Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali, Diritto processuale europeo, Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 6780 | Data di udienza: 27 Ottobre 2015

DIRITTO URBANISTICO – BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Cantiere sequestrato e sottoposto a sigilli – Prosecuzione dell’attività edilizia – Reato commesso nella qualità di custode giudiziario – Violazione di sigilli – Fattispecie: aree soggette a vincolo ambientale abusivamente adibite a parcheggio all’aperto – Artt. 334 e 349 c.p. – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO – Qualificazione  giuridica del fatto  contestato – Art. 111 c.2° Cost.Art. 6 della Convenzione EDU Artt. 521 e 606 lett. e) c.p.p.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 22 Febbraio 2016
Numero: 6780
Data di udienza: 27 Ottobre 2015
Presidente: Franco
Estensore: Rosi


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Cantiere sequestrato e sottoposto a sigilli – Prosecuzione dell’attività edilizia – Reato commesso nella qualità di custode giudiziario – Violazione di sigilli – Fattispecie: aree soggette a vincolo ambientale abusivamente adibite a parcheggio all’aperto – Artt. 334 e 349 c.p. – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO – Qualificazione  giuridica del fatto  contestato – Art. 111 c.2° Cost.Art. 6 della Convenzione EDU Artt. 521 e 606 lett. e) c.p.p.



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 22/02/2016 (ud. 27/10/2015) Sentenza n.6780
 
 
DIRITTO URBANISTICO – BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Cantiere sequestrato e sottoposto  a sigilli – Prosecuzione dell’attività edilizia – Reato commesso nella  qualità  di custode giudiziario – Violazione  di  sigilli – Fattispecie: aree soggette a vincolo ambientale abusivamente adibite a parcheggio all’aperto – Artt. 334 e 349 c.p..
 
In  materia prosecuzione di lavori o attività su luoghi sottoposti a vincolo giudiziale, la prosecuzione dell’attività edilizia in un cantiere sequestrato e sottoposto a sigilli non configura l’ipotesi di reato di cui all’art. 334 c.p., (sottrazione o  danneggiamento di cose sottoposte a sequestro), ma la diversa ipotesi di cui all’art. 349 c.p. (violazione  di  sigilli), per la  violazione del vincolo di immodificabilità della cosa che l’apposizione dei sigilli mira a garantire nell’interesse  dell’amministrazione della giustizia (cfr. Sez. 3,  n. 10267 del 28/1/2003, Buonfiglio Tanzarella e già, in tal senso, Sez. 6, n.29954 del 9/4/2001, Schiera). Fattispecie: aree  soggette a vincolo ambientale abusivamente adibite a  parcheggio all’aperto.
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO – Qualificazione  giuridica del fatto  contestato – Art. 111 c.2° Cost. Art. 6 della Convenzione EDU Artt. 521 e 606 lett. e) c.p.p.
 
L’attribuzione al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione non determina la violazione dell’art. 521 c.p.p., neanche per effetto  di una lettura della disposizione alla luce dell’art. 111, secondo comma, Cost., e dell’art. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte europea, qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l’imputato e non abbia determinato in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono (così, per tutte, Sez. U., n. 31617 del  26/6/2015, Lucci). Nel caso di specie, la Corte di appello ha confermato la  valutazione circa la  qualificazione  giuridica assegnata già dal giudice di  primo grado, in ordine all’immutato fatto storico oggetto di contestazione (avere consentito, nella qualità di custode giudiziario di un’area sottoposta a sequestro, eseguito con l’apposizione di cartelli in loco, l’utilizzo ulteriore di tale area come parcheggio scoperto per autovetture per numerose volte).
 
 
(conferma sentenza n. 5415/2011 CORTE APPELLO di MILANO del 28/03/2014) Pres. FRANCO, Rel. ROSI, Ric. Riva
 
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 22/02/2016 (ud. 27/10/2015) Sentenza n.6780

SENTENZA

 

 

 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 22/02/2016 (ud. 27/10/2015) Sentenza n.6780
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
– sul ricorso proposto da RIVA DAVIDE N. IL 02/08/1942
– avverso la sentenza n. 5415/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del 28/03/2014
– visti gli atti, la sentenza e il ricorso
– udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/10/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI 
– Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. M. D.N. che ha concluso per il rigetto 
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con sentenza del  28  marzo  2014  la Corte  di  appello di  Milano, ha confermato la sentenza di condanna alla  pena  di mesi  cinque, giorni 23 di reclusione ed euro 226,00 di  multa (pena  sospesa e benefici di  legge), emessa, all’esito di  giudizio abbreviato,  dal  Tribunale di  Busto  Arsizio, sez.  distaccata di  Gallarate,  in data  7 marzo  2011, nei confronti  di  Riva Davide, riqualificato  il fatto  ascritto nell’ipotesi di  cui  all’art.  349, comma 2  c.p., rispetto alla  contestata  fattispecie  di  cui  agli artt. 81 cpv.,  334  c.p.,  commesso nella  qualità  di custode giudiziario  – nominato in  occasione  dell’esecuzione  del sequestro  preventivo emesso  dal G.I.P. su alcune aree  soggette  a  vincolo ambientale  abusivamente  adibite a  parcheggio all’aperto  – per  avere consentito  che  le  stesse  fossero ulteriormente utilizzate come  parcheggio di circa  200  autovetture,  fatto  commesso in Somma Lombarda ed  accertato  in  quindici occasioni, in date  ricomprese tra  l’8  ottobre 2008  e il  3 febbraio 2009.
 
