Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Diritto processuale penale,
Rifiuti
Numero: 2290 |
Data di udienza: 28 Novembre 2017
RIFIUTI – Attività abusiva di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi (rottami ferrosi) – Occasionale attività di trasporto – Obblighi di comunicazione, autorizzazione o iscrizione – Inadempimento – Natura di reato istantaneo – Iscrizione nell’Albo nazionale gestori ambientali – Necessità – Artt. 212, 256, 258 e 260 d.lgs. n.152/2006 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Impugnazioni – Verificare dell’oggettiva impugnabilità del provvedimento – Trasmissione al giudice competente – Art. 568, comma 5, cod. proc. pen..
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 19 Gennaio 2018
Numero: 2290
Data di udienza: 28 Novembre 2017
Presidente: RAMACCI
Estensore: REYNAUD
Premassima
RIFIUTI – Attività abusiva di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi (rottami ferrosi) – Occasionale attività di trasporto – Obblighi di comunicazione, autorizzazione o iscrizione – Inadempimento – Natura di reato istantaneo – Iscrizione nell’Albo nazionale gestori ambientali – Necessità – Artt. 212, 256, 258 e 260 d.lgs. n.152/2006 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Impugnazioni – Verificare dell’oggettiva impugnabilità del provvedimento – Trasmissione al giudice competente – Art. 568, comma 5, cod. proc. pen..
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 19/01/2018 (Ud. 28/11/2017), Sentenza n.2290
RIFIUTI – Attività abusiva di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi (rottami ferrosi) – Occasionale attività di trasporto – Obblighi di comunicazione, autorizzazione o iscrizione – Inadempimento – Natura di reato istantaneo – Iscrizione nell’Albo nazionale gestori ambientali – Necessità – Artt. 212, 256, 258 e 260 d.lgs. n.152/2006.
Anche l’occasionale attività di trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nell’esercizio della propria attività d’impresa richiede l’iscrizione nell’Albo nazionale gestori ambientali, sia pur nell’apposita sezione di cui all’art. 212, comma 8, d.lgs. 152/2006 e secondo la procedura semplificata ivi descritta, che presuppone una comunicazione. L’inadempimento di tali obblighi di comunicazione e iscrizione integra, per pacifico orientamento, la contravvenzione di cui all’art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006 (Sez. 3, n. 26435 del 23/03/2016, Pagliuch, secondo cui «nelle ipotesi di trasporti occasionali o episodici di rifiuti propri non pericolosi, risponde del reato di cui all’art. 256, comma primo, D.Lgs. n. 152 del 2006, chiunque vi provveda con mezzi propri e non autorizzati, anziché attraverso imprese esercenti servizi di smaltimento iscritte all’Albo nazionale dei gestori ambientall». Il reato ascritto è istantaneo e, con riguardo alla condotta del trasporto rifiuti contestata all’imputato, si consuma in occasione di ogni singolo trasporto effettuato da soggetto non autorizzato, posto che una continuativa ed organizzata attività abusiva di trasporti, ricorrendone gli altri presupposti, potrebbe invece integrare il ben più grave delitto di cui all’art. 260, comma 1, d.lgs. 152/2006 (Sez. 3, n. 26614/2013 del 12/07/2012, Trevisan).
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Impugnazioni – Verificare dell’oggettiva impugnabilità del provvedimento – Trasmissione al giudice competente – Art. 568, comma 5, cod. proc. pen..
In tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l’atto deve limitarsi, a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l’oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l’esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell’intento di sottoporre l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente.
(riforma sentenza del 03/02/2017 – CORTE DI APPELLO DI TORINO) Pres. RAMACCI, Rel. REYNAUD, Ric. Defilippis
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 19/01/2018 (Ud. 28/11/2017), Sentenza n.2290
SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 19/01/2018 (Ud. 28/11/2017), Sentenza n.2290
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Defilippis Natale, nato a Irsina il 19/02/1964;
avverso la sentenza del 03/02/2017 della Corte di appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Corasaniti, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 3 febbraio 2017, la Corte d’appello di Torino ha respinto il gravame proposto personalmente dall’odierno ricorrente, confermando la sentenza del Tribunale di Asti del 14 dicembre 2015, che l’aveva condannato alla pena di 1.800 Euro di ammenda per il reato di cui all’art. 256, comma 1, fett. a), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per aver effettuato abusivamente attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi (per lo più rottami ferrosi), conferendoli all’impianto di recupero Magifer Sri di Costigliole d’Asti, a partire dall’anno 2012.
2. Avverso la sentenza di appello, ha proposto ricorso l’imputato personalmente, deducendo un unico motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
3. In particolare, si deduce violazione dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. per essersi la Corte d’appello pronunciata nel merito a fronte di un’impugnazione che, riguardando una sentenza non appellabile per essere stata inflitta la sola pena dell’ammenda, si sarebbe dovuta qualificare come ricorso per cassazione, contenendo tutti i presupposti di quest’ultimo.
