Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Diritto urbanistico - edilizia
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Data di udienza:
* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Manufatto abusivo – Mancato adempimento dell’ordine di demolizione – Subordine della concessione del beneficio – Situazione economica tale da rendere difficile l’ottemperanza – Obblighi di risarcimento del danno da reato – Avvenimenti sopravvenuti alla condanna – Effetti sulla concessione del beneficio di cui all’art. 163 cod. pen. – Revoca della sospensione condizionale della pena – Limiti – Impossibilità sopravvenuta – Impossibilità di ottemperare alle statuizioni del Giudice imputabile all’obbligato – Effetti – Giurisprudenza.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 21 Giugno 2018
Numero:
Data di udienza:
Presidente: DI NICOLA
Estensore: CERRONI
Premassima
* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Manufatto abusivo – Mancato adempimento dell’ordine di demolizione – Subordine della concessione del beneficio – Situazione economica tale da rendere difficile l’ottemperanza – Obblighi di risarcimento del danno da reato – Avvenimenti sopravvenuti alla condanna – Effetti sulla concessione del beneficio di cui all’art. 163 cod. pen. – Revoca della sospensione condizionale della pena – Limiti – Impossibilità sopravvenuta – Impossibilità di ottemperare alle statuizioni del Giudice imputabile all’obbligato – Effetti – Giurisprudenza.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 21/06/2018 (Ud. 11/04/2018), Sentenza n.28731
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Manufatto abusivo – Mancato adempimento dell’ordine di demolizione – Subordine della concessione del beneficio – Situazione economica tale da rendere difficile l’ottemperanza – Obblighi di risarcimento del danno da reato – Avvenimenti sopravvenuti alla condanna.
In tema di obblighi di risarcimento del danno da reato, è stata riconosciuta l’incidenza delle condizioni economiche dell’obbligato sull’adempimento degli obblighi cui sia stata subordinata la sospensione condizionale della pena. Ne consegue, per un verso, che l’eventuale omissione, da parte del giudice della cognizione, di qualunque valutazione sulla situazione economica dell’imputato e sulla conseguente possibilità materiale di adempiere agli obblighi risarcitori può essere fatta valere attraverso il ricorso agli ordinari strumenti di impugnazione; mentre, per altro verso, che in sede esecutiva può assumere rilievo, quale circostanza ostativa alla possibilità dell’adempimento, la sola situazione riconducibile ad avvenimenti sopravvenuti alla condanna.
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Obbligo di demolizione dell’immobile abusivo – Mancato adempimento entro il termine fissato – Effetti sulla concessione del beneficio di cui all’art. 163 cod. pen. – Revoca della sospensione condizionale della pena – Limiti – Impossibilità sopravvenuta – Giurisprudenza.
Il mancato adempimento, entro il termine fissato, dell’obbligo di demolizione dell’immobile abusivo – cui sia subordinata la concessione del beneficio di cui all’art. 163 cod. pen. – determina la revoca della sospensione condizionale della pena, la quale opera di diritto, salva l’ipotesi di sopravvenuta impossibilità, con la conseguenza che il giudice dell’esecuzione, al quale non è attribuita alcuna discrezionalità al riguardo, non è tenuto a motivare su questioni diverse dall’adempimento e dalla inesistenza di cause che lo rendano impossibile (Sez. 3, n. 26744 del 30/04/2015, De Francisci; Sez. 3, n. 32834 del 19/06/2013, Natalizi; Sez. 3, n. 10672 del 05/02/2004, Raptis).
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Impossibilità di ottemperare alle statuizioni del Giudice – Revoca del beneficio – Casi di impossibilità imputabile dell’obbligato.
In generale, il giudice non può procedere alla revoca del beneficio nei casi di impossibilità, materiale o giuridica, di adempiere all’ordine di demolizione, salvo il caso in cui tale impossibilità è derivata dal fatto imputabile dell’obbligato (Sez. 3, n. 19387 del 27/04/2016, dep. 10/05/2016, Di Dio). Tra le ipotesi di impossibilità giuridica è stata individuata, ad esempio, quella della delibera con la quale il Consiglio Comunale abbia manifestato la volontà di non procedere alla demolizione stessa in ragione di interessi pubblici prevalenti, mentre tra i casi di impossibilità materiale è stata ricondotta quella che derivi da ragioni tecniche (Sez. 3, n. 19387 cit.; Sez. 3, n. 35972 del 22/09/2010, Lembo), o eventualmente dalla fissazione di un termine esecutivo eccessivamente ridotto, tale da non consentire all’obbligato di ottemperarvi.
(dich. inammissibile il ricorso avverso ordinanza del 04/10/2017 del TRIBUNALE DI LECCE) Pres. DI NICOLA, Rel. CERRONI, Ric. Negro
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 21/06/2018 (Ud. 11/04/2018), Sentenza n.28731
SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 21/06/2018 (Ud. 11/04/2018), Sentenza n.28731
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Negro Mariangela, nata a Poggiardo il 04/12/1976;
avverso l’ordinanza del 04/10/2017 del Tribunale di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 4 ottobre 2017 il Tribunale di Lecce ha revocato la sosoensione condizionale, già concessa a Mariangela Negro, della pena a costei inflitta con sentenza del 26 ottobre 2016, irrevocabile dal 23 novembre 2016. Ciò in ragione del mancato adempimento dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo, cui era stata subordinata la concessione del beneficio.
