Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Agricoltura e zootecnia, Inquinamento atmosferico, Maltrattamento animali Numero: 49298 | Data di udienza: 22 Novembre 2012

* MALTRATTAMENTO ANIMALI – Carenza di cibo e costrizione in ambienti ristretti – Concetto ampio di maltrattamento – Configurabilità del reato – Art. 727, co. 2, cod. pen.  – AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Esalazioni maleodoranti di animali – Pregiudizio per il tranquillo svolgimento del benessere dei vicini e della vita di relazione – Configurabilità del reato art. 674 cod. pen..


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 19 Dicembre 2012
Numero: 49298
Data di udienza: 22 Novembre 2012
Presidente: Gentile
Estensore: Gazzara


Premassima

* MALTRATTAMENTO ANIMALI – Carenza di cibo e costrizione in ambienti ristretti – Concetto ampio di maltrattamento – Configurabilità del reato – Art. 727, co. 2, cod. pen.  – AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Esalazioni maleodoranti di animali – Pregiudizio per il tranquillo svolgimento del benessere dei vicini e della vita di relazione – Configurabilità del reato art. 674 cod. pen..



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3, 19 Dicembre 2012 (Ud. 22/11/2012) Sentenza n. 49298

MALTRATTAMENTO ANIMALI – Carenza di cibo e costrizione in ambienti ristretti – Concetto ampio di maltrattamento – Configurabilità del reato – Art. 727, co. 2, cod. pen.
 
Il reato di cui all’art. 727 cod. pen., prendendo in considerazione il concetto ampio di maltrattamento, non punisce solo gli atti di sevizie, torture, crudeltà, caratterizzai da dolo, ma anche quei comportamenti colposi di abbandono ed incuria, che offendono la sensibilità psico-fisica degli animali, quali autonomi esseri viventi, capaci di reagire agli stimoli del dolore, come alle attenzioni amorevoli dell’uomo, con la conseguenza che la carenza di cibo, la costrizione in ambienti ristretti e sporchi, senza possibilità di deambulare, possono costituire, nel loro insieme, comportamenti di vero maltrattamento.
 
(conferma sentenza n. 512/2010 TRIBUNALE di UDINE, del 13/06/2011) Pres. Gentile, Est. Gazzara, Ric. Tomat
 

AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Esalazioni maleodoranti di animali –  Pregiudizio per il tranquillo svolgimento del benessere dei vicini e della vita di relazione – Configurabilità del reato art. 674 cod. pen..
 
Le esalazioni maleodoranti, provenienti da luoghi in cui sono ricoverati animali in numero rilevante e promananti da escrementi prodotti dagli stessi, costituiscono offesa al benessere dei vicini e grave pregiudizio per il tranquillo svolgimento della loro vita di relazione, sì da concretizzare quelle molestie di cui è cenno nell’art. 674 cod. pen., di guisa che tale tipo di condotta è penalmente sanzionato dalla predetta norma ( Cass. 29/11/95, Viale ).

(conferma sentenza n. 512/2010 TRIBUNALE di UDINE, del 13/06/2011) Pres. Gentile, Est. Gazzara, Ric. Tomat

 


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3, 19 Dicembre 2012 (Ud. 22/11/2012) Sentenza n. 49298

SENTENZA

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
TERZA SEZIONE PENALE
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
Dott. MARIO GENTILE – Presidente
Dott. LUIGI MARINI           – Consigliere
Dott. GIULIO SARNO          – Consigliere
Dott. SANTI GAZZARA – Consigliere Rel. 
Dott. GASTONE ANDREAZZA – Consigliere 
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da TOMAT GLORIA N. IL 15/09/1957
avverso la sentenza n. 512/2010 TRIBUNALE di UDINE, del 13/06/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA
Udito il Procuratore Ggnerale in persona del Dott. Giuseppe Volpe che ha concluso per l’inammissibilità;
Udito, per la parte civile, l’Avv. //
Uditi il difensore Avv. Giorgio Wail, il quale ha concluso insistendo in ricorso;
 
RITENUTO IN FATTO
 
Il Tribunale di Udine, con sentenza del 13/6/2011, ha dichiarato Gloria Tomat colpevole dei reati di cui agli artt. 674 e 727, co. 2, cod. pen., per avere provocato emissioni nell’ambiente circostante la sua abitazione di odori nauseabondi ed esalazioni moleste per il vicinato, in quanto deteneva all’interno dell’appartamento circa settanta gatti in pessime condizioni igieniche, producendo sugli animali gravi sofferenze, anche perché scarsamente nutriti, e la ha condannata alla pena di euro 4.000,00 di ammenda, pena sospesa.
 
