Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali, Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 35798 | Data di udienza: 21 Febbraio 2017

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Reati edilizi o urbanistici e reati paesaggistici – Sequestro preventivo di manufatto abusivo – Verifiche del giudice di merito – Giurisprudenza – Artt. 44, lett. e), 71, 94 e 95 d.P.R. n.380/01 – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Art. 181 d. Lgs. n.42/04 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Sequestro preventivo di manufatto abusivo – Riesame del sequestro preventivo – Sindacato sulle misure cautelari reali – Nozione di violazione di legge – Art. 325 c.p.p..


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 20 Luglio 2017
Numero: 35798
Data di udienza: 21 Febbraio 2017
Presidente: FIALE
Estensore: MACRI'


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Reati edilizi o urbanistici e reati paesaggistici – Sequestro preventivo di manufatto abusivo – Verifiche del giudice di merito – Giurisprudenza – Artt. 44, lett. e), 71, 94 e 95 d.P.R. n.380/01 – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Art. 181 d. Lgs. n.42/04 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Sequestro preventivo di manufatto abusivo – Riesame del sequestro preventivo – Sindacato sulle misure cautelari reali – Nozione di violazione di legge – Art. 325 c.p.p..



Massima

 


CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 20/07/2017 (Ud. 21/02/2017) Sentenza n.35798



DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Reati edilizi o urbanistici e reati paesaggistici – Sequestro preventivo di manufatto abusivo – Verifiche del giudice di merito – Giurisprudenza – Artt. 44, lett. e), 71, 94 e 95 d.P.R. n.380/01 – Art. 181 d. Lgs. n.42/04.
 
In tema di reati edilizi o urbanistici, la valutazione che, al fine di disporre il sequestro preventivo di manufatto abusivo, il giudice di merito ha il dovere di compiere in ordine al pericolo che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa agevolare o protrarre le conseguenze di esso o agevolare la commissione di altri reati, va diretta in particolare ad accertare se esista un reale pregiudizio degli interessi attinenti al territorio o una ulteriore lesione del bene giuridico protetto, anche con riferimento ad eventuali interventi di competenza della p.a. in relazione a costruzioni non assistite da concessione edilizia, ma tuttavia conformi agli strumenti urbanistici, ovvero se la persistente disponibilità del bene costituisca un elemento neutro sotto il profilo dell’offensività). Tale principio ha avuto specifiche applicazioni sia nei reati edilizi (tra le più recenti, Cass., Sez. 3, n. 52051/16, Rv 268812, secondo cui è ammissibile il sequestro preventivo di opere costruite abusivamente anche nell’ipotesi in cui l’edificazione sia ultimata, fermo restando l’obbligo di motivazione del giudice circa le conseguenze ulteriori sul regolare assetto del territorio rispetto alla consumazione del reato, derivanti dalla libera disponibilità del bene e Sez. 4, n. 2389/14, secondo cui in tema di reati edilizi, è legittimo il sequestro preventivo di un manufatto abusivo già ultimato allorquando, pur cessata la permanenza, le conseguenze lesive della condotta sul bene protetto possano perdurare nel tempo, sempre che il pericolo della disponibilità del manufatto – da accertarsi con adeguata motivazione – presenti i requisiti dell’attualità e della concretezza e le conseguenze del reato abbiano connotazioni di antigiuridicità), sia nei reati paesaggistici (Cass., Sez. 3, n. 40486/10; n. 48958/15, secondo cui in tema di sequestro preventivo per reati paesaggistici, la sola esistenza di una struttura abusiva ultimata, nella specie, l’ampliamento per mq. 13 di abitazione sita in zona dichiarata di notevole interesse pubblico, non integra i requisiti della concretezza ed attualità del pericolo, in assenza di ulteriori elementi idonei a dimostrare che la disponibilità della stessa, da parte del soggetto indagato o di terzi, possa implicare una effettiva lesione dell’ambiente e del paesaggio, sentenza citata dal Pubblico Ministero a sostegno delle proprie ragioni, ma riletta in senso difforme dal Tribunale del Riesame nell’ordinanza impugnata; n. 28388/16, secondo cui in tema di sequestro preventivo per reati paesaggistici, la sola esistenza di una struttura abusiva ultimata non integra i requisiti della concretezza ed attualità del pericolo, in assenza di altri elementi idonei a dimostrare che la disponibilità e l’uso della stessa da parte del soggetto indagato o di terzi possano deteriorare ulteriormente l’ecosistema protetto dal vincolo ambientale e paesaggistico).
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Sequestro preventivo di manufatto abusivo – Riesame del sequestro preventivo – Sindacato sulle misure cautelari reali – Nozione di violazione di legge – Art. 325 c.p.p..
 
