Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 52632 | Data di udienza: 17 Maggio 2017

RIFIUTI – Legislazione emergenziale e titoli abilitativi – Necessità di comunicazione/iscrizione – D.Lgs. 172/08 – D. Lgs. 4/08 – Art. 212, c.8, d. Lgs.152/06 – Gestione dei rifiuti – Trasporto di rifiuti speciali in assenza della relativa iscrizione o autorizzazione – Iscrizione all’albo – Necessità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 20 Novembre 2017
Numero: 52632
Data di udienza: 17 Maggio 2017
Presidente: AMORESANO
Estensore: MACRI'


Premassima

RIFIUTI – Legislazione emergenziale e titoli abilitativi – Necessità di comunicazione/iscrizione – D.Lgs. 172/08 – D. Lgs. 4/08 – Art. 212, c.8, d. Lgs.152/06 – Gestione dei rifiuti – Trasporto di rifiuti speciali in assenza della relativa iscrizione o autorizzazione – Iscrizione all’albo – Necessità.



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 20/11/2017 (ud. 17/05/2017), Sentenza n.52632

 
RIFIUTI – Legislazione emergenziale e titoli abilitativi – Necessità di comunicazione/iscrizione – D.Lgs. 172/08 – D. Lgs. 4/08 – Art. 212, c.8, d. Lgs.152/06.
 
In tema di legislazione emergenziale sui rifiuti, la disgiuntiva "o" dell’art. 6, lett. d), d.Lgs. 172/08 tra "iscrizione" o "comunicazione" non autorizza a ritenere che questa possa surrogare la prima, ma solo che vi siano dei casi in cui è possibile la sola comunicazione e dei casi in cui sia necessaria l’iscrizione, con la sanzione per la relativa assenza.
 
 
RIFIUTI – Gestione dei rifiuti – Trasporto di rifiuti speciali in assenza della relativa iscrizione o autorizzazione – Iscrizione all’albo – Necessità – Art. 212, d. Lgs. 152/06.
 
Per poter esercitare legittimamente le operazioni di raccolta e trasporto da parte degli appartenenti alla categoria prevista, è necessaria l’iscrizione all’albo, provvedimento rispetto a cui la comunicazione costituisce solo un presupposto necessario che però non produce effetti equipollenti. Ed invero, l’art. 212, d. Lgs. 152/06, prevede al comma 8 che "I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti in un’apposita sezione dell’albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell’albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni". Ciò significa che nel caso specifico è necessaria l’iscrizione che non può essere surrogata dalla mera comunicazione.
 
 
(riforma sentenza del 14/07/2016 CORTE D’APPELLO DI REGGIO CALABRIA) Pres. AMORESANO, Rel. MACRÌ, Ric. De Stefano 
 
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 20/11/2017 (ud. 17/05/2017), Sentenza n.52632

SENTENZA

 

 

 
 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 20/11/2017 (ud. 17/05/2017), Sentenza n.52632
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
sul ricorso proposto da De Stefano Vincenzo, nato a Reggio Calabria il 20.8.1960,
 
avverso la sentenza in data 14.07.2016 della Corte d’Appello di Reggio Calabria, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì;
 
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Francesco Salzano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. La Corte d’Appello di Reggio Calabria con sentenza in data 14. 7 .2016, in riforma della sentenza del Tribunale di Reggio Calabria in data 3.5.2012, riconosciuta l’ipotesi di cui all’art. 6, lett. f), L. 210/08, ha rideterminato la pena nei confronti di De Stefano Vincenzo – chiamato a rispondere del reato di cui all’art. 6, lett. d), L. 210/08, perché con l’autocarro Nissan aveva effettuato trasporti di rifiuti speciali in assenza della relativa iscrizione o autorizzazione, in Reggio Calabria il 2.4.2010 – in mesi 3 di reclusione ed € 5.000,00, conferma nel resto.
 
2. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione all’art. 212, comma 8, d. Lgs.152/06, come sostituito dall’art. 2, comma 30, d. Lgs. 4/08. Espone a) che in data 13.3.2010 la sua impresa aveva regolarmente reso la comunicazione ai sensi dell’art. 212, comma 8, d. Lgs. 152/06, come sostituito dall’art. 2, comma 30, d. Lgs. 4/08 alla Sezione Regione Calabria della Camera di commercio di Catanzaro; b) che la domanda era regolare, sia con specifico riferimento al materiale oggetto di attività di trasporto, sia con riguardo all’autoveicolo tecnicamente idoneo al trasporto dei rifiuti indicati e la cui targa coincideva con quella dell’autocarro Nissan, visto transitare con a bordo il materiale edile di varia natura; che, siccome l’art. 6, lett. d), d. Lgs. 172/08 punisce la condotta di chiunque effettui, tra l’altro, un’attività di raccolta e trasporto di rifiuti in mancanza dell’autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritte dalla normativa vigente, non poteva configurarsi il reato.
 
Con il secondo motivo, deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte territoriale le aveva escluse perché aveva ritenuto non sufficiente il richiamo alla semplice incensuratezza del ricorrente. Nella fattispecie, invece, avrebbe dovuto considerarsi che egli aveva tenuto la condotta contestata in un momento successivo alla presentazione dell’apposita comunicazione prescritta dalla legge cui era seguita la regolare iscrizione all’albo nazionale gestori ambientali. Inoltre, avrebbe dovuto valorizzarsi il suo carattere, la condotta di vita antecedente e susseguente al reato, le condizioni di vita familiare e sociale e l’assenza della pericolosità sociale.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
3. Il ricorso è infondato quanto al primo motivo, ma fondato quanto al secondo.
 
3.1. E’ certo che l’imputato aveva presentato la comunicazione alla Camera di commercio di Catanzaro per l’iscrizione nell’apposita sezione, prima di effettuare il trasporto oggetto del presente procedimento.
 
La Corte territoriale ha spiegato che, per poter esercitare legittimamente le operazioni di raccolta e trasporto da parte degli appartenenti alla categoria prevista, è necessaria l’iscrizione all’albo, provvedimento rispetto a cui la comunicazione costituisce solo un presupposto necessario che però non produce effetti equipollenti. Ed invero, l’art. 212, d. Lgs. 152/06, prevede al comma 8 che "I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti in un’apposita sezione dell’albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell’albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni". Ciò significa che nel caso specifico è necessaria l’iscrizione che non può essere surrogata dalla mera comunicazione.
 
E’ certo che, al momento del controllo, in data 2.4.2010, non erano neanche decorsi i 30 giorni dal 13.3.2010.
 
E’ condivisibile sul punto l’interpretazione della Corte territoriale, perché la disgiuntiva "o" dell’art. 6, lett. d), d.Lgs. 172/08 tra "iscrizione" o "comunicazione" non autorizza a ritenere che questa possa surrogare la prima,
ma solo che vi siano dei casi in cui è possibile la sola comunicazione e dei casi in cui sia necessaria l’iscrizione, con la sanzione per la relativa assenza.
 
3.2. Quanto al secondo motivo, invece, inadeguata appare la motivazione della sentenza impugnata con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche sulla base dell’asserita insufficienza del mero stato di incensuratezza. La Corte territoriale avrebbe dovuto valutare, infatti, tutto il complesso degli elementi a sua disposizione, in particolare quelli relativi alla personalità dell’imputato ed alle circostanze del fatto, spiegando per quale motivo non era possibile il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Sul punto va quindi disposto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, per il dovuto approfondimento del tema. L’accertamento della responsabilità è invece da considerarsi irrevocabile ai sensi dell’art. 624 c.p.p.

P.Q.M.
 
annulla la sentenza impugnata limitatamente alla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria. Rigetta nel resto il ricorso.
 
Così deciso, il 17 maggio 2017.
 

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