RIFIUTI – Definizione di deposito controllato o temporaneo non disciplinato dalla normativa sui rifiuti – Rispetto delle norme tecniche – Nozione e differenza tra deposito preliminare, messa in riserva, deposito incontrollato o abbandono e discarica abusiva – Giurisprudenza – Art. 183, 208, e 256 d.lgs n. 152/2006 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata – Reato contravvenzionale – Elemento psicologico dolo e colpa – Errore scusabile e ignoranza della legge penale – Buona fede – Elementi e limiti – Giurisprudenza.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 20 Luglio 2018
Numero: 34145
Data di udienza: 13 Giugno 2018
Presidente: SAVANI
Estensore: DI STASI
Premassima
RIFIUTI – Definizione di deposito controllato o temporaneo non disciplinato dalla normativa sui rifiuti – Rispetto delle norme tecniche – Nozione e differenza tra deposito preliminare, messa in riserva, deposito incontrollato o abbandono e discarica abusiva – Giurisprudenza – Art. 183, 208, e 256 d.lgs n. 152/2006 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata – Reato contravvenzionale – Elemento psicologico dolo e colpa – Errore scusabile e ignoranza della legge penale – Buona fede – Elementi e limiti – Giurisprudenza.
Massima
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 20/07/2018 (Ud. 13/06/2018), Sentenza n.34145SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 20/07/2018 (Ud. 13/06/2018), Sentenza n.34145
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
LAMI FRANCO, nato a Montelupo Fiorentino;
PADULA GIOVANNI, nato a San Miniato;
avverso la sentenza del 19/06/2017 del Tribunale di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 19/06/2017, il Tribunale di Firenze dichiarava Lami Franco e Padula Giovanni responsabili del reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 256 comma 1 d.lgs 152/2006 per aver effettuato un deposito preliminare non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi in un appezzamento di terreno agricolo così riqualificata l’originaria imputazione per il reato di cui agli artt. 110 cod.pen., 208 e 256, comma 1, lett. a) d.lgs n. 152/2006 per aver gestito una discarica di rifiuti speciali non pericolosi in un appezzamento di terreno agricolo sito nel Comune di Empoli e li condannava alla pena di euro 8.000,00 di ammenda.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazioneLami Franco e Padula Giovanni, a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173 comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Con il primo motivo deducono violazione dell’art. 183 lett. bb) del d.lgs 152/2006 e correlato vizio di motivazione.
Argomentano che il Giudice di merito aveva erroneamente escluso la sussistenza di un deposito temporaneo, non considerando che i rifiuti, provenienti da lavori di ristrutturazione edilizia della Coef Immobiliare srl, erano stati raccolti in terreno attiguo allo stabilimento e di proprietà della predetta società e che con cadenza trimestrale venivano smaltiti dalla Moviter e dalle altre ditte incaricate dalla Coef.
Con il secondo motivo deducono violazione degli artt. 42, comma 2, 43 cod. pen.e 256 comma 1 lett. a) d.lgs 152/2006 e correlato difetto di motivazione, lamentando che il Giudice di merito non aveva valutato la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, con la conseguenza che l’omessa motivazione sul punto inficiava nella sua totalità la sentenza impugnata; a riprova della carenza della motivazione evidenziano che non erano state diversificate le condotte dei due imputati, ai quali era stata applicata la medesima pena pecuniaria; inoltre, nella sentenza impugnata si dava atto di circostanze di fatto che escludevano, comunque, il profilo soggettivo dell’addebito e comprovavano che gli imputati avevano operato costantemente in buona fede (disponibilità presso gli imputati e presso la ditta Moviter di documentazione attestante la presa in carico e la movimentazione costante dei rifiuti).
Con il terzo motivo deducono violazione degli artt. 521 cod.proc.pen. e 162 bis cod.pen., lamentando che in sentenza il Giudice aveva dato al fatto una definizione giuridica diversa, pervenendo, a fronte della contestazione del reato di cui all’art. 256, comma 3, d.lgs 152/2006 alla condanna per il reato contravvenzionale di cui all’art. 256, comma 1, d.lgs 152/2006, reato ammesso al procedimento di oblazione di cui all’art. 141 disp. att. cod. proc. pen.; pertanto, l’imputato, avendo avuto cognizione dell’epilogo processuale in questione solo a seguito della lettura del dispositivo della sentenza, non aveva avuto la concreta possibilità di conoscere la fattispecie di reato per cui era stato condannato e di formulare istanza di oblazione.
Chiedono, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Giova ricordare che questa Suprema Corte (Sez.3, n.49911 del 10/11/2009, Rv.245865; Sez.3 n.38676 del 20/05/2014, Rv.260384) ha affermato che, per deposito controllato o temporaneo, si intende ogni raggruppamento di rifiuti, effettuato prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti, quando siano presenti precise condizioni relative alla quantità e qualità dei rifiuti, al tempo di giacenza, alla organizzazione tipologica del materiale ed al rispetto delle norme tecniche elencate nel d.lgs. n. 152 del 2006. Tale deposito è libero, non disciplinato dalla normativa sui rifiuti, (ad eccezione degli adempimenti in tema di registri di carico e scarico e del divieto di miscelazione) anche se sempre soggetto ai principi di precauzione ed azione preventiva che, in base alle direttive comunitarie, devono presiedere alla gestione dei rifiuti e che solo in difetto di anche uno dei menzionati requisiti, il deposito non può ritenersi temporaneo, ma deve essere considerato:
deposito preliminare, se il collocamento di rifiuti è prodromico ad una operazione di smaltimento che, in assenza di autorizzazione o comunicazione, è sanzionato penalmente dal d.lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1;
messa in riserva, se il materiale è in attesa di una operazione di recupero che, essendo una forma di gestione, richiede il titolo autorizzativo la cui carenza integra gli estremi del reato previsto dal d.lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1);
deposito incontrollato o abbandono quando i rifiuti non sono destinati ad operazioni di smaltimento o recupero. Tale condotta è sanzionata come illecito amministrativo se posta in essere da un privato e come reato contravvenzionale se tenuta da un responsabile di enti o titolare di impresa.
