Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali, Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 13891 | Data di udienza: 7 Febbraio 2017

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Sentenza di patteggiamento – Omessa irrogazione dell’ordine di demolizione di manufatto abusivo – Effetti del ricorso per cassazione – Art. 444 cod. proc. pen. – Art. 181 d.lgs. n. 42/2004 – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Reato paesaggistico – Opere abusive – Patteggiamento – Obbligo di disporre l’ordine di demolizione e rimessione in pristino – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Reato edilizio – Pronuncia della sentenza – Esclusione dell’ordine di demolizione del manufatto abusivamente realizzato se accertata l’avvenuta demolizione – Presupposti – Giurisprudenza.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 22 Marzo 2017
Numero: 13891
Data di udienza: 7 Febbraio 2017
Presidente: AMORESANO
Estensore: CERRONI


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Sentenza di patteggiamento – Omessa irrogazione dell’ordine di demolizione di manufatto abusivo – Effetti del ricorso per cassazione – Art. 444 cod. proc. pen. – Art. 181 d.lgs. n. 42/2004 – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Reato paesaggistico – Opere abusive – Patteggiamento – Obbligo di disporre l’ordine di demolizione e rimessione in pristino – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Reato edilizio – Pronuncia della sentenza – Esclusione dell’ordine di demolizione del manufatto abusivamente realizzato se accertata l’avvenuta demolizione – Presupposti – Giurisprudenza.



Massima

 

 
 
 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 22/03/2017 (Ud. 07/02/2017) Sentenza n.13891


 
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Sentenza di patteggiamento – Omessa irrogazione dell’ordine di demolizione di manufatto abusivo – Effetti del ricorso per cassazione – Art. 444 cod. proc. pen. – Art. 181 d.lgs. n. 42/2004.
 
L’omessa irrogazione dell’ordine di demolizione di manufatto abusivo in sede di sentenza di patteggiamento comporta, in caso di ricorso per cassazione, l’annullamento senza rinvio della stessa limitatamente a tale omissione, potendo la Corte adottare direttamente il provvedimento dovuto in quanto obbligatorio ex lege (Sez. 3, n. 18509 del 15/01/2015, Gioffrè; conf. Sez. 3, n. 16390 del 17/02/2010, Costi).
 

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Reato paesaggistico – Opere abusive – Patteggiamento – Obbligo di disporre l’ordine di demolizione e rimessione in pristino.
 
In tema di patteggiamento, pur in difetto d’accordo tra le parti, il giudice ha l’obbligo di disporre sia l’ordine di demolizione delle opere abusive, previsto per il reato edilizio, sia l’ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato, previsto per il reato paesaggistico, in quanto si tratta di statuizioni obbligatorie e sottratte alla disponibilità delle parti (Sez. 3, n. 24087 del 07/03/2008, Caccioppoli). Detta statuizione, pertanto, proprio per la sua natura obbligatoria, è anche priva di contenuto discrezionale, consequenziale altresì alla sentenza di condanna o ad altra alla stessa equiparata (Sez. 3, n. 6128 del 20/01/2016, Apicella).
 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Reato edilizio – Pronuncia della sentenza – Esclusione dell’ordine di demolizione del manufatto abusivamente realizzato se accertata l’avvenuta demolizione – Presupposti – Giurisprudenza.
 
Il giudice, nel pronunciare sentenza di applicazione della pena per un reato edilizio, non deve ordinare la demolizione del manufatto abusivamente realizzato, del quale abbia accertato l’avvenuta demolizione (così precisando che l’ordine deve essere disposto se l’opera non sia stata altrimenti rimossa o già acquisita al patrimonio comunale) (Sez. 3, n. 11875 del 17/02/2010, Barletta).
 
 
(riforma sentenza del 15/02/2016 TRIBUNALE DI VELLETRI) Pres. AMORESANO, Rel. CERRONI, Ric. P.M. nei conf. di Sfectu
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 22/03/2017 (Ud. 07/02/2017) Sentenza n.13891

SENTENZA

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 22/03/2017 (Ud. 07/02/2017) Sentenza n.13891
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma
 
nel procedimento nei confronti di Sfectu Vasile, nato a Panciu (Romania) il 02/01/1982; 
 
avverso la sentenza del 15/02/2016 del Tribunale di Velletri;
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
 
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo Canevelli, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa della rimessione in pristino;
 
udito per l’imputato l’avv. Giuseppe Cinti
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con sentenza del 15 febbraio 2016 il Tribunale di Velletri, a norma dell’art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a Vasile Sfectu la pena di mesi sei di reclusione ed euro cento di multa per i reati di cui agli artt. 349 cod. pen. e 181 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
 
2. Avverso il predetto provvedimento il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione con un motivo di impugnazione.
 