Propone ricorso per cassazione la difesa della prevenuta con i seguenti motivi:
-inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, segnatamente dell’art. 674 cod. pen., rilevato che non può ritenersi concretizzato il reato contestato in quanto la prevenuta non era solita aprire le finestre dell’appartamento e di arieggiare l’immobile, con la conseguenza che nessuna immissione intollerabile avrebbe potuto essere avvertita all’esterno;
-il Tribunale ha, altresì, erroneamente applicato il disposto di cui all’art.727 cod. pen., dando una valutazione distorta alle emergenze istruttorie.

CONSIDERATO IN DIRITTO
 
Il ricorso è inammissibile.
 
La argomentazione motivazionale, adottata dal giudice di merito in ordine alla concretizzazione dei reati in contestazione e della ascrivibilità di essi in capo all’imputata, è del tutto logica e corretta.
 
Con i motivi di ricorso la difesa della Tomat eccepisce la erronea applicazione dell’art. 674 cod. pen. e la non corretta lettura delle emergenze istruttorie, determinante la ritenuta sussistenza dell’illecito di cui all’art. 727 cod.pen..
 
Osservasi come dal vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia, è dato rilevare che il decidente è pervenuto ad affermare la colpevolezza della prevenuta per le contravvenzioni in contestazione a seguito di una esaustiva analisi valutativa della piattaforma probatoria, effettuando puntuali richiami alle emergenze istruttorie che, oltre ogni ragionevole dubbio, hanno dimostrato la fondatezza della tesi accusatoria.
 
La Tomat teneva nella propria abitazione circa 70 gatti, in condizioni igieniche di indescrivibile degrado; i pavimenti e il mobilio erano ricoperti da deiezioni di animali; i gatti erano per la maggior parte chiusi, anche in numero di due all’interno di trasportino, e in condizioni di salute precarie; l’aria nell’immobile era irrespirabile e quando la imputata apriva le finestre fuoriusciva dall’appartamento un odore nauseabondo che si espandeva nelle zone limitrofe (deposizioni Giaquinta, dott. Brisinello, M.Ilo Florio, Mauri).
 
Il decidente ha, pertanto, ritenuto, a giusta ragione, pienamente concretizzata la fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 727 cod. pen., vista la condizione di notevole, obiettivo disagio in cui erano costretti a vivere gli animali, non foss’altro per le malattie da cui erano affetti, per la impossibilità di muoversi e per la situazione di denutrizione.
 
Sul punto il Tribunale evidenzia che il reato di cui all’art. 727 cod. pen., prendendo in considerazione il concetto ampio di maltrattamento, non punisce solo gli atti di sevizie, torture, crudeltà, caratterizzai da dolo, ma anche quei comportamenti colposi di abbandono ed incuria, che offendono la sensibilità psico-fisica degli animali, quali autonomi esseri viventi, capaci di reagire agli stimoli del dolore, come alle attenzioni amorevoli dell’uomo, con la conseguenza che la carenza di cibo, la costrizione in ambienti ristretti e sporchi, senza possibilità di deambulare, possono costituire, nel loro insieme, comportamenti di vero maltrattamento (Cass. 24/4/95, Parussolo; Cass. 11/2/04, n. 14426).
 
Del pari, correttamente, il giudice di merito ha ravvisato la sussistenza del reato di cui all’art. 674 cod.pen., atteso che, se è pur vero che non fosse consuetudine della Tomat arieggiare costantemente la sua abitazione, nondimeno ogni qualvolta la stessa si determinava ad aprire una finestra all’esterno si propagava un odore nauseabondo, data la situazione ributtante che c’era all’interno dell’immobile.
 
Questa Corte ha avuto modo di affermare che le esalazioni maleodoranti, provenienti da luoghi in cui sono ricoverati animali in numero rilevante e promananti da escrementi prodotti dagli stessi, costituiscono offesa al benessere dei vicini e grave pregiudizio per il tranquillo svolgimento della loro vita di relazione, sì da concretizzare quelle molestie di cui è cenno nell’art. 674 cod. pen., di guisa che tale tipo di condotta è penalmente sanzionato dalla predetta norma (Cass. 29/11/95, Viale).
 
Tenuto conto della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la Tomat abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la stessa,a norma dell’art. 616 cod. proc.pen., deve, altresì, essere condannata al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000,00.
 
P.Q.M.
 
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 1.000,00.
 
Così deciso in Roma il 22/11/2012.
 

 

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