2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione con un articolato motivo di impugnazione.
2.1. Col primo motivo la ricorrente, quanto all’inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 165 cod. pen., ha dedotto l’impossibilità di revoca della sospensione condizionale qualora il condannato si trovi nell’impossibilità di ottemperare alle statuizioni del Giudice ovvero versi in situazione economica tale da rendere difficile l’ottemperanza stessa.
Il Giudice dell’esecuzione non aveva condotto alcun accertamento in merito, benché gli spettasse l’onere di stabilire l’effettiva soddisfazione dell’onere tenuto conto dei costi preventivati, in sé insostenibili per un soggetto disoccupato come la ricorrente.
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è inammissibile.
4.1. Va infatti in primo luogo puntualizzato che il mancato adempimento, entro il termine fissato, dell’obbligo di demolizione dell’immobile abusivo – cui sia subordinata la concessione del beneficio di cui all’art. 163 cod. pen. – determina la revoca della sospensione condizionale della pena, la quale opera di diritto, salva l’ipotesi di sopravvenuta impossibilità, con la conseguenza che il giudice dell’esecuzione, al quale non è attribuita alcuna discrezionalità al riguardo, non è tenuto a motivare su questioni diverse dall’adempimento e dalla inesistenza di cause che lo rendano impossibile (Sez. 3, n. 26744 del 30/04/2015, De Francisci, Rv. 264024; Sez. 3, n. 32834 del 19/06/2013, Natalizi, Rv. 255874; Sez. 3, n. 10672 del 05/02/2004, Raptis, Rv. 227873).
4.2. Al riguardo, il provvedimento impugnato ha evidenziato che l’odierna ricorrente, limitandosi a sostenere la sproporzione esistente tra proprie capacità reddituali ed oneri economici connessi all’adempimento dell’obbligo di demolizione, non aveva specificato se tale sproporzione fosse conseguenza di fatti sopravvenuti al giudicato, e comunque non imputabili, osservando altresì che in occasione della realizzazione delle estese opere abusive la ricorrente aveva certamente la disponibilità delle risorse necessarie per provvedervi.
4.3. In proposito, come è stato ricordato dall’ordinanza del Giudice salentino, questa Corte, in fattispecie del tutto sovrapponibile (ad eccezione del fatto che il ricorso era stato colà proposto dal Pubblico Ministero), ha assai recentemente osservato (Sez. 3, n. 30677 del 20/12/2016, dep. 2017, Conchedda, non mass.) che il giudice non poteva procedere alla revoca del beneficio nei casi di impossibilità, materiale o giuridica, di adempiere all’ordine di demolizione, salvo il caso in cui tale impossibilità fosse derivata dal fatto imputabile dell’obbligato (Sez. 3, n. 19387 del 27/04/2016, dep. 10/05/2016, Di Dio, Rv. 267108). Tra le ipotesi di impossibilità giuridica è stata individuata, ad esempio, quella della delibera con la quale il Consiglio Comunale abbia manifestato la volontà di non procedere alla demolizione stessa in ragione di interessi pubblici prevalenti, mentre tra i casi di impossibilità materiale è stata ricondotta quella che derivi da ragioni tecniche (Sez. 3, n. 19387 cit.; Sez. 3, n. 35972 del 22/09/2010, Lembo, Rv. 248569), o eventualmente dalla fissazione di un termine esecutivo eccessivamente ridotto, tale da non consentire all’obbligato di ottemperarvi.
In specie, invece, l’omessa demolizione era stata giustificata dal suo elevato costo, incompatibile con le disponibilità economiche del condannato.
Al riguardo, con ripetuti pronunciamenti in tema di obblighi di risarcimento del danno da reato questa Corte ha riconosciuto l’incidenza delle condizioni economiche dell’obbligato sull’adempimento degli obblighi cui sia stata subordinata la sospensione condizionale della pena. Ne conseguiva, per un verso, che l’eventuale omissione, da parte del giudice della cognizione, di qualunque valutazione sulla situazione economica dell’imputato e sulla conseguente possibilità materiale di adempiere agli obblighi risarcitori avrebbe dovuto essere fatta valere attraverso il ricorso agli ordinari strumenti di impugnazione; mentre, per altro verso, che in sede esecutiva avrebbe potuto assumere rilievo, quale circostanza ostativa alla possibilità dell’adempimento, la sola situazione riconducibile ad avvenimenti sopravvenuti alla condanna.
4.4. Al contrario, la ricorrente si è limitata a sostenere di non essere in condizione di potere affrontare le spese stante il proprio risalente stato di disoccupazione ("da diversi anni"), atteso che gli oneri di demolizione, indicati in una fascia tra 21.500 e 23.000 euro, Iva esclusa, sarebbero andati ad incidere su un reddito familiare complessivo leggermente inferiore a 32.000 euro.
4.5. Ciò posto, dalle stesse affermazioni della ricorrente, non ulteriormente specificate, va correttamente dedotto, come ha osservato il Tribunale di Lecce, che non era stata neppure allegata alcuna ipotesi di sopravvenuta impossibilità di adempiere, in quanto non era intervenuto alcun mutamento in proposito, rispettivamente riferibile alla fase di cognizione e a quella esecutiva.
4.6. Alla stregua dell’insegnamento che precede, cui va dato senz’altro seguito in ragione dei campi d’indagine, l’impugnazione non può all’evidenza essere accolta, per la sua manifesta infondatezza.
5. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 11/04/2018