Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali Numero: 13893 | Data di udienza: 28 Febbraio 2017

*  BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Area ricadente all’esterno del vincolo archeologico ed architettonico – Rilevanza e verifiche – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Ordine di demolizione – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Annullamento per carenza motivazionale e sopravvenuta estinzione dei reati – Effetti – Art.169 d .lgs 42/2004 – art.44 lett.c) dpr.380/2001.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 23 Marzo 2017
Numero: 13893
Data di udienza: 28 Febbraio 2017
Presidente: Amoresano
Estensore: Galtiero


Premassima

*  BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Area ricadente all’esterno del vincolo archeologico ed architettonico – Rilevanza e verifiche – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Ordine di demolizione – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Annullamento per carenza motivazionale e sopravvenuta estinzione dei reati – Effetti – Art.169 d .lgs 42/2004 – art.44 lett.c) dpr.380/2001.



Massima

 

 CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 22/03/2017 (Ud. 28/02/2017) Sentenza n.13893



BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Area ricadente all’esterno del vincolo archeologico ed architettonico – Rilevanza e verifiche – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Ordine di demolizione – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Annullamento per carenza motivazionale e sopravvenuta estinzione dei reati – Effetti – Art.169 d .lgs 42/2004 – art.44 lett.c) dpr.380/2001.
 
E’ rilevabile la carenza motivazionale, (nella specie, quanto meno in relazione alla differenziazione tra i due manufatti relativamente ai vincoli eventualmente sussistenti sulle rispettive aree, e sulla conseguente sussumibilità della condotta incriminata nel reato di cui all’art.169, comma 1° lett.a)  d .lgs 42/2004 , nonché nel reato di cui all’art.44 lett.c) dpr.380/2001), malgrado la doglianza formulata nei motivi di appello, omettendo la pronuncia integrale. Sicché, la sentenza impugnata non risponde alla specifica contestazione svolta dal ricorrente sul fatto che i due manufatti, ovverosia il rilievo in materiale inerte ed il fabbricato in legno lamellare, ricadessero all’esterno dell’area sottoposta a vincolo archeologico ed architettonico, essendosi limitata a constatare in via generale che il territorio interessato dalle costruzioni in esame ricade “in Ambito Territoriale Esteso di Valori distinguibili di tipo C, caratterizzato dalla presenza di un vincolo architettonico denominato Chiesa di San Pietro delle Torri e da una, segnalazione archeologica denominata Masseria Le Torri”. Lo specifico accertamento si imponeva, invece, come necessario alla luce della documentazione prodotta dallo stesso ricorrente in dibattimento e duplicata nel presente ricorso, costituita dai pareri rilasciati dalla Soprintendenza per i beni archeologici della Regione in ordine al procedimento per l’autorizzazione paesaggistica da costui conseguita sia pure in epoca successiva alla realizzazione dei due manufatti, nei quali si esprime parere favorevole per l’opera formata da materiale inerte in ragione del fatto che “ricade all’esterno dell’area sottoposta a vincolo archeologico … che non sembra aver interferito con eventuali livelli archeologici … e che potrebbe esserne evitata la rimozione in quanto lo stesso assolve alla funzione drenante del terreno e alla protezione di eventuali livelli archeologici nel sottosuolo”, mentre per quanto riguarda la struttura abusiva in legno lamellare, “ricadente all’esterno dell’area sottoposta a vincolo archeologico, ma contraddistinta nel PUTI della Regione Puglia come A.T.E. di tipo C per la presenza anche del vincolo architettonico”, viene declinata la competenza in quanto rientrante nell’ambito della Soprintendenza per i beni architettonici. Tuttavia, l’avvenuta estinzione dei reati impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con conseguente revoca degli ordini di demolizione e riduzione in pristino.
 
(annulla senza rinvio sentenza del 18/3/2016 CORTE DI APPELLO DI LECCE) Pres. AMORESANO, Rel. GALTERIO, Ric. Frioli

 


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 22/03/2017 (Ud. 28/02/2017) Sentenza n.13893

SENTENZA

 

 

 

 CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 22/03/2017 (Ud. 28/02/2017) Sentenza n.13893

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
sul ricorso proposto da FRIOLI COSIMO VINCENZO, nato a Torre Santa Susanna l’11.11.1945;
 
avverso la sentenza in data 18.3.2016 della Corte di Appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
 
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Pasquale Fimiani che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio limitatamente al reato di cui all’art.169 d .lgs 42/2004 perché estinto per prescrizione con eliminazione della pena, inammissibilità nel resto;
 
udito il difensore, avv. Lelio Lolli che concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con sentenza in data 18.3.2016 la Corte di Appello di Lecce ha integralmente confermato la pronuncia di primo grado che aveva condannato Cosimo Vincenzo Frioli alla pena di 7 mesi di arresto ed C 35.000 di ammenda con ordine di demolizione delle opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi. Si contesta all’imputato di aver realizzato, senza permesso di costruire né autorizzazione della Soprintendenza, all’interno della propria azienda agrituristica, ricadente all’interno di un’area caratterizzata da vincolo architettonico per la presenza di una chiesa denominata di San Pietro delle Torri e da una segnalazione archeologica per la presenza di una Masseria risalente all’epoca romano-medioevale, un rilievo formato da materiale inerte di circa 140 mq ed alto 80 cm, che egli sostiene diretto ad agevolare le manovre di entrata e di uscita dei pullmann dei visitatori, nonché una struttura in legno lamellare di due piani della superficie di circa 15 mq. posizionata su una piastra di calcestruzzo della medesima superficie, con ciò rendendosi responsabile dei reati di cui agli artt. 44 lett.c) DPR 380/2001 e 169, comma 1 lett.a) d.lgs.42/2004. 
 