2.1. Il ricorrente ha osservato, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., che non era stata impartita la sanzione amministrativa accessoria della rimessione in pristino dei luoghi, imposta dall’art. 181, comma 2 del d.lgs. 42 del 2004 anche in ipotesi di sentenza applicativa di pena concordata. Al riguardo, infatti, l’obbligo di rimessione costituisce un obbligo imposto al giudice, non suscettibile di valutazioni discrezionali e sottratto alla disponibilità delle parti.
 
2.2. L’imputato dimetteva memoria difensiva, eccependo improcedibilità ed inammissibilità del ricorso, nonché la prescrizione del reato urbanistico con la conseguente caducazione della sanzione accessoria, ed escludendo altresì che la Corte potesse provvedere ad impartire i provvedimenti opportuni.
 
3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa della rimessione in pristino.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
4. Il ricorso è fondato e va accolto.
 
4.1. In primo luogo, peraltro, vanno disattesi rilievi preliminari formulati dal resistente.
 
4.1. l. Per quanto riguarda la pretesa tardività del ricorso, non è stato contestato quanto indicato nel frontespizio della sentenza del Tribunale di Velletri, ossia il visto datato 23 giugno 2016 relativo alla comunicazione al Procuratore Generale della sentenza oggetto di odierno ricorso. Sì che la presente impugnazione, depositata il 30 giugno 2016, va considerata senz’altro tempestiva a norma dell’art. 585, comma 2, lett. d), cod. proc. pen ..
 
4.1.2. In relazione invece alla pretesa inammissibilità del ricorso, la Corte non ha ragione di non coltivare la costante lettura giurisprudenziale, secondo cui, in tema di patteggiamento, pur in difetto d’accordo tra le parti, il giudice ha l’obbligo di disporre sia l’ordine di demolizione delle opere abusive, previsto per il reato edilizio, sia l’ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato, previsto per il reato paesaggistico, in quanto si tratta di statuizioni obbligatorie e sottratte alla disponibilità delle parti (Sez. 3, n. 24087 del 07/03/2008, Caccioppoli, Rv. 240539). Detta statuizione, pertanto, proprio per la sua natura obbligatoria, è anche priva di contenuto discrezionale, consequenziale altresì alla sentenza di condanna o ad altra alla stessa equiparata (Sez. 3, n. 6128 del 20/01/2016, Apicella, Rv. 266285).
 
Infatti si è ulteriormente affermato che il giudice, nel pronunciare sentenza di applicazione della pena per un reato edilizio, non deve ordinare la demolizione del manufatto abusivamente realizzato, del quale abbia accertato l’avvenuta demolizione (così precisando che l’ordine deve essere disposto se l’opera non sia stata altrimenti rimossa o già acquisita al patrimonio comunale) (Sez. 3, n. 11875 del 17/02/2010, Barletta, Rv. 246456).
 
4.1.3. Del pari, in ogni caso non sussiste alcuna prescrizione. Dal capo d’imputazione formato a carico dello Sfectu, infatti, ed oggetto della sentenza di condanna con pena patteggiata, viene dato atto che la permanenza dei reati di cui all’art. 349 cod. pen. e 181 d.lgs. 42 del 2004 si è protratta quantomeno al 16 febbraio 2012; né potrebbe essere altrimenti, atteso che gli interventi edilizi colà contestati si sono protratti, per definizione, al di là della data dell’eseguito sequestro risalente al 20 ottobre 2010, vista la contestata violazione dei sigilli all’epoca apposti dall’Autorità al fine di assicurare conservazione ed identità della cosa, ed in ragione del fatto che detta violazione era stata appunto strumentale alla prosecuzione del non consentito intervento edilizio.
 
Va da sé che, in ogni caso e proprio in forza della documentazione dimessa e non contestata, il quinquennio non si è compiuto alla data della presente decisione.
 
4.1.4. In ordine infine alla pretesa impossibilità di provvedere, da parte della Corte, con annullamento senza rinvio, è al contrario del tutto consolidato il principio che l’omessa irrogazione dell’ordine di demolizione di manufatto abusivo in sede di sentenza di patteggiamento comporta, in caso di ricorso per cassazione, l’annullamento senza rinvio della stessa limitatamente a tale omissione, potendo la Corte adottare direttamente il provvedimento dovuto in quanto obbligatorio ex lege (Sez. 3, n. 18509 del 15/01/2015, Gioffrè, Rv. 263557; conf. Sez. 3, n. 16390 del 17/02/2010, Costi, Rv. 246769).
 
4.1. 5. All’infondatezza di tutti i profili difensivi siccome palesati nei termini che precedono, consegue l’integrale accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore generale della Corte territoriale.
 
4.2. Alla stregua di quanto precede, quindi, ed in accoglimento del proposto ricorso, il provvedimento impugnato andrà annullato senza rinvio limitatamente all’omessa applicazione dell’ordine di rimessione in pristino, che viene contestualmente disposto.
 
P.Q.M. 
 
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’omessa applicazione dell’ordine di rimessione in pristino, ordine che dispone.
 
Così deciso in Roma il 07/02/2017
 

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