Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 38770 | Data di udienza: 18 Luglio 2018

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Reati edilizi – Effetti del patteggiamento – Art. 444 cod. proc. pen. – Dissequestro e restituzione dei beni in sequestro – Omessa disposizione della demolizione delle opere abusive –  Artt. 31, 44, 64. 65 71, 93, 94 e 95 d.P.R. 380/2001DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Opere abusive – Sentenza di condanna e pena concordata dalle parti – Effetti nei reati edilizi – Art. 445 cod. proc. pen..


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 21 Agosto 2018
Numero: 38770
Data di udienza: 18 Luglio 2018
Presidente: SARNO
Estensore: LIBERATI


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Reati edilizi – Effetti del patteggiamento – Art. 444 cod. proc. pen. – Dissequestro e restituzione dei beni in sequestro – Omessa disposizione della demolizione delle opere abusive –  Artt. 31, 44, 64. 65 71, 93, 94 e 95 d.P.R. 380/2001DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Opere abusive – Sentenza di condanna e pena concordata dalle parti – Effetti nei reati edilizi – Art. 445 cod. proc. pen..



Massima

 




CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 21/08/2018 (Ud. 18/07/2018), Sentenza n.38770
 

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Reati edilizi – Effetti del patteggiamento – Art. 444 cod. proc. pen. – Dissequestro e restituzione dei beni in sequestro – Omessa disposizione della demolizione delle opere abusive –  Artt. 31, 44, 64, 65, 71, 93, 94 e 95 d.P.R. 380/2001.
 
In materia di reati edilizi, non assume rilievo il fatto che l’ordine di demolizione non abbia formato oggetto dell’accordo intercorso tra le parti, in quanto esso costituisce atto dovuto per il giudice, non suscettibile di valutazioni discrezionali, sottratto alla disponibilità delle parti stesse e di cui l’imputato deve tenere conto nell’operare la scelta del patteggiamento. 
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Opere abusive – Sentenza di condanna e pena concordata dalle parti – Effetti nei reati edilizi – Art. 445 cod. proc. pen..
 
Ai sensi del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31, comma 9, per le opere abusive il giudice, con la sentenza di condanna, ordina la demolizione delle opere stesse, se ancora non sia stata altrimenti eseguita. Siccome l’art. 445 cod. proc. pen. equipara la sentenza emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta alla sentenza di condanna, l’ordine di demolizione di un manufatto abusivo di cui a tale norma va impartito anche in caso di applicazione della pena concordata dalle parti.
 
(riforma sentenza del 16/3/2017 – TRIBUNALE DI PALERMO) Pres. SARNO, Rel. LIBERATI, Ric. P.M. c. Todaro

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 21/08/2018 (Ud. 18/07/2018), Sentenza n.38770

SENTENZA

 

 

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 21/08/2018 (Ud. 18/07/2018), Sentenza n.38770

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Palermo;
 
nel procedimento nei confronti di Todaro Francesco Andrea, nato a Ficarazzi;
 
avverso la sentenza del 16/3/2017 del Tribunale di Palermo;
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
 
letta la requisitoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonietta Picardi, che ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’omesso ordine di demolizione, disponendo in tal senso.

RITENUTO IN FATTO
 
Con sentenza del 16 marzo 2017 il Tribunale di Palermo ha applicato a Francesco Andrea Todaro, su sua richiesta ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi uno di arresto ed euro 5.000,00 di ammenda, in relazione ai reati di cui agli artt. 44, lett. b), 64 e 71, 65 e 95, 93, 94 e 95 d.P.R. 390/2001, disponendo il dissequestro e la restituzione dei beni in sequestro.
 
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Palermo, lamentando l’omessa disposizione della demolizione delle opere abusivamente realizzate dall’imputato (consistente in due recinzioni, una costituita da un cordolo in cemento armato dell’altezza di un metro, sormontato da mattoni in pomice fino all’altezza di due metri, e l’altra composta da un cordolo in cemento con blocchetti di pomice fino all’altezza di tre metri, nonché in un battuto cementizio con rete elettrosaldata dell’altezza di 20 centimetri e in una piccola struttura precaria in legno, con all’interno un gabinetto collegato alla rete fognaria pubblica), prevista dall’art. 31, comma 9, d.P.R. 380/2001 e non esclusa dall’art. 444, comma 1, cod. proc. pen.
 
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la disposizione dell’ordine di demolizione delle opere abusive.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
Il ricorso è fondato.
 
Ai sensi del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31, comma 9, per le opere abusive di cui alla citata disposizione il giudice, con la sentenza di condanna, ordina la demolizione delle opere stesse, se ancora non sia stata altrimenti eseguita. Siccome l’art. 445 cod. proc. pen. equipara la sentenza emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta alla sentenza di condanna, l’ordine di demolizione di un manufatto abusivo di cui a tale norma va impartito anche in caso di applicazione della pena concordata dalle parti.
 
In proposito questa Corte (v. per tutte Sez. 3, n. 44948 del 07/10/2009, P.G. in proc. Ascenzi e altro, Rv. 245212) ha precisato che non assume rilievo il fatto che l’ordine di demolizione non abbia formato oggetto dell’accordo intercorso tra le parti, in quanto esso costituisce atto dovuto per il giudice, non suscettibile di valutazioni discrezionali, sottratto alla disponibilità delle parti stesse e di cui l’imputato deve tenere conto nell’operare la scelta del patteggiamento.
 
Nella specie l’ordine di demolizione conseguiva necessariamente, ai sensi dell’art. 31, comma 9, d.P.R. 380/2001, alla assenza di permesso di costruire in relazione alla realizzazione di due recinzioni (una costituita da un cordolo in cemento armato dell’altezza di un metro, sormontato da mattoni in pomice fino all’altezza di due metri, e l’altra costituita da un cordolo in cemento con blocchetti di pomice fino all’altezza di tre metri), di un battuto cementizio con rete elettrosaldata dell’altezza di 20 centimetri e di una piccola struttura precaria in legno con all’interno un gabinetto collegato alla rete fognaria pubblica, richiedenti tale permesso, la cui mancanza determina, oltre alla responsabilità per la violazione dell’art. 44, lett. b), d.P.R. 380/2001, anche l’applicazione della suddetta sanzione accessoria. 
 
Va quindi annullata senza rinvio la all’omesso ordine di demolizione, ordine sentenza impugnata limitatamente che il Collegio impartisce ai sensi dell’art. 620, lett. I), cod. proc. pen. (da ultimo, ex plurimis, Sez. 3, n. 18509 del 15/01/2015, Gioffré, Rv. 263557; Sez. 3, n. 16390 del 17/02/2010, Costi, Rv. 246769).
 
In applicazione del decreto del Primo Presidente di questa Corte n. 84 del 2016 la motivazione è redatta in forma semplificata, in quanto il ricorso non richiede, ad avviso del Collegio, l’esercizio della funzione di nomofilachia e solleva questioni giuridiche la cui soluzione comporta l’applicazione di principi di diritto già affermati e che il Collegio condivide.
 
P.Q.M.
 
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’omesso ordine di demolizione, ordine che impartisce.
 
Così deciso il 18/7 /2018
 

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