Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 36021 | Data di udienza: 26 Giugno 2012

* RIFIUTI – Realizzazione e gestione di discarica abusiva – Differenza – Configurabilità del reato – Smaltimento abusivo di rifiuti – Abbandono di rifiuti – Artt. 184, c. 3, lett. b), 256, cc. 1 e 2, d.lgs. n. 152/2006


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 20 Settembre 2012
Numero: 36021
Data di udienza: 26 Giugno 2012
Presidente: Franco
Estensore: Andronio


Premassima

* RIFIUTI – Realizzazione e gestione di discarica abusiva – Differenza – Configurabilità del reato – Smaltimento abusivo di rifiuti – Abbandono di rifiuti – Artt. 184, c. 3, lett. b), 256, cc. 1 e 2, d.lgs. n. 152/2006



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 20 Settembre 2012 (Ud. 26/06/2012) Sentenza n. 36021

RIFIUTI – Realizzazione e gestione di discarica abusiva – Differenza – Configurabilità del reato – Smaltimento abusivo di rifiuti – Abbandono di rifiuti – Artt.184, c. 3, lett. b), 256, cc. 1 e 2, d.lgs. n. 152/2006.
 
Perché sia configurabile il reato di realizzazione e gestione di discarica abusiva, sono necessari: l’accumulo ripetuto e non occasionale di rifiuti in area determinata; l’eterogeneità della massa di materiali; la definitività del loro abbandono; il degrado, anche solo tendenziale dello stato dei luoghi. Tali elementi non ricorrono nel caso in cui l’abbandono di rifiuti ha avuto carattere occasionale, ha avuto per oggetto materiali in gran parte omogenei e non ha cagionato un degrado dell’area, con la conseguenza che la condotta deve essere sussunta nella diversa fattispecie dello smaltimento abusivo di rifiuti, che costituisce, quanto alla condotta, una fattispecie sovrapponibile a quella di discarica abusiva, salvo che per la mancanza dei presupposti sopra elencati (Cass. sez. 3, 29/01/2009, n. 9849; Cass. Sez. 3, 18/09/2008, n. 41351; Sez. 5, 14/01/2005, n. 11924).
 
(riforma sentenza n. 472/2008 TRIBUNALE di CALTANISSETTA, del 14/03/2011) Pres. Franco, Est. Andronio, Ric. Di Gangi ed altro


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 20 Settembre 2012 (Ud. 26/06/2012) Sentenza n. 36021

SENTENZA

 

 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE  
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
Dott. AMEDEO FRANCO          – Presidente
Dott. SILVIO AMORESANO – Consigliere
Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO             – Consigliere
Dott. ELISABETTA ROSI               – Consigliere
Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO – Consigliere  Rel.
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da:
 
1) DI GANGI GIUSEPPE N. IL 03/06/1977
2) TIRRITO CARMELA GRAZIA PIA N. IL 07/11/1957
 
avverso la sentenza n. 472/2008 TRIBUNALE di CALTANISSETTA, del 14/03/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/06/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Sante Spinaci che ha concluso per il rigetto dei ricorsi
Udito, per la parte civile, l’Avv. //
Udito il difenso Avv. Giuseppe Panepinto
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. – Con sentenza del 14 marzo 2011, il Tribunale di Caltanissetta ha condannato gli imputati alla pena dell’ammenda e, in particolare:
 
1) Di Gangi Giuseppe, in concorso con altro soggetto nei confronti del quale si è proceduto separatamente, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 256, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, perché, quale dipendente di una società con mansioni di conducente di mezzi di trasporto, effettuava il trasporto e il successivo abbandono incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi consistenti in sfabbricidi, residuo di lavori edilizi, all’interno dell’area di pertinenza di una società senza la prescritta autorizzazione; 
 
2) Tirrito Carmela Grazia Pia, per il reato di cui all’art. 256, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 152 del 2006, perché, nella sua qualità di legale rappresentante di una società, smaltiva abusivamente, nell’area di pertinenza di detta società, rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da materiali di demolizione e pneumatici.
 
