Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia, Pubblica amministrazione Numero: 28781 | Data di udienza: 16 Maggio 2018

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Ordine di demolizione – Sentenza irrevocabile – Revoca o sospensione – Istanza di condono o di sanatoria – Onere del giudice dell’esecuzione – Definizione del procedimento amministrativo – Sospensione dell’esecuzione solo in prospettiva di un rapido esaurimento – Art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – Ordine di demolizione adottato dal giudice – Natura di provvedimento giurisdizionale – Organo promotore dell’esecuzione – Pubblico ministero – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Circolare interpretativa – Natura di atto interno alla pubblica amministrazione – Non esplica alcun effetto vincolante – Giurisprudenza – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Pubblico ministero – Status di indipendenza esterna.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 21 Giugno 2018
Numero: 28781
Data di udienza: 16 Maggio 2018
Presidente: SARNO
Estensore: RAMACCI


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Ordine di demolizione – Sentenza irrevocabile – Revoca o sospensione – Istanza di condono o di sanatoria – Onere del giudice dell’esecuzione – Definizione del procedimento amministrativo – Sospensione dell’esecuzione solo in prospettiva di un rapido esaurimento – Art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – Ordine di demolizione adottato dal giudice – Natura di provvedimento giurisdizionale – Organo promotore dell’esecuzione – Pubblico ministero – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Circolare interpretativa – Natura di atto interno alla pubblica amministrazione – Non esplica alcun effetto vincolante – Giurisprudenza – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Pubblico ministero – Status di indipendenza esterna.



Massima

 



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 21/06/2018 (Ud. 16/05/2018), Sentenza n.28781


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Ordine di demolizione – Sentenza irrevocabile – Revoca o sospensione – Istanza di condono o di sanatoria – Onere del giudice dell’esecuzione – Definizione del procedimento amministrativo – Sospensione dell’esecuzione solo in prospettiva di un rapido esaurimento – Art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
 
Nel caso vi sia una istanza di condono o di sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, è onere del giudice dell’esecuzione investito della questione di esaminare con attenzione i possibili esiti ed i tempi di definizione della procedura e, segnatamente, di accertare il possibile risultato dell’istanza e se esistono cause ostative al suo accoglimento e, nel caso di insussistenza di tali cause, di valutare i tempi di definizione del procedimento amministrativo e sospendere l’esecuzione solo in prospettiva di un rapido esaurimento dello stesso, ciò in quanto la tutela del territorio non può essere rinviata definitivamente (Sez. 3, n. 25212 del 18/1 /2012, Maffia; Sez. 3, n. 38997 del 26/9/2007, Di Somma). In difetto di elementì concreti, non essendo possibile la revoca o la sospensione dell’ordine di demolizione, la richiesta deve essere rigettata, essendo del tutto irrilevante ai fini della decisione la mera possibilità dell’eventuale emanazione di atti favorevoli al condannato in tempi lontani o non prevedibili.


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Ordine di demolizione adottato dal giudice – Natura di provvedimento giurisdizionale – Organo promotore dell’esecuzione – Pubblico ministero.
 
L’ordine di demolizione adottato dal giudice, al pari delle altre statuizioni contenute nella sentenza definitiva, è soggetto all’esecuzione nelle forme previste da codice di procedura penale, avendo natura di provvedimento giurisdizionale, ancorché applicativo di sanzione amministrativa. Nell’affermare tale principio si è pure precisato che, ai sensi dell’art. 655 cod. proc. pen., l’organo promotore dell’esecuzione è il pubblico ministero, il quale, ove il condannato non ottemperi all’ingiunzione a demolire, è tenuto ad investire, per la fissazione delle modalità di esecuzione, il giudice dell’esecuzione, la cui cancelleria è preposta, inoltre, al recupero delle spese del procedimento esecutivo ai sensi dell’art. 181 disp. att. cod. proc. pen. (Sez. U, n. 15 del 19/6/1996, P.M. in proc. Monterisi).
 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Circolare interpretativa – Natura di atto interno alla pubblica amministrazione – Non esplica alcun effetto vincolante – Giurisprudenza.
 
In linea generale, la natura di atto interno alla pubblica amministrazione della circolare interpretativa, la quale si risolve in un mero ausilio e non esplica alcun effetto vincolante non solo per il giudice penale, ma anche per gli stessi destinatari poiché non può comunque porsi in contrasto con l’evidenza del dato normativo (Cass. Sez. 3, n. 6619 del 7 /2/2012, Zampano; Sez. 3, n. 19330 del 27/4/2011, Santoriello, con riferimento alla circolare ministeriale n. 2699 del 7 dicembre 2005 in materia di condono edilizio; Sez. U, n. 10424 del 18/1 /2018, Del Fabro, in tema di contributi previdenziali).