2. Avverso la sentenza, l’imputato  ha proposto personalmente  ,  per  il tramite del proprio difensore,  ricorso per  cassazione per  il  seguente  unico  motivo:  Erronea applicazione  dell’art.  521  c.p.p., con  violazione  ex  art. 606  lett. e)  c.p.p., per avere la  sentenza  impugnata  rigettato l’eccezione  di  nullità della sentenza  di primo  grado  per violazione della  correlazione tra  fatto  contestato  e fatto ritenuto in sentenza, posto  che era  stato  lo stesso  giudice  di  primo  grado  ad affermare  la mancanza di danneggiamento,  sottrazione o soppressione della  cosa sequestrata (il  parcheggio).
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il  ricorso  non  è fondato.  Va premesso che  in  materia  prosecuzione di  lavori  o attività su luoghi sottoposti a  vincolo  giudiziale, solo datata  giurisprudenza riteneva configurabile  entrambi  i reati  (artt.  349  e 334  c.p.;  cfr.  Sez. 6,  n.  1488 del  29/11/1983, D’Andreo, Rv.  162688);  in  particolare,  era  stato affermato  che per  la sussistenza del  reato  previsto  dall’art.  334  c.p.  sussisteva sottrazione  di cose  sequestrate  ogni  qual  volta, in  relazione alla  particolare  natura del  bene, venisse  posta in  essere un’azione  idonea  ad  eludere  il  vincolo,  cioè  a  rendere impossibile  –  o  anche soltanto  più  difficile  –  la  realizzazione  delle finalità  del vincolo  apposto  sulla cosa (cfr. Sez.6, n.  4312 del 7/2/1985,  Scioscia,  Rv. 169048  e  altre);  pertanto  era stata affermata l’integrazione della fattispecie anche nel caso di prosecuzione  dei lavori  edilizi  in un fabbricato privo di concessione (su tale  linea,  Sez. 6,  n. 6650  del  18/4/1994, P.M. in proc.  Urzo ed altri, Rv.  198529).  Successivamente è prevalso il  difforme,  e ormai consolidato, indirizzo,  secondo  il  quale “la prosecuzione dell’attività edilizia in  un  cantiere sequestrato e sottoposto  a sigilli  non configura l’ipotesi di reato  di cui  all’art. 334 c.p., (sottrazione o  danneggiamento di  cose  sottoposte  a  sequestro), ma la diversa ipotesi di  cui  all’art. 349  c.p.  (violazione  di  sigilli), per  la  violazione del vincolo di  immodificabilità  della  cosa che  l’apposizione  dei  sigilli mira  a  garantire nell’interesse  dell’amministrazione della giustizia” (cfr. Sez. 3,  n. 10267 del 28/1/2003, Buonfiglio Tanzarella,  Rv. 224348  e  già, in  tal  senso, Sez.  6,  n.29954  del  9/4/2001,  Schiera, Rv. 219838).
 
2.  L’evoluzione giurisprudenziale  sul  punto  dimostra  che  sussistevano e sussistono pur  sempre dubbi  in merito alla  corretta  qualificazione  giuridica di  un comportamento  avente ad  oggetto  una  res sottoposta  a sequestro,  in  relazione all’una  od all’altra  fattispecie penale e,  d’altra  parte,  è  stato  recentemente ribadito dalla  giurisprudenza di  legittimità  che  l’attribuzione  al fatto  contestato di una qualificazione  giuridica  diversa da  quella enunciata  nell’imputazione non determina la  violazione  dell’art.  521  c.p.p., neanche  per  effetto  di  una  lettura della  disposizione alla  luce dell’art. 111,  secondo comma, Cost.,  e dell’art. 6 della Convenzione  EDU  come interpretato dalla Corte europea,  qualora la nuova definizione  del  reato fosse  nota o  comunque  prevedibile  per  l’imputato e  non abbia  determinato in  concreto  una  lesione dei  diritti della  difesa derivante  dai profili  di  novità che da quel  mutamento  scaturiscono (così,  per  tutte, Sez.  U.,  n. 31617  del  26/6/2015, Lucci,  Rv. 264438).
 
3.  Nel  caso  di  specie, per  l’appunto,  va  considerato  che  la  Corte  di  appello ha confermato la  valutazione circa la  qualificazione  giuridica assegnata  già dal giudice  di  primo  grado, in ordine  all’immutato  fatto storico oggetto di contestazione  (avere consentito,  nella  qualità di  custode  giudiziario  di  un’area sottoposta  a  sequestro,  eseguito  con  l’apposizione  di  cartelli  in  loco, l’utilizzo ulteriore  di  tale  area  come  parcheggio scoperto  per  autovetture per  numerose volte).
 
Di  conseguenza il  ricorso deve  essere  rigettato  ed  al  rigetto consegue, ex  art. 616  c.p.p., la  condanna del  ricorrente  al  pagamento delle  spese  del procedimento.
 
P.Q.M.
 
Rigetta  il  ricorso  e condanna il  ricorrente al pagamento delle  spese  processuali. Così deciso  in Roma,  il 27 ottobre 2015
 
 
 
 
 

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