Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 25829 | Data di udienza: 3 Marzo 2016

* DIRITTO URBANISTICO – Alienazione a terzi della proprietà dell’immobile abusivamente edificato – Demolizione dell’immobile – Effetti – Art. 31, c.9, T. U. n. 380/2001 – Reati edilizi – Opere abusive – Richiesta di revoca o di sospensione dell’ordine di demolizione – Istanza di condono o sanatoria – Obbligo del giudice dell’esecuzione – Esamina dei possibili esiti ed i tempi di conclusione del procedimento amministrativo – Ordine di demolizione del manufatto abusivo – Natura di sanzione amministrativa di carattere ripristinatorio – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Differenza tra demolizione e la confisca.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 22 Giugno 2016
Numero: 25829
Data di udienza: 3 Marzo 2016
Presidente: AMORESANO
Estensore: Socci


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – Alienazione a terzi della proprietà dell’immobile abusivamente edificato – Demolizione dell’immobile – Effetti – Art. 31, c.9, T. U. n. 380/2001 – Reati edilizi – Opere abusive – Richiesta di revoca o di sospensione dell’ordine di demolizione – Istanza di condono o sanatoria – Obbligo del giudice dell’esecuzione – Esamina dei possibili esiti ed i tempi di conclusione del procedimento amministrativo – Ordine di demolizione del manufatto abusivo – Natura di sanzione amministrativa di carattere ripristinatorio – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Differenza tra demolizione e la confisca.



Massima

 


CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 22/06/2016 (Ud. 03/03/2016) Sentenza n.25829


DIRITTO URBANISTICO – Alienazione a terzi della proprietà dell’immobile abusivamente edificato – Demolizione dell’immobile – Effetti – Art. 31, c.9, T. U. n. 380/2001.
 
La demolizione dell’immobile, attualmente prevista dall’art. 31, comma 9, del T. U. n. 380/2001 e già dall’art. 7 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, non è esclusa anche dalla eventuale alienazione a terzi della proprietà dell’immobile abusivamente edificato. L’eventuale acquirente (reale o simulato) dell’immobile abusivo subirà le conseguenze della demolizione e potrà rivalersi, nelle sedi competenti, nei confronti del venditore.
 

DIRITTO URBANISTICO – Reati edilizi – Opere abusive – Richiesta di revoca o di sospensione dell’ordine di demolizione – Istanza di condono o sanatoria – Obbligo del giudice dell’esecuzione – Esamina dei possibili esiti ed i tempi di conclusione del procedimento amministrativo.
 
In tema di reati edilizi, il giudice dell’esecuzione investito della richiesta di revoca o di sospensione dell’ordine di demolizione delle opere abusive di cui all’art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001 in conseguenza della presentazione di una istanza di condono o sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, è tenuto a esaminare i possibili esiti ed i tempi