Ai sensi dell’art. 325 c.p.p., il sindacato sulle misure cautelari reali è limitato esclusivamente alla violazione di legge. In tale nozione si devono comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo“, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Cass., SU n. 25932/08, Rv 239692), con l’ulteriore precisazione che in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, il giudice, benché gli sia precluso l’accertamento del merito dell’azione penale ed il sindacato sulla concreta fondatezza dell’accusa, deve operare il controllo, non meramente cartolare, sulla base fattuale nel singolo caso concreto, secondo il parametro del “fumus” del reato ipotizzato, con riferimento anche all’eventuale difetto dell’elemento soggettivo, purché di immediato rilievo (Cass., Sez. 6, n. 16153/14, Rv 259337). Inoltre, in sede di riesame del sequestro preventivo, è legittima la decisione con la quale il tribunale conferma il relativo decreto per ragioni non coincidenti con quelle che lo sorreggono, in quanto, data la natura interamente devolutiva del citato mezzo di gravame, il tribunale, da un lato, ha il potere di sottoporre a nuovo scrutinio l’atto di impulso del pubblico ministero e, dall’altro, pur non potendo supplire con argomentazioni proprie a carenze motivazionali del provvedimento impugnato di portata tale da renderlo giuridicamente inesistente, è tuttavia abilitato a modificarne e integrarne la struttura logica nei termini ritenuti meglio rispondenti allo scopo legittimamente perseguito in concreto dall’organo di accusa.
 
 
(conferma ordinanza del 26.7.2016 TRIBUNALE DEL RIESAME DI LATINA) Pres. FIALE, Rel. MACRI’, Ric. D’Ambrosia
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 20/07/2017 (Ud. 21/02/2017) Sentenza n.35798

SENTENZA

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 20/07/2017 (Ud. 21/02/2017) Sentenza n.35798
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da D’Ambrosia Massimo, nato a Terracina, il 13.11.1971;
 
avverso l’ordinanza in data 26.7.2016 del Tribunale del Riesame di Latina, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì;
 
letta la memoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso con le conseguenze di legge
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Il Tribunale del Riesame di Latina con ordinanza in data 26.7.2016 ha rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo del Giudice per le indagini preliminari della medesima città in data 24.6.2016, avente ad oggetto un manufatto di circa mq 147, posto su terreno di proprietà di D’Ambrosia Massimo, indagato del reato di cui agli art. 44, lett. e), 71 e 95 d.P.R. 380/01 nonché art. 181 d. Lgs. 42/04, per lavori di tamponatura in poroton e struttura in cemento armato per una superficie di mq 60 nonché lavori di predisposizione di un cordolo in cemento armato e armature in colonne in ferro, nonché per la realizzazione di un sottoscala in cemento armato delle dimensioni di m 5,50xl,50 e mt 1,80 di altezza, il tutto in assenza dei necessari titoli autorizzativi. 
 
2. Con il primo motivo di ricorso, l’indagato denuncia la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., in relazione all’art. 125, comma 2, c.p.p., perché il Giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto il manufatto di nuova realizzazione, mentre la contestazione riguardava i lavori su un fabbricato preesistente ed il Tribunale del Riesame, anziché valutare la legittimità o meno della fondatezza degli argomenti spesi, per un verso aveva omesso ogni motivazione e, per un altro, si era affannato a ricercare argomenti autonomi ed inediti circa la legittimità del predetto sequestro.
 
Con il secondo motivo, deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., in relazione all’inosservanza dell’art. 309, comma 9, ultimo periodo, c.p.p., richiamato dall’art. 324, comma 7, c.p.p., come novellati dalla L. 47/15, sulla dedotta insussistenza delle esigenze cautelari. Il Giudice per le indagini preliminari aveva reso una motivazione inadeguata e meramente apparente, mentre il Tribunale del Riesame, nel confermarla, aveva aggiunto degli argomenti nuovi ed inediti, cioè che l’edificazione doveva essere impedita atteso il possibile pregiudizio che poteva derivare al territorio, alla sicurezza ed incolumità pubblica.
 