2. – Avverso la sentenza l’imputato Di Gangi ha proposto, tramite il difensore, atto d’impugnazione qualificato come appello, deducendo: 
 
a) la manifesta illogicità della motivazione, sul rilievo che il materiale asseritamente scaricato proveniva da un cantiere del quale l’area in cui è avvenuto lo scarico costituiva la prosecuzione ed era, comunque, depositato temporaneamente, essendo suddiviso per categorie omogenee ed essendo in modesta quantità; 
b) la manifesta illogicità della motivazione circa la determinazione della pena in misura superiore al minimo; 
c) la concessione della sospensione condizionale della pena, in mancanza di richiesta sul punto, e attesa l’esiguità della sanzione e il prevalente interesse dell’imputato a non beneficiarne.
 
3. – La sentenza è stata impugnata, tramite il difensore, anche dall’imputata Tirrito, la quale lamenta: 
 
a) la violazione dell’art. 521, comma 2, cod. proc. pen., per la mancata corrispondenza fra imputazione e condanna, perché, a fronte di una originaria contestazione del reato di discarica abusiva, l’imputata era stata poi ritenuta responsabile per la diversa fattispecie di smaltimento abusivo di rifiuti; 
b) la manifesta illogicità della motivazione circa l’imputabilità dell’abbandono degli pneumatici in disuso all’imputata e non al coimputato Di Gangi, che doveva essere ritenuto l’unico responsabile; 
c) la manifesta illogicità della motivazione quanto al restante materiale, perché il Tribunale non avrebbe preso in considerazione che tale materiale era un sottoprodotto e che era stato distribuito sul piazzale al fine di livellarne in modo omogeneo il piano; 
d) la manifesta illogicità della motivazione circa la determinazione della pena in misura superiore al minimo; 
e) la concessione della sospensione condizionale della pena, in mancanza di richiesta sul punto, e attesa l’esiguità della sanzione e il prevalente interesse dell’imputata a non beneficiarne.
 
4. – Con ordinanza del 10 novembre 2011, la Corte d’appello di Caltanissetta ha trasmesso gli atti a questa Corte, rilevando che le impugnazioni hanno ad oggetto una sentenza di condanna alla pena della sola ammenda, inappellabile, ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen.
 
5. – In prossimità dell’udienza, le difese degli imputati hanno depositato memorie, con le quali insistono in quanto già dedotto. 
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
6. – Le impugnazioni proposte – che devono essere riqualificate come ricorsi per cassazione, perché aventi ad oggetto una sentenza di condanna alla pena della sola ammenda, inappellabile, ai sensi dell’articolo 593, comma 3, cod. proc. pen. sono fondate limitatamente alla richiesta esclusione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
 
6.1. – I motivi sub 2.a), 3.b), 3.c) – che possono essere trattati congiuntamente, perché attengono alla qualità del materiale scaricato, alla qualificazione dello scarico effettuato come deposito temporaneo e, più in generale, alla responsabilità penale degli imputati – sono manifestamente inammissibili, perché sostanzialmente diretti ad ottenere da questa Corte una rivalutazione del merito; rivalutazione preclusa in sede di legittimità.
 
Con iter motivazionale analitico e logicamente coerente, il Tribunale ha già esaminato e puntualmente confutato i rilievi proposti dalle difese e riproposti in sede di impugnazione, evidenziando, in punto di fatto, che: 
a) Di Gangi era stato colto in flagranza di reato, mentre trasportava e scaricava i rifiuti nell’area della società della quale la coimputata era legale rappresentante e non era in possesso di alcuna autorizzazione; 
b) dalle fotografie in atti risultava che, oltre ai rifiuti scaricati da Di Gangi erano già presenti nell’area altri rifiuti, oltre a materiali che non potevano essere qualificati come tali; 
c) l’apparato fotografico in atti era corredato da un’analitica descrizione dei rifiuti ritrovati e da una suddivisione dell’area in zone; 
d) le prospettazioni difensive secondo cui i materiali scaricati non erano rifiuti non potevano essere condivise, perché, tra detti materiali, quelli scaricati da Di Gangi provenivano dall’attività di demolizione ed erano, pertanto, rifiuti speciali ai sensi dell’art. 184, comma 3, lettera b), del d.lgs. n. 152 del 2006, e i restanti erano vecchi pneumatici; 
e) il materiale era abbandonato in modo incontrollato e non depositato temporaneamente, in quanto non era raggruppato per categorie omogenee, ma accumulato alla rinfusa, non si trovava nel medesimo luogo della loro produzione, che era ad una distanza tale dal luogo di scarico da rendere necessario il trasporto attraverso l’autocarro dell’imputato, non era destinato ad essere avviato allo smaltimento, tanto che una parte consistente di esso veniva spianata sul piazzale.
 