DIRITTO PROCESSUALE PENALE –  Pubblico ministero – Status di indipendenza esterna. 
 
Lo status di indipendenza esterna riconosciuto, per costante giurisprudenza costituzionale, al Pubblico ministero, impone che la scelta sulle modalità della sua azione non possa che essere rimessa al singolo Procuratore della Repubblica, dovendo, quindi, escludersi sia la possibilità di adozione di criteri vincolanti ad opera del Consiglio superiore della Magistratura sia, a fortiori, la possibilità di un vincolo esercitato, sempre dall’esterno, attraverso le direttive o i criteri organizzativi adottati nel contesto di differenti uffici requirenti (così testualmente, Sez. 3, n. 306 79 del 20/12/2016 (dep. 2017), Pintacorona, con riferimento alla regolamentazione, mediante protocollo d’intesa, delle concrete modalità esecutive dell’attività demolitoria).
 
(dich. inammissibile i ricorsi avverso ordinanza del 05/12/2016 del TRIBUNALE di NAPOLI) Pres. SARNO, Rel. RAMACCI, Ric. Milone

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 21/06/2018 (Ud. 16/05/2018), Sentenza n.28781

SENTENZA

 
 
 




 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 21/06/2018 (Ud. 16/05/2018), Sentenza n.28781
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MILONE SALVATORE nato a NAPOLI il 30/05/1950

avverso l’ordinanza del 05/12/2016 del TRIBUNALE di NAPOLI;

udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI;

lette le conclusioni del PG inammissibilità del ricorso;

udito il difensore 

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 5 dicembre 2016 ha rigettato la richiesta, presentata dalla difesa di Salvatore MILONE, di revoca dell’ordine di demolizione di opere abusive disposto dalla Procura della Repubblica per l’esecuzione della sentenza emessa dalla Pretura di Napoli il 19 maggio 1993.

Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, affermando che l’ordinanza impugnata avrebbe erroneamente affermato l’irrilevanza dell’istanza di condono, presentata ai sensi dell’articolo 39 della legge 724\ 1994, ancora al vaglio della pubblica amministrazione, completa in ogni sua parte e corredata del pagamento dell’oblazione e di tutti gli oneri accessori.

Osserva, a tale proposito, che il giudice dell’esecuzione non avrebbe effettuato alcuna verifica finalizzata all’individuazione dei possibili esiti e dei tempi di procedimento amministrativo di condono.

3. Con un secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge, rilevando la carenza di potere della Procura della Repubblica, la quale non potrebbe procedere in via autonoma alla demolizione delle opere sulla base di quanto disposto da una circolare ministeriale del 20 novembre 1997 e da un parere della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Napoli, alla luce dei quali l’esecuzione degli ordini di demolizione relativi a sentenze irrevocabili antecedenti al 1996 (data in cui le Sezioni Unite di questa Corte avevano riconosciuto il carattere giurisdizionale del provvedimento) sarebbe di competenza esclusiva della pubblica amministrazione.

Aggiunge che la soluzione interpretativa cui è pervenuto il giudice dell’esecuzione, ritenendo comunque la competenza pubblico ministero, comporterebbe una discrasia e una disparità di trattamento rispetto a quegli uffici i quali applicano la circolare ministeriale in precedenza menzionata.

Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Va ricordato, con riferimento a quanto prospettato nel primo motivo di ricorso, come la giurisprudenza di questa Corte, con specifico riferimento al caso in cui vi sia una istanza di condono o di sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, abbia precisato che è onere del giudice dell’esecuzione investito della questione di esaminare con attenzione i possibili esiti ed i tempi di definizione della procedura e, segnatamente, di accertare il possibile risultato dell’istanza e se esistono cause ostative al suo accoglimento e, nel caso di insussistenza di tali cause, di valutare i tempi di definizione del procedimento amministrativo e sospendere l’esecuzione solo in prospettiva di un rapido esaurimento dello stesso, ciò in quanto la tutela del territorio non può essere rinviata definitivamente (Sez. 3, n. 25212 del 18/1 /2012, Maffia, Rv. 253050; Sez. 3, n. 38997 del 26/9/2007, Di Somma, Rv. 237815).

3. Nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione, correttamente uniformandosi ai richiamati principi, ha posto in evidenza la insussistenza di elementi di fatto che consentissero di ritenere prevedibile una definizione, in tempi rapidi, della procedura di sanatoria.

Si tratta, ad avviso del Collegio, di una decisione corretta a fronte di una pratica che risulta pendente da oltre venti anni senza che sia intervenuta una pronuncia, negativa o positiva, da parte della amministrazione competente, trattandosi di una ingiustificata situazione di stallo che, di fatto, accedendo a quanto affermato in ricorso, consentirebbe all’amministrazione comunale, attraverso una pluriennale inerzia, volontaria o dipendente da altre cause, di paralizzare ad libitum l’esecuzione di una sentenza penale in attesa della definizione della pratica di condono.

