Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 4913 | Data di udienza: 14 Luglio 2016

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Reati di omessa denuncia dei lavori e presentazione dei progetti e di inizio dei lavori – Assenza della preventiva autorizzazione – Natura di reati permanenti – Prescrizione – Artt. 44, 64, 71, 93, 94, 95 e 100 del d.P.R. 380/01.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 2 Febbraio 2017
Numero: 4913
Data di udienza: 14 Luglio 2016
Presidente: FIALE
Estensore: GRILLO


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Reati di omessa denuncia dei lavori e presentazione dei progetti e di inizio dei lavori – Assenza della preventiva autorizzazione – Natura di reati permanenti – Prescrizione – Artt. 44, 64, 71, 93, 94, 95 e 100 del d.P.R. 380/01.



Massima

 





CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 2/02/2017 (Ud. 14/07/2016) Sentenza n.4913


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Reati di omessa denuncia dei lavori e presentazione dei progetti e di inizio dei lavori – Assenza della preventiva autorizzazione – Natura di reati permanenti – Prescrizione – Artt. 44, 64, 71, 93, 94, 95 e 100 del d.P.R. 380/01.
 
I reati di omessa denuncia dei lavori e presentazione dei progetti e di inizio dei lavori senza preventiva autorizzazione scritta dell’ufficio competente hanno natura di reati permanenti, la cui consumazione si protrae sino a quando il responsabile non presenta la relativa denuncia con l’allegato progetto ovvero non termina l’intervento edilizio (Cass. Sez. 3″‘ 4.6.2013 n. 29737, Velia Pasquale; idem, 3.6.2015 n. 2209, Russo e altro).
 

(Annulla senza rinvio sentenza del 17/07/2015 TRIBUNALE di CATANIA) Pres. FIALE, Rel. GRILLO, Ric. Cirami 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 2/02/2017 (Ud. 14/07/2016) Sentenza n.4913

SENTENZA

 

 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 2/02/2017 (Ud. 14/07/2016) Sentenza n.4913
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da CIRAMI TERESA nato il 05/10/1937 a BRONTE
 
avverso la sentenza del 17/07/2015 del TRIBUNALE di CATANIA
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/07/2016, la relazione svolta dal Consigliere RENATO GRILLO
 
Udito il Procuratore Generale in persona del CIRO ANGELILLIS che ha concluso per annullamento senza rinvio per prescrizione 
 
RITENUTO IN FATTO
 
1.1 Con sentenza del 17 luglio 2015 il Tribunale in composizione monocratica di Catania dichiarava CIRAMI Teresa colpevole in ordine ai reati di cui agli artt. 93, 94 e 95 del d.P.R. 380/01 [reati accertati in Bronte l’1 dicembre 2011], assolvendo invece la predetta imputata dal reato di cui agli artt. 64 e 71 del predetto d.P.R. perché il fatto non sussiste e dichiarando non doversi procedere nei suoi confronti in ordine al reato urbanistico di cui all’art. 44/b del medesimo d.P.R. per ottenimento della concessione edilizia in sanatoria.
 
1.2 Avverso la detta sentenza propone ricorso l’imputata CIRAMI Teresa a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi che in questa sede si espongono, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 
 
Con il primo si lamenta la manifesta illogicità della motivazione per avere il Tribunale affermato la responsabilità della CIRAMI nonostante non vi fossero elementi certi tali da attribuire a costei la responsabilità della compartecipazione al fatto, presumibilmente commesso, invece, dagli altri soggetti comproprietari SAITTA Nunzio, SAITTA Alessandro e SAITTA Roberto, stante il generico riferimento a tutti i comproprietari da parte di altro soggetto dichiaratosi autore del fatto. 
 
Con il secondo motivo la difesa lamenta la mancata declaratoria di estinzione dei reati di cui al capo C), per prescrizione maturata nel giugno del 2102, in quanto le opere edilizie consistite in uno muro divisorio interno erano state realizzate due giorni dopo l’acquisto dell’immobile da parte dei vari comproprietari (tra cui la CIRAMI) avvenuto il 5 giugno 2007 con atto in notaio Antongiulio Luca di Bronte.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. 
 
Escluso che la CIRAMI possa ritenersi soggetto estraneo al reato rientrando anche lei tra i soggetti che avevano acquistato il 5 giugno 2007, da potere di SPADARO Ignazio, l’immobile all’interno del quale era stati realizzati i lavori costituiti dalla edificazione di un muro divisorio interno tra due proprietà limitrofe, e risultando rilasciata alla CIRAMI la concessione edilizia in sanatoria relativa proprio alle opere realizzate in assenza del preventivo permesso di costruire, è invece fondata la censura relativa alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
 
2. Dalle testimonianze assunte nel corso del dibattimento risulta pacificamente che tali opere vennero eseguite alcuni giorni dopo l’acquisto dell’immobile da parte – per quanto qui rileva – della CIRAMI (esattamente due giorni come riferito dal coimputato separatamente giudicato SPADARO Ignazio).
 
2.1 Non può quindi ritenersi corretta quale data di commissione del fatto quella del 23 agosto 2011, indicata dal Tribunale in sentenza e riferibile alla data di accertamento del reato, sottolineandosi, poi, che la permanenza in ordine ai reati di cui agli artt. 93, 94 e 95, deve ritenersi cessata alla data di ultimazione delle opere pacificamente avvenuta nel giugno 2007, come peraltro implicitamente riconosciuto dallo stesso Tribunale sulla base di quanto dichiarato dal teste SAITTA Claudio.
 
2.2 Infatti, come più volte affermato da questa Corte, i reati di omessa denuncia dei lavori e presentazione dei progetti e di inizio dei lavori senza preventiva autorizzazione scritta dell’ufficio competente hanno natura di reati permanenti, la cui consumazione si protrae sino a quando il responsabile non presenta la relativa denuncia con l’allegato progetto ovvero non termina l’intervento edilizio (vds. tra le tante Sez. 3″‘ 4.6.2013 n. 29737, Velia Pasquale, Rv. 255883; idem, 3.6.2015 n. 2209, Russo e altro, Rv. 266224).
 
3. La sentenza impugnata va quindi annullata senza rinvio limitatamente ai reati di cui al capo C) perché estinti per prescrizione.
 
4. Va disposta ai sensi dell’art. 100 del d.P.R. 380/01, la trasmissione di copia della sentenza all’Ufficio Tecnico della Regione Sicilia.
 
P.Q.M.
 
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio per essere i residui reati di cui al capo C), estinti per prescrizione. Dispone trasmettersi copia della sentenza all’Ufficio tecnico della Regione Siciliana.
 
Così deciso in Roma il 14 luglio 2016
 
 
 
 
 

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