Quando l’abbandono dei rifiuti è reiterato nel tempo e rilevante in termini spaziali e quantitativi, il fenomeno può essere qualificato come discarica abusiva (Sez. 3, n. 49911 del 10/11/2009, Manni, Rv. 245865) e il reato di discarica abusiva è configurabile anche in caso di accumulo di rifiuti che, per le loro caratteristiche, non risultino raccolti per ricevere nei tempi previsti una o più destinazioni conformi alla legge e comportino il degrado dell’area su cui insistono, anche se collocata all’interno dello stabilimento produttivo (Sez. 3, n. 41351 del 18/9/2008, Fulgori, Rv. 241533).
Nella specie, il Tribunale, esclusa la configurabilità del reato di discarica abusiva, ha qualificato il fatto quale deposito preliminare previsto e punito dall’art.256, comma 1 del d.lgs. n. 152 del 2006.
Il Tribunale ha chiarito che conducevano a tale qualificazione le seguenti circostanze di fatto, circostanze che non consentivano di sussumere la fattispecie concreta nell’ipotesi del deposito temporaneo: il terreno ove erano collocati i rifiuti era esterno all’area di cantiere e pur attiguo non era funzionalmente collegato allo stabilimento, essendo destinato urbanisticamente a verde/zona agricola; il deposito non era effettuato per categorie omogenee di rifiuti; non era stato rispettato il requisito temporale previsto dalla legge.
La motivazione esposta è insindacabile perché congrua e logica nonché conforme ai principi di diritto affermati in subiecta materia e le censure mosse dai ricorrenti si sostanziano in rilievi in fatto non proponibili in sede di legittimità.
2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
Il reato di cui all’art. 256, comma l)del d.lgs. n. 152 del 2006 è reato contravvenzionale, punito in via generale, quanto all’elemento psicologico, sia a titolo di dolo che di colpa (art. 42 comma 4 cod.pen.) colpa la quale nella fattispecie, attese le modalità della condotta, si appalesa all’evidenza dalla oggettività degli accertamenti. Costituisce, del resto, principio generale che lo svolgimento di un’attività in uno specifico campo comporta un dovere di informazione sulle norme che regolano detta attività, con la conseguenza che l’inosservanza di tale obbligo rende colpevole e non scusabile l’eventuale ignoranza della legge penale (Sez.3, n.23998 del 12/05/2011, Rv.250608;Sez.3, n.18928 del 15/03/2017, Rv.269911).
Né, contrariamente alla deduzione difensiva, risultano agli atti elementi dai cui desumere la buona fede degli imputati.
Va ricordato che secondo il consolidato principio di diritto affermato da questa Suprema Corte, la buona fede, che esclude nei reati contravvenzionali l’elemento soggettivo, non può essere determinata dalla mera non conoscenza della legge ma da un fattore positivo esterno ricollegabile ad un comportamento della autorità amministrativa deputata alla tutela dell’interesse protetto dalla norma, idoneo a determinare nel soggetto agente uno scusabile convincimento della liceità della condotta (Sez.1, n.47712 del 15/07/2015, Rv.265424; Sez.3, n.42021 del 18/07/2014, Rv.260657;Sez.3, n.49910 del 04/11/2009, Rv.245863; Sez.3, n.172 del 06/11/2007, dep.07/01/2008, Rv.238600; Sez.3, n.4951 del 17/12/1999, dep.21/04/2000, Rv.216561).
Nulla, però, i ricorrenti adducono di concreto in ordine al fattore positivo esterno ricollegabile ad un comportamento della autorità amministrativa deputata alla tutela dell’interesse protetto dalla norma incriminatrice che avrebbe determinato l’errore scusabile invocato; ne’ alcun elemento in tal senso si ricava dalla lettura della sentenza impugnata.
3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Le Sezioni Unite hanno affermato il principio in base al quale, in materia di oblazione, nel caso in cui è contestato un reato per il quale non è consentita l’oblazione ordinaria di cui all’art. 162 cod. pen. né quella speciale prevista dall’art. 162bis cod. pen., l’imputato, qualora ritenga che il fatto possa essere diversamente qualificato in un reato che ammetta l’oblazione, ha l’onere di sollecitare il giudice alla riqualificazione del fatto e, contestualmente, a formulare istanza di oblazione, con la conseguenza che, in mancanza di tale espressa richiesta, il diritto a fruire dell’oblazione stessa resta precluso ove il giudice provveda di ufficio ex art. 521 cod. proc. pen., con la sentenza che definisce il giudizio, ad assegnare al fatto la diversa qualificazione che consentirebbe l’applicazione del beneficio (Sez.U, n.32351 del 26/06/2014, Rv.259925).
Tanto non è avvenuto nella specie, non risultando che gli imputati abbiano formulato la relativa richiesta né manifestato l’intenzione di avanzare la pertinente domanda, come evincibile anche dalla lettura dello stesso ricorso, e, pertanto, il motivo proposto è del tutto destituito di fondamento.
4. Consegue,pertanto, il rigetto del ricorso e, in base al disposto dell’art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 13/06/2018