Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Inquinamento acustico Numero: 8718 | Data di udienza: 2 Dicembre 2017

* RUMORE – INQUINAMENTO ACUSTICO – Abbaiare di cani – Disturbo ad un numero indeterminato di persone.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 22 Febbraio 2017
Numero: 8718
Data di udienza: 2 Dicembre 2017
Presidente: SAVANI
Estensore: CERRONI


Premassima

* RUMORE – INQUINAMENTO ACUSTICO – Abbaiare di cani – Disturbo ad un numero indeterminato di persone.



Massima

 




CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 22/02/2017 (Ud. 02/12/2016), Sentenza n.8718


RUMORE – INQUINAMENTO ACUSTICO – Abbaiare di cani – Disturbo ad un numero indeterminato di persone.
 
L’abbaiare di cani percepito da diverse persone può creare una situazione idonea a realizzare la fattispecie di disturbo ad un numero indeterminato di persone.
 
 
(Annulla con rinvio sentenza del 28/09/2015 CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI) Pres. SAVANI, Rel. CERRONI, Ric. Pilia 
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 22/02/2017 (Ud. 02/12/2016), Sentenza n.8718

SENTENZA

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 22/02/2017 (Ud. 02/12/2016), Sentenza n.8718

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE 
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis 
 
ha pronunciato la seguente

SENTENZA 
 
sul ricorso proposto da Pilia Giorgio, nato a Carbonia il 07/04/1951, 
 
avverso la sentenza del 28/09/2015 della Corte di Appello di Cagliari;
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
 
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
 
udito l’avv. Giancarlo Sulis per il ricorrente
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con sentenza del 28 settembre 2015 la Corte di Appello di Cagliari, in riforma dell’impugnata sentenza dell’11 maggio 2011 della sezione distaccata di Carbonia del Tribunale di Cagliari, ha dichiarato Giorgio Pilia responsabile agli effetti civili dei fatti ascrittigli, di cui agli artt. 110 e 659 cod. pen., così condannandolo al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio ed al risarcimento del danno in favore delle parti civili Piero Angelo Algisi, Anna Sessini e Daniele Algisi, nonché alla rifusione delle spese in favore di costoro. 
 
2. Avverso il predetto provvedimento Giorgio Pilia ha proposto, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione articolato su due motivi.
 
2.1. Col primo motivo l’odierno ricorrente ha osservato che nella motivazione, con la quale il Tribunale di Cagliari l’aveva assolto per insussistenza del fatto, era chiaramente emerso che la deposizione delle persone offese doveva ritenersi inattendibile e non credibile, laddove tesa ad enfatizzare il disturbo arrecato dall’abbaiare dei cani, ed inoltre smentita dalle contrarie affermazioni degli altri testi (sì che il primo Giudice aveva concluso nel senso di un inquadramento del rumore, in tal modo prodotto, nell’ambito del normale vivere quotidiano). Al contrario, la Corte territoriale aveva sostenuto – in maniera apodittica e senza conforto probatorio – che dalle dichiarazioni dei testi e da uno scritto dello stesso imputato sarebbe emerso che i cani non solo abbaiavano, ma che ciò era percepito da diverse persone e che si era così creata una situazione idonea a creare disturbo ad un numero indeterminato di persone. Sì che la Corte territoriale, con operazione ermeneutica già in altra occasione censurata dalla Cassazione, aveva sovrapposto la valutazione del medesimo materiale probatorio in assenza di rinnovazione dell’istruttoria.
 
Per tali ragioni la decisione così maturata doveva ritenersi – anche nella ricorrente particolare ipotesi di cui all’art. 573 cod. proc. pen. – illegittima per insufficienza della motivazione, atteso che vi era stata riforma della sentenza di primo grado sulla base di una mera rivalutazione delle testimonianze, in particolare delle persone offese, senza una loro nuova escussione. 
 
2.2. Oltre a ciò, il ricorrente ha altresì sostenuto che, contrariamente ai rilievi della Corte di Appello, gli altri testi esaminati avevano fatto riferimento ad un episodico abbaiare, senza alcun accenno ad una situazione di disturbo (tanto più che i cani, se rimproverati, si zittivano).
 
3. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
 
4. Il ricorso è fondato e va accolto, con annullamento della sentenza e rinvio a norma dell’art. 622 cod. proc. pen.
 
4.1. E’ stato invero autorevolmente sostenuto che la previsione contenuta nell’art. 6, par. 3, lett. d) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, relativa al diritto dell’imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico, come definito dalla giurisprudenza consolidata della Corte EDU – che costituisce parametro interpretativo delle norme processuali interne implica che il giudice di appello, investito della impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, anche se emessa all’esito del giudizio abbreviato, con cui si adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata, affermando la responsabilità penale dell’imputato, senza avere proceduto, anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., a rinnovare l’istruzione dibattimentale attraverso l’esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado (da ult. Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267487; v. anche Sez. 3, n. 28530 del 26/02/2014, N., Rv. 260271, secondo cui il giudice di appello, per riformare in peius una sentenza assolutoria, non può limitarsi ad adottare una motivazione dotata di una efficacia persuasiva tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio, neppure apprezzando diversamente e valorizzando i riscontri alla prova dichiarativa, ma deve assumere direttamente la testimonianza della persona offesa, ritenuta inattendibile in primo grado, al fine di valutarne la credibilità sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, pena la violazione dei principi del giusto processo di cui all’art. 6 della Convenzione E.d.u.; v. anche Sez. 2, n. 45971 del 15/10/2013, Corigliano, Rv. 257502; Sez. 5, n. 28061 del 07/05/2013, Marchetti, Rv. 255580).
 
In particolare, poi, quanto alla particolare fattispecie di cui al presente giudizio, il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare l’istruzione dibattimentale, anche d’ufficio (Sez. U., n. 27620 cit.).
 
4.2. In specie, come è stato correttamente rilevato, la Corte di Appello ha inteso rivisitare criticamente (cfr. in particolare pagg. 4 e 5 del provvedimento impugnato) le dichiarazioni testimoniali assunte in primo grado, censurando altresì le pretese omissioni motivazionali nonché di apprezzamento istruttorio del primo Giudice e così pervenendo – visto che la situazione, in conseguenza dell’abbaiare dei cani di proprietà dell’odierno ricorrente, sarebbe stata idonea ad arrecare disturbo a un numero indeterminato di persone – ad un’affermazione di responsabilità dell’imputato ai soli effetti civili, poiché il reato non era prescritto al momento della pronuncia della sentenza di primo grado.
 
4.3. Tenuto quindi conto dell’insegnamento richiamato, dalla mera lettura dell’impugnata sentenza si evince così del tutto agevolmente il mancato rispetto del principio giurisprudenziale complessivamente richiamato.
 
5. Trova quindi senz’altro fondamento il primo motivo di censura, con la conseguente necessità di dare eventualmente corso alla rinnovazione del l’istruttoria.
 
La sentenza impugnata andrà pertanto annullata, peraltro con rinvio – a norma dell’art. 622 cod. proc. pen., in ragione del richiamato particolare ambito residuo del giudizio – al Giudice civile competente per valore in grado di appello.

P.Q.M.
 
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice civile competente per valore in grado di appello.
 
Così deciso in Roma il 02/12/2016
 

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