Avverso la suddetta sentenza l’imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per Cassazione articolando due motivi di seguito riprodotti nei limiti dell’art.173 disp.att.c.p.p.. 
 
Con il primo motivo deduce che la Corte di Appello nel confermare la sussumibilità della condotta ascrittagli nell’art.169 d.lgs. 42/2004 non aveva tenuto conto, malgrado si trattasse di documenti ritualmente prodotti in dibattimento, del permesso di costruire rilasciatogli dal Comune di Torre Santa Susanna in data 28.11.2013 con allegata autorizzazione paesaggistica, finalizzato alla rimessione in pristino e alla rimozione della struttura precaria in legno né le note della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia né la dichiarazione del direttore dei lavori in cui si attestava l’avvenuta rimozione della struttura in legno e la messa a dimora di alberi nell’area interessata dalla posa in opera del materiale inerte. Sostiene pertanto il ricorrente che l’attestazione contenuta nella suddetta documentazione in ordine al fatto che entrambe le opere realizzate non ricadono in area sottoposta a vincolo paesaggistico, fuoriescono comunque dall’area sottoposta a vincolo archeologico, unitamente al fatto che il fabbricato in legno non impatta con il vincolo architettonico in quanto posto a 105 mt. dal limite estremo della Chiesa di San Pietro, laddove le N.T.A. del Piano Urbanistico Territoriale Tematico della Regione Puglia prescrivono una fascia della larghezza di 100 mt., non consentiva di contestargli la violazione dell’art.169 d.lgs.40/2004 non risultando le opere in contrasto né con il vincolo architettonico, né con quello archeologico né a fortiori con quello paesaggistico e che siffatta erronea contestazione aveva precluso al permesso di costruire rilasciato in sanatoria ed alla autorizzazione paesaggistica di esplicare i propri effetti estintivi sui reati contestati. Ha altresì soggiunto che in ogni caso allo stato attuale, sin da data antecedente alla pronuncia dell’impugnata sentenza, aveva già provveduto alla rimessione in pristino con la demolizione della struttura in legno e la piantumazione degli alberi in conformità alle indicazioni della Soprintendenza.
 
2. Con il secondo motivo deduce che avendo la sentenza penale circoscritto la sua responsabilità al reato di cui all’art.169 d.lgs.42/2004, nulla avendo affermato in relazione all’ulteriore contestazione relativa all’art.44 dpr 380/2001  che pure era stata ritenuta dal giudice di primo grado nella determinazione della pena il reato più grave, il trattamento sanzionatorio avrebbe dovuto essere necessariamente più mite di quello applicato dal Tribunale, onde del tutto illogica deve ritenersi la conferma della medesima pena.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
Il ricorso non può ritenersi manifestamente infondato.
 
La sentenza impugnata non risponde alla specifica contestazione svolta dal ricorrente sul fatto che i due manufatti, ovverosia il rilievo in materiale inerte ed il fabbricato in legno lamellare, ricadessero all’esterno dell’area sottoposta a vincolo archeologico ed architettonico, essendosi limitata a constatare in via generale che il territorio interessato dalle costruzioni in esame ricade “in Ambito Territoriale Esteso di Valori distinguibili di tipo C, caratterizzato dalla presenza di un vincolo architettonico denominato Chiesa di San Pietro delle Torri e da una, segnalazione archeologica denominata Masseria Le Torri”. Lo specifico accertamento si imponeva, invece, come necessario alla luce della documentazione prodotta dallo stesso ricorrente in dibattimento e duplicata nel presente ricorso, costituita dai pareri rilasciati dalla Soprintendenza per i beni archeologici della Regione in ordine al procedimento per l’autorizzazione paesaggistica da costui conseguita sia pure in epoca successiva alla realizzazione dei due manufatti, nei quali si esprime parere favorevole per l’opera formata da materiale inerte in ragione del fatto che “ricade all’esterno dell’area sottoposta a vincolo archeologico … che non sembra aver interferito con eventuali livelli archeologici … e che potrebbe esserne evitata la rimozione in quanto lo stesso assolve alla funzione drenante del terreno e alla protezione di eventuali livelli archeologici nel sottosuolo”, mentre per quanto riguarda la struttura abusiva in legno lamellare, “ricadente all’esterno dell’area sottoposta a vincolo archeologico, ma contraddistinta nel PUTI della Regione Puglia come A.T.E. di tipo C per la presenza anche del vincolo architettonico”, viene declinata la competenza in quanto rientrante nell’ambito della Soprintendenza per i beni architettonici.
 
La rilevata carenza motivazionale, quanto meno in relazione alla differenziazione tra i due manufatti relativamente ai vincoli eventualmente sussistenti sulle rispettive aree, e sulla conseguente sussumibilità della condotta incriminata nel reato di cui all’art.169, comma 1° lett.a), nonché nel reato di cui all’art.44 lett.c) dpr.380/2001, sulla cui configurabilità, malgrado la doglianza formulata nei motivi di appello, vi è omissione di pronuncia integrale, preclude tuttavia la prosecuzione del procedimento innanzi al giudice del rinvio stante l’assorbente rilievo della sopravvenuta prescrizione di entrambi i reati contestati  all’imputato alla data, calcolati i termini di cui all’art.157 c.p. unitamente alle intervenute sospensioni, del 7 .12.2016.
 
L’estinzione dei reati impone pertanto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con conseguente revoca degli ordini di demolizione e riduzione in pristino.
 
P.Q.M.
 
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati risultano estinti per prescrizione. Revoca ordine di demolizione e riduzione in pristino.
 
Così deciso il 28.2.2017

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