Con il terzo motivo, lamenta la violazione dlel’art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., in relazione all’art. 125, comma 3, c.p.p., 71, 94, 95, d.P.R. 380/01 in relazione all’art. 6, lett. d) ed m) del Regolamento della Regione Lazio n. 2/2012, perché non v’era il fumus dei reati contestati.
 
Per i reati di cui ai capi A) e B), il manufatto era preesistente ed era scorretta la deduzione del Tribunale del Riesame secondo cui si trattava di un intervento edilizio complessivo nuovo ed unitario, che non poteva essere parcellizzato come richiesto dalla Difesa al fine di qualificare parti di esso come pertinenze, per escluderle – è il caso del sottoscala – né per frazionare i lavori in corso di esecuzione in modo tale da qualificarli come mero rifacimento della pavimentazione o di recinzioni o di piccole costruzioni, così da ricondurre tali attività nell’ambito degli interventi non soggetti ad autorizzazione sismica ex art. 6, Regolamento Regione Lazio n. 2/2012; secondo il ricorrente, al contrario, la parcellizzazione, non solo era essenziale per la corretta disamina della vicenda in relazione al caso concreto, ma era essa stessa la conditio sine qua non per addivenire ad una corretta valutazione in termini di esigenze cautelari di cui all’art. 321 c.p.p.: il sottoscala, infatti, era una struttura autonoma e slegata dal corpo di fabbrica preesistente di mq 147, interessato dal sequestro, né era di natura ontologicamente pertinenziale.
 
Per i reati di cui ai capi C) e D), si evinceva dalla documentazione fotografica inserita nel corpo del ricorso che la struttura interessata dal sequestro era una terrazza a livello creata a maggior godimento e fruizione dell’immobile in una zona caratterizzata da declivi particolarmente accentuati. 
 
Secondo la definizione del regolamento edilizio del Comune di Terracina, tale tipologia di intervento era definita come piano praticabile scoperto posto in elevazione delimitato lungo il suo perimetro da pareti o parapetti; per tali opere non trovava applicazione la normativa citata ai capi C) e D), essendo specificamente escluse dai relativi obblighi normativi asserita menti violati, rientrando nell’elencazione di cui all’art. 6 del Regolamento citato della Regione Lazio.
 
Chiede pertanto il dissequestro del manufatto.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
3. Ai sensi dell’art. 325 c.p.p., il sindacato sulle misure cautelari reali è limitato esclusivamente alla violazione di legge. La giurisprudenza ha affermato in plurime occasioni che in tale nozione si devono comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Cass., SU n. 25932/08, Rv 239692, Ivanov), con l’ulteriore precisazione che in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, il giudice, benché gli sia precluso l’accertamento del merito dell’azione penale ed il sindacato sulla concreta fondatezza dell’accusa, deve operare il controllo, non meramente cartolare, sulla base fattuale nel singolo caso concreto, secondo il parametro del “fumus” del reato ipotizzato, con riferimento anche all’eventuale difetto dell’elemento soggettivo, purché di immediato rilievo (si veda, tra le più recenti, Cass., Sez. 6, n. 16153/14, Rv 259337). Le medesime Sezioni Unite hanno precisato ulteriormente che in sede di riesame del sequestro preventivo, è legittima la decisione con la quale il tribunale conferma il relativo decreto per ragioni non coincidenti con quelle che lo sorreggono, in quanto, data la natura interamente devolutiva del citato mezzo di gravame, il tribunale, da un lato, ha il potere di sottoporre a nuovo scrutinio l’atto di impulso del pubblico ministero e, dall’altro, pur non potendo supplire con argomentazioni proprie a carenze motivazionali del provvedimento impugnato di portata tale da renderlo giuridicamente inesistente, è tuttavia abilitato a modificarne e integrarne la struttura logica nei termini ritenuti meglio rispondenti allo scopo legittimamente perseguito in concreto dall’organo di accusa (Rv. 239694).
 
