Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 36594 | Data di udienza: 17 Maggio 2012

* DIRITTO URBANISTICO – Realizzazione di manufatti da adibire a serre – Limiti all’esecuzione senza permesso di costruire – Art. 6 L. Regione Sicilia n. 47/1985 – Interpretazione alla luce dei principi generali – Obbligo – Artt. 3,6 e 44, c.1, lett. b), d.P.R. n. 380/2001.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 21 Settembre 2012
Numero: 36594
Data di udienza: 17 Maggio 2012
Presidente: Petti
Estensore: Andronio


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – Realizzazione di manufatti da adibire a serre – Limiti all’esecuzione senza permesso di costruire – Art. 6 L. Regione Sicilia n. 47/1985 – Interpretazione alla luce dei principi generali – Obbligo – Artt. 3,6 e 44, c.1, lett. b), d.P.R. n. 380/2001.



Massima

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 21 Settembre 2012 (Ud. 17/05/2012) Sentenza n. 36594 
 
DIRITTO URBANISTICO – Realizzazione di manufatti da adibire a serre – Limiti all’esecuzione senza permesso di costruire – Art. 6 L. Regione Sicilia n. 47/1985 – Interpretazione alla luce dei principi generali – Obbligo – Artt 3, 6 e 44, c.1, lett. b), d.P.R. n. 380/2001.
 
Per la realizzazione di manufatti da adibire a serre, è indispensabile ottenere il permesso di costruire, giacché la realizzazione di un impianto di tal genere – che sia stabilmente ancorato al suolo, formi un ambiente chiuso e sia destinato a perdurare nel tempo – integra una modificazione apprezzabile dei territorio, non rilevando la sua destinazione agricola, né che esso possa essere asportato o spostato (Cass. sez. 3, 16/10/2008, n. 42738).
 
(conferma sentenza del 14/06/2011, n. 793/2010 CORTE APPELLO di CATANIA) Pres. Petti, Est. Andronio, Ric. Giuffrida


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 21 Settembre 2012 (Ud. 17/05/2012) Sentenza n. 36594

SENTENZA

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
 
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
Dott. CIRO PETTI                                 – Presidente 
Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI      – Consigliere 
Dott. LUIGI MARINI                            – Consigliere 
Dott. GASTONE ANDREAZZA             – Consigliere  
Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO – Consigliere Rel. 
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da GIUFFRIDA CARMELO N. IL 21/04/1964
avverso la sentenza n. 793/2010 CORTE APPELLO di CATANIA, del 14/06/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/05/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Alferdo Montagna che ha concluso per il rigetto del ricorso;
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. – Con sentenza del 14 giugno 2011, la Corte d’appello di Catania, in riforma della sentenza del Tribunale di Catania – sezione distaccata di Acireale, con la quale l’imputato era stato assolto dal reato di cui all’art. 44, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 380 del 2001, ha condannato lo stesso imputato per tale reato alla pena di giorni 40 di arresto ed € 12.000,00 di ammenda. Il fatto contestato consiste nell’avere, nella qualità di amministratore unico di una società cooperativa proprietaria di un fondo, realizzato un capannone con struttura portante in ferro, coperture e tamponature con lastre in lamiera termoisolante, stabilmente ancorato al suolo su un basamento in cemento, in mancanza di permesso di costruire. In primo grado l’imputato era stato assolto sul rilievo che, dalla documentazione prodotta dalla difesa, era risultato che l’opera realizzata consisteva in una serra per la coltivazione di ortaggi, tipologia di opera per la quale l’articolo 6 della legge della Regione Siciliana n. 37 del 1985 consente l’edificazione senza necessità di titolo abilitativo.
 
La Corte d’appello ha invece rilevato che la struttura edificata dall’imputato, per imponenza, strutturazione, conformazione, tipologia dei materiali utilizzati e, soprattutto, per l’ancoraggio stabile al suolo su una piattaforma in cemento armato, non poteva ritenersi esente dall’obbligo del preventivo rilascio di una concessione o autorizzazione da parte dell’amministrazione, proprio perché impegnava in modo stabile e duraturo una consistente parte del territorio, pregiudicando e compromettendo anche le future scelte urbanistiche del Comune.
 
2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento.
 
