.G., affermava la penale responsabilità di Bruno Di Pace anche per il reato di cui all’art. 181, comma 1-bis, lett. a) d.lgs. n. 42 del 2004, contestato al capo A), per aver realizzato un piazzale terrapieno, contenuto da muri in elementi prefabbricati in calcestruzzo, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. In prime cure Di Pace era stato condannato per il reato di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, per aver depositato in maniera incontrollata e/o abbandonato, in qualità di imprenditore edile, sull’area sopra indicata, rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da detriti di demolizione. Ad avviso della Corte territoriale, a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, la causa estintiva del reato, prevista dall’art. 181, comma l-quinquies, d.lgs. n.42 del 2004, stante la sua natura eccezionale, trova applicazione solamente con riguardo al reato previsto dal comma 1 dell’art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004, e non anche in relazione al reato previsto dal successivo comma 1-bis.
 
2. Avverso l’indicata sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi.
 
2.1. Con il primo motivo si denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione alla mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. Ad avviso del ricorrente, la Corte avrebbe errato nel non rilevare fa prescrizione del reato, maturata prima della pronuncia di secondo grado, in quanto il terrapieno in esame era stato realizzato a gennaio 2007.
 
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza del reato di realizzazione di manufatto in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Secondo la prospettazione del ricorrente, la Corte territoriale avrebbe fatto leva unicamente sulla base dell’accertata storicità del fatto di reato di cui al capo B), senza motivare sulla vigenza di un vincolo di tipo paesaggistico e senza tener conto della ritenuta sussistenza dello stato di necessità, essendo sorto il bisogno di realizzare il terrapieno per arginare il movimento franoso che, sviluppatosi per effetto di perdite dal serbatoio dell’acquedotto, minacciava di produrre un grave danno al fabbricato in corso di costruzione.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Nonostante l’inammissibilità dei motivi, la sentenza deve essere annullata senza rinvio per i motivi di seguito indicati.
 
2. Quanto al primo motivo, si osserva che, dalla lettura delle sentenze di merito, non emerge alcun elemento che possa comportare la retrodatazione della data di commesso reato, rispetto a quella indicata nell’imputazione, ossia il 24/05/2011; il che comporta che, alla data della pronuncia impugnata, il reato, anche riqualificato, come si dirà a breve, ai sensi dell’art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004, non era prescritto.
 
3. In relazione al secondo motivo, va precisato, in primo luogo, che i giudici di merito hanno accertato che l’area in questione era gravata da dichiarazione di notevole interesse pubblico con d.m. 13/09/1977, acquisito agli atti. L’eventuale sussistenza della causa di giustificazione evocata del ricorrente è questione di fatto, peraltro nemmeno dedotta nei gradi di merito, preclusa in questa sede.
 
4. Va tuttavia osservato che, dopo la sentenza impugnata, la Corte costituzionale, con sentenza 23 marzo 2016, n. 56 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 181, comma 1-bis d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, nella parte in cui prevede ": a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell’art. 142 ed".
 
Mentre, in precedenza, la fattispecie incriminatrice apprestava una tutela maggiormente rigorosa per i beni vincolati in via provvedimentale e, per i beni vincolati per legge, il delitto di cui al comma 1 bis veniva in rilievo soltanto in caso di opere di notevole impatto volumetrico, la sentenza della Corte costituzionale ha ricondotto all’area contravvenzionale tutti i lavori eseguiti su beni paesaggistici, sia quelli vincolati in via provvedimentale, sia quelli vincolati per legge; l’unica ipotesi di delitto residuata, pertanto, concerne i lavori eseguiti su beni paesaggistici, qualora comportino il superamento delle soglie volumetriche indicate all’art. 181, comma 1 bis, d.lgs. n. 42 del 2004.
 
Come chiarito da questa Corte, l’illegalità della pena inflitta per imputazioni elevate ai sensi all’art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42 del 2004, ma non più riconducibili all’ambito applicativo del predetto reato – per come ridisegnato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 56 del 23 marzo 2016 che ne ha circoscritto il precetto alla sola ipotesi di lavori che superino i limiti volumetrici indicati dalla disposizione citata – è deducibile e rilevabile d’ufficio, anche nel caso di ricorso inammissibile (Sez. 3, n. 35596 del 18/05/2016 – dep.29/08/2016, Esposito, Rv. 267651).
 
Orbene, alla stregua della nuova formulazione della norma per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale richiamata, per poter verificare se le opere realizzate in assenza di autorizzazione paesaggistica rientrino nell’ipotesi delittuosa ovvero in quella contravvenzionale di cui all’art. 181, comma 1, occorre appurare l’entità degli aumenti volumetrici realizzati, ed, in particolare il superamento delle soglie volumetriche contemplate dal comma 1 bis che, inoltre, impedirebbe anche l’estinzione del reato per intervenuta rimessione in pristino ai sensi dell’art. 181, comma 1-quinquies, d.lgs. n. 42 del 2004.
 
Nel caso in esame, si è in presenza di un mero muro di sostegno di un terrapieno, costruito con elementi prefabbricati e sovrapposti ad incastro, che pacificamente rientra nella fattispecie del comma 1; del resto, la Corte d’appello, dà atto della «modestia complessiva del fatto, rilevabile delle fotografie riversate in atti». Di conseguenza, poiché il fatto deve ora ricondursi nella previsione del comma 1 dell’art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004, non sussiste più alcuna preclusione per l’applicazione della causa estintiva del reato, di cui all’art. 181, comma 1- quinquies, d.lgs. n. 42 del 2004, stante l’accertata remissione in pristino dell’area soggetta a vincolo paesaggistico.
 
P.Q.M.
 
 
Qualificato il reato di cui al capo A) come contravvenzione all’art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004, annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a tale contravvenzione perché estinta per intervenuta rimessione in pristino ai sensi dell’art. 181, comma 1-quinquies, d.lgs. n. 42 del 2004. Dichiara il ricorso inammissibile nel resto.
 
Così deciso il 24/11/2017.
 
 
 

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