4. Nell’atto d’impugnazione denominato "atto d’appello" proposto personalmente dal Defilippis il 28 gennaio 2016 avverso la citata sentenza del Tribunale di Asti, infatti, egli lamentava, con un primo motivo, l’erronea applicazione della legge penale per essere stato ritenuto il reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006 benché i rifiuti smaltiti fossero relativi alla propria attività di imprenditore edile con conseguente integrazione dell’illecito amministrativo di cui all’art. 258, comma 4, d.lgs. 152/2006; con un secondo motivo, deduceva il vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per avere il giudice di primo grado ritenuto lo svolgimento di un’attività strutturata e organizzata di raccolta e trasporto dei rifiuti in base all’unico rilievo che la stessa avrebbe fruttato al suo autore circa 2.000 Euro l’anno.
5. Nell’odierno ricorso, il sig. Defilippis chiede quindi che fa Corte voglia annullare senza rinvio la sentenza d’appello e giudicare sull’impugnazione proposta contro la sentenza di primo grado, qualificandola come ricorso per cassazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino è fondato, avendo quel giudice svolto il giudizio d’appello benché la sentenza di primo grado – che aveva applicato la sola pena dell’ammenda – non fosse appellabile giusta la previsione di cui all’art. 593, comma 3, cod. proc. pen. A norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. – trattandosi peraltro di impugnazione avente ad oggetto motivi apparentemente riconducibili all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. – la Corte territoriale si sarebbe dovuta limitare a trasmettere gli atti alla Corte di cassazione in omaggio al principio di conservazione sancito nella citata disposizione.
Ed invero, è assolutamente consolidato, e dev’essere qui ribadito, il principio secondo cui, in tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l’atto deve limitarsi, a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l’oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l’esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell’intento di sottoporre l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente (Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221; Sez. 5, n. 7403/2014 del 26/09/2013, Bergantini, Rv. 259532; Sez. 1, n. 33782 del 08/04/2013, Arena, Rv. 257117.
2. La conseguenza è che la sentenza d’appello dev’essere annullata senza rinvio, dovendo questa Corte trattenere l’impugnazione proposta avverso la sentenza di primo grado, riqualificandola come ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. (v., ex multis, Sez. 5, n. 13905 del 08/02/2017, B., Rv. 269597; Sez. 7, n. 15321/2017 del 06/06/2016, Boggione, Rv. 269696).
Detta impugnazione – ancorché suscettibile di conversione in quanto presenta apparentemente i requisiti di sostanza (già si è detto dei motivi dedotti) e di forma (è stata presentata personalmente dall’imputato prima della modifica dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen. operata con art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103) – è tuttavia inammissibile.
3. Nel primo motivo di ricorso, pur facendosi apparente questione di erronea applicazione della legge penale, si deduce in realtà un motivo in fatto, vale a dire che i rifiuti di cui è stato accertato il trasporto ed il conferimento allo stabilimento Magifer S.r.l. di Costigliole d’Asti – svariate tonnellate di rottami ferrosi conferiti in 15 occasioni, tra il febbraio ed il 20 dicembre 2012, con un ricavo complessivo di circa 2.000 Euro – non fossero prodotti da terzi, ma provenissero dall’esercizio dell’attività di imprenditore edile svolta dall’imputato.
Il motivo è dunque innanzitutto inammissibile, poiché afferente a questioni di merito insuscettibili di valutazione da parte di questa Corte.
In ogni caso lo stesso è manifestamente infondato poiché anche l’occasionale attività di trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nell’esercizio della propria attività d’impresa richiede l’iscrizione nell’Albo nazionale gestori ambientali, sia pur nell’apposita sezione di cui all’art. 212, comma 8, d.lgs. 152/2006 e secondo la procedura semplificata ivi descritta, che presuppone una comunicazione. L’inadempimento di tali obblighi di comunicazione e iscrizione integra, per pacifico orientamento, la contravvenzione di cui all’art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006 (Sez. 3, n. 26435 del 23/03/2016, Pagliuchi, Rv. 267660, secondo cui «nelle ipotesi di trasporti occasionali o episodici di rifiuti propri non pericolosi, risponde del reato di cui all’art. 256, comma primo, D.Lgs. n. 152 del 2006, chiunque vi provveda con mezzi propri e non autorizzati, anziché attraverso imprese esercenti servizi di smaltimento iscritte all’Albo nazionale dei gestori ambientall»)
4. Come si comprende dalla massima appena citata, manifestamente infondato – e dunque del pari inammissibile – è pure il secondo motivo di ricorso che censura la motivazione della sentenza di primo grado nella parte in cui non avrebbe congruamente motivato il carattere organizzato e continuativo dell’attività di trasporto rifiuti svolta dal Defilippis. Ed invero, il reato ascritto è istantaneo e, con riguardo alla condotta del trasporto rifiuti contestata all’imputato, si consuma in occasione di ogni singolo trasporto effettuato da soggetto non autorizzato (Sez. 3, n. 8979 del 02/10/2014, Cristinzio e a., Rv. 262514; Sez. 3, n. 21655 del 13/04/2010, Hrustic, Rv. 247605), posto che una continuativa ed organizzata attività abusiva di trasporti, ricorrendone gli altri presupposti, potrebbe invece integrare il ben più grave delitto di cui all’art. 260, comma 1, d.lgs. 152/2006 (Sez. 3, n. 26614/2013 del 12/07/2012, Trevisan, Rv. 257075).
5. Alla declaratoria di inammissibilità dell’originario ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., oltre all’onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 2.000,00.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e qualificato l’appello come ricorso per cassazione lo dichiara inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di €. 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 28/11/2017.