Va peraltro considerato che la procedura di condono introdotta dalla Legge 724\94 prevede la possibilità tanto di una sanatoria espressa, quanto di un provvedimento silenzioso di assenso, pur richiedendosi, in entrambi i casi, la sussistenza dei requisiti di condonabilità previsti dalla legge per l’ottenimento della sanatoria e la produzione della documentazione richiesta.

A fronte di ciò, tuttavia, il ricorrente si limita a lamentare la mancanza di una adeguata verifica, da parte del giudice dell’esecuzione, sui tempi di definizione della pratica, senza indicare quali elementi positivi di valutazione, indicativi di una rapida definizione del procedimento di condono questi avrebbe omesso di considerare, né, tanto meno, di fornire altre indicazioni sulla eventuale valida formazione del silenzio assenso.

In difetto di elementì concreti, dunque, giustamente il Tribunale ha rigettato la richiesta, non essendo possibile la revoca o la sospensione dell’ordine di demolizione, conseguente a sentenza irrevocabile, sulla base della mera pendenza di una richiesta di condono, essendo del tutto irrilevante ai fini della decisione, come si è già detto, la mera possibilità dell’eventuale emanazione di atti favorevoli al condannato in tempi lontani o non prevedibili.

4. Per ciò che concerne, poi, il secondo motivo di ricorso, va osservato che correttamente il Tribunale ha richiamato la decisione delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo la quale l’ordine di demolizione adottato dal giudice ai sensi dell’art. 7 legge 28 febbraio 1985, n. 47, al pari delle altre statuizioni contenute nella sentenza definitiva, è soggetto all’esecuzione nelle forme previste da codice di procedura penale, avendo natura di provvedimento giurisdizionale, ancorché applicativo di sanzione amministrativa. Nell’affermare tale principio si è pure precisato che, ai sensi dell’art. 655 cod. proc. pen., l’organo promotore dell’esecuzione è il pubblico ministero, il quale, ove il condannato non ottemperi all’ingiunzione a demolire, è tenuto ad investire, per la fissazione delle modalità di esecuzione, il giudice dell’esecuzione, la cui cancelleria è preposta, inoltre, al recupero delle spese del procedimento esecutivo ai sensi dell’art. 181 disp. att. cod. proc. pen. (Sez. U, n. 15 del 19/6/1996, P.M. in proc. Monterisi, Rv. 205336).

Va inoltre ricordato che questa Corte ha già avuto modo di evidenziare, in linea generale, la natura di atto interno alla pubblica amministrazione della circolare interpretativa, la quale si risolve in un mero ausilio e non esplica alcun effetto vincolante non solo per il giudice penale, ma anche per gli stessi destinatari poiché non può comunque porsi in contrasto con l’evidenza del dato normativo (v. Sez. 3, n. 6619 del 7 /2/2012, Zampano, Rv. 252541; Sez. 3, n. 19330 del 27/4/2011, Santoriello, non massimata, con riferimento alla circolare ministeriale n. 2699 del 7 dicembre 2005 in materia di condono edilizio; Sez. U, n. 10424 del 18/1 /2018 . Del Fabro, non massimata sul punto in tema di contributi previdenziali).

Con specifico riferimento al parere della Procura Generale di Napoli si è pure chiarito che lo status di indipendenza esterna riconosciuto, per costante giurisprudenza costituzionale, al Pubblico ministero, impone che la scelta sulle modalità della sua azione non possa che essere rimessa al singolo Procuratore della Repubblica, dovendo, quindi, escludersi sia la possibilità di adozione di criteri vincolanti ad opera del Consiglio superiore della Magistratura sia, a fortiori, la possibilità di un vincolo esercitato, sempre dall’esterno, attraverso le direttive o i criteri organizzativi adottati nel contesto di differenti uffici requirenti (così testualmente, Sez. 3, n. 306 79 del 20/12/2016 (dep. 2017), Pintacorona, Rv. 270229, non massimata sul punto, con riferimento alla regolamentazione, mediante protocollo d’intesa, delle concrete modalità esecutive dell’attività demolitoria).

5. Tali principi sono pienamente condivisi dal Collegio, che intende pertanto ribadire come l’ordine di demolizione adottato dal giudice ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sia soggetto all’esecuzione nelle forme previste dal codice di procedura penale, avendo natura di provvedimento giurisdizionale, ancorché applicativo di sanzione amministrativa. L’attuazione della procedura esecutiva spetta, dunque, al Pubblico Ministero ed al giudice dell’esecuzione senza alcun vincolo diverso da quelli imposti dalla legge. 

6. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 2.000,00

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 2.000,00 (duemila) in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 16/5/2018
 

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