2.1. – Con un primo motivo di impugnazione, si denuncia l’erronea applicazione dell’articolo 6 della legge della Regione Siciliana n. 37 del 1985, perché tale disposizione prevedrebbe che le serre, quale quella realizzata, non sono soggette a concessione e autorizzazione, né a preventiva comunicazione al sindaco. La difesa richiama, sul punto, la giurisprudenza amministrativa secondo cui non occorre concessione edilizia per le serre che insistono su aree destinate ad usi agricoli, che hanno finalità esclusivamente agricole e sono formate da materiali facilmente amovibili e non hanno dimensioni tali da incidere negativamente sull’ambiente circostante.
 
2.2. – Con un secondo motivo di doglianza si lamenta la carenza di motivazione circa il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, già richieste in primo grado.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
3. – Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
 
3.1. – Il primo motivo di ricorso – con cui si sostiene che l’art. 6 della legge della Regione Siciliana n. 47 del 1985 consentirebbe la costruzione di serre senza titolo abilitativo – è infondato.
 
Come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, la disposizione appena richiamata prevede l’esclusione della necessità di dotarsi di titolo abilitativo per le sole serre che – differentemente da quella realizzata nel caso di specie – abbiano carattere precario. La disposizione deve essere, infatti, interpretata alla luce dei generali principi in tema di gestione del territorio desumibili dalla disciplina statale in materia e, in particolare, dal combinato disposto degli artt. 3, comma 1, lettera e), e 6 del d.P.R. n. 380 del 2001, il quale, nel testo vigente all’epoca del fatto (2007) prevedeva per le Regioni la possibilità di adottare discipline di maggiore tutela del territorio, ma non consentiva alla legislazione regionale di escludere la necessità dei titolo abilitativo per opere edilizie non precarie diverse: dalla manutenzione ordinaria, dall’eliminazione di barriere architettoniche, dalla ricerca geognostica nel sottosuolo (lettere a, b, c, del comma 1 del richiamato art. 6).
 
Infatti, secondo quanto in generale affermato da questa Corte, alla luce delle richiamate disposizioni di legge statale, per la realizzazione di manufatti da adibire a serre, è indispensabile ottenere il permesso di costruire, giacché la realizzazione di un impianto di tal genere – che sia stabilmente ancorato al suolo, formi un ambiente chiuso e sia destinato a perdurare nel tempo – integra una modificazione apprezzabile dei territorio, non rilevando la sua destinazione agricola, né che esso possa essere asportato o spostato (sez. 3, 16 ottobre 2008, n. 42738).
 
Riguardando la disciplina dei titoli abilitativi, tali principi costituiscono un limite alla potestà legislativa esclusiva attribuita alla Regione in materia di urbanistica dall’art. 14, lettera f) , dello statuto di autonomia (Corte cost., sentenza n. 169 del 1994) e rappresentano, dunque, il necessario punto di riferimento di un’interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni regionali. Interpretazione fatta propria anche dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui la necessità del titolo abilitativo può essere esclusa solo per la realizzazione di serre che insistono su aree agricole, che siano formate da materiale facilmente rimovibile, e che non abbiano una tale dimensione da non armonizzarsi con l’ambiente circostante (Cons. giust. amm. della Regione Siciliana, 7 maggio 1993, n. 194).
 
Nel caso in esame, la Corte d’appello – dopo aver individuato, con motivazione pienamente sufficiente e logicamente coerente, gli indici della non precarietà delle opere edilizie realizzate (imponenza, strutturazione, conformazione, tipologia dei materiali, ancoraggio stabile al suolo su una piattaforma in cemento armato) – ha correttamente applicato i principi sopra richiamati, ritenendo che queste non potessero ritenersi esenti dall’obbligo del preventivo rilascio di un titolo abilitativo da parte della competente amministrazione.
 
3.2. – Il secondo motivo di ricorso – con cui si lamenta la carenza di motivazione circa il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche – è inammissibile, in mancanza di richieste formulate in tal senso nel corso del giudizio d’appello. E ciò, a prescindere dalla genericità della doglianza proposta, da cui non emerge quali siano gli elementi che la Corte di secondo grado avrebbe dovuto prendere in considerazione per la relativa valutazione.
 
4. – Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 
P.Q.M.
 
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 
 
Così deciso in Roma, il 17 maggio 2012.

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