6.2. – Manifestamente infondato è anche il motivo di ricorso sub 3.a), con cui si contesta la mancata corrispondenza tra imputazione e condanna, sul rilievo che vi sarebbe una radicale differenza fra la condotta di discarica abusiva, oggetto dell’imputazione, e la condotta di smaltimento abusivo di rifiuti, oggetto della condanna.
 
Secondo la giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, sez. 3, 29 gennaio 2009, n. 9849, Rv. 243116; Sez. 3, 18 settembre 2008, n. 41351, Rv. 241533; Sez. 5, 14 gennaio 2005, n. 11924, Rv. 231704), perché sia configurabile il reato di realizzazione e gestione di discarica abusiva, sono necessari: l’accumulo ripetuto e non occasionale di rifiuti in area determinata; l’eterogeneità della massa di materiali; la definitività del loro abbandono; il degrado, anche solo tendenziale dello stato dei luoghi. Tali elementi non ricorrono – secondo quanto condivisibilmente affermato dal Tribunale – nel caso in esame, perché l’abbandono di rifiuti ha avuto carattere occasionale, ha avuto per oggetto materiali in gran parte omogenei e non ha cagionato un degrado dell’area, con la conseguenza che la condotta dell’imputata deve essere sussunta nella diversa fattispecie dello smaltimento abusivo di rifiuti, che costituisce, quanto alla condotta, una fattispecie sovrapponibile a quella di discarica abusiva, salvo che per la mancanza dei presupposti sopra elencati.
 
6.3. – I motivi sub 2.b) e 3.d) – con cui si contesta la motivazione della sentenza impugnata circa la determinazione della pena – sono genericamente formulati.
 
I ricorrenti si limitano, infatti, a mere asserzioni sul punto, non specificando quali sarebbero gli elementi non presi in considerazione dal Tribunale, e non facendo puntuali riferimenti al contenuto della sentenza.
 
Quest’ultima risulta, del resto ampiamente e correttamente motivata, perché giunge alla commisurazione della pena tenendo conto del carattere occasionale delle condotte e della contenuta gravità delle stesse, nonché della personalità degli imputati, desunta anche dai certificati del casellario giudiziale.
 
6.4. – Meritano, invece, accoglimento i motivi sub 2.c) e 3.e), con i quali si lamenta la concessione del non richiesto beneficio della sospensione condizionale della pena, chiedendone l’esclusione.
 
La natura meramente dichiarativa di tale pronuncia, consente a questa Corte in base al disposto dell’art. 620, comma 1, lettera I), c.p.p. – di provvedere direttamente sul punto, annullando senza rinvio la sentenza impugnata.
 
6.5. – I reati contestati sono stati commessi, secondo quanto emerge dall’imputazione e dalla sentenza impugnata, il 28 maggio 2007. Risulta dagli atti una sospensione della prescrizione per un totale di 3 mesi e 22 giorni, in conseguenza del fatto che, all’udienza del 17 novembre 2008 fu richiesto dalla difesa rinvio per perfezionare l’oblazione, senza specificare per quale degli imputati tale rinvio era richiesto. La richiesta di rinvio fu accolta in quanto tale e la causa fu nuovamente trattata il 9 marzo 2009, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 159, n. 3), primo periodo, cod. pen., l’intero periodo del rinvio dev’essere computato per entrambi gli imputati. Trattandosi di fattispecie contravvenzionale per la quale è previsto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 157, primo comma, 160, 161 cod. peri., un termine massimo complessivo di 5 anni, il termine di prescrizione non è ancora decorso, perché andrà a scadere il 18 settembre 2012.
 
7. – Ne deriva il parziale accoglimento dei ricorsi, limitatamente alla concessa sospensione condizionale della pena a entrambi gli imputati.
 
P.Q.M.
 
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla concessa sospensione condizionale della pena; beneficio che elimina. Rigetta nel resto i ricorsi. 
 
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2012.
 

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