3.1. Ai fini del periculum, poi, bisogna effettuare la verifica in concreto e se vi sia un utilizzo incompatibile con gli interessi tutelati dalle norme della cui violazione si discute (Cass. SU n. 12878/03, Rv 223722, che ha affermato che in tema di reati edilizi o urbanistici, la valutazione che, al fine di disporre il sequestro preventivo di manufatto abusivo, il giudice di merito ha il dovere di compiere in ordine al pericolo che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa agevolare o protrarre le conseguenze di esso o agevolare la commissione di altri reati, va diretta in particolare ad accertare se esista un reale pregiudizio degli interessi attinenti al territorio o una ulteriore lesione del bene giuridico protetto, anche con riferimento ad eventuali interventi di competenza della p.a. in relazione a costruzioni non assistite da concessione edilizia, ma tuttavia conformi agli strumenti urbanistici, ovvero se la persistente disponibilità del bene costituisca un elemento neutro sotto il profilo dell’offensività). Tale principio ha avuto specifiche applicazioni sia nei reati edilizi (tra le più recenti, Cass., Sez. 3, n. 52051/16, Rv 268812, secondo cui è ammissibile il sequestro preventivo di opere costruite abusivamente anche nell’ipotesi in cui l’edificazione sia ultimata, fermo restando l’obbligo di motivazione del giudice circa le conseguenze ulteriori sul regolare assetto del territorio rispetto alla consumazione del reato, derivanti dalla libera disponibilità del bene e Sez. 4, n. 2389/14, Rv 258182, secondo cui in tema di reati edilizi, è legittimo il sequestro preventivo di un manufatto abusivo già ultimato allorquando, pur cessata la permanenza, le conseguenze lesive della condotta sul bene protetto possano perdurare nel tempo, sempre che il pericolo della disponibilità del manufatto – da accertarsi con adeguata motivazione – presenti i requisiti dell’attualità e della concretezza e le conseguenze del reato abbiano connotazioni di antigiuridicità), sia nei reati paesaggistici (Cass., Sez. 3, n. 40486/10, Rv 248701; n. 48958/15, Rv 266011, secondo cui in tema di sequestro preventivo per reati paesaggistici, la sola esistenza di una struttura abusiva ultimata, nella specie, l’ampliamento per mq. 13 di abitazione sita in zona dichiarata di notevole interesse pubblico, non integra i requisiti della concretezza ed attualità del pericolo, in assenza di ulteriori elementi idonei a dimostrare che la disponibilità della stessa, da parte del soggetto indagato o di terzi, possa implicare una effettiva lesione dell’ambiente e del paesaggio, sentenza citata dal Pubblico Ministero a sostegno delle proprie ragioni, ma riletta in senso difforme dal Tribunale del Riesame nell’ordinanza impugnata; n. 28388/16, Rv 267412, secondo cui in tema di sequestro preventivo per reati paesaggistici, la sola esistenza di una struttura abusiva ultimata non integra i requisiti della concretezza ed attualità del pericolo, in assenza di altri elementi idonei a dimostrare che la disponibilità e l’uso della stessa da parte del soggetto indagato o di terzi possano deteriorare ulteriormente l’ecosistema protetto dal vincolo ambientale e paesaggistico).
 
3.2. L’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati, perché ha adeguatamente motivato sul fumus, apparendo del resto del tutto generica la contestazione in merito al fatto se si stia discutendo di una nuova costruzione o di una ristrutturazione – fatto, del resto, dal quale lo stesso ricorrente non ha tratto alcuna rilevante conseguenza -, perché comunque appare dirimente la mancanza delle necessarie autorizzazioni amministrative, e sul periculum, segnalando che l’unico manufatto risalente nel tempo era la struttura di mq 147, composta dal solarium e dall’annessa piscina, che costituiva la “mera base” di un’opera completamente nuova rispetto alla precedente, realizzata previo sbancamento del terreno su cui insistevano i manufatti precedenti ed ampliamento della vecchia struttura sia ad est che ovest, con creazione di nuovi volumi, di un sottoscale e di un parapetto per il solarium, che i lavori erano recenti ed ancora in corso al momento degli accertamenti, sicché la permanenza dei reati non risultava cessata e la libera disponibilità del bene consentiva all’indagato di proseguire i lavori abusivi in ferro e cemento armato nell’ambito di una zona considerata a rischio sismico e sottoposta a vincolo paesaggistico e idrogeologico, il che potrebbe protrarre ed aggravare le conseguenze dell’illecito, ledendo gravemente l’assetto del territorio in assenza di qualsivoglia controllo prescritto in funzione di tutela degli interessi pubblici coinvolti.
 
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 
P.Q.M.
 
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
 
Così deciso, il 21 febbraio 2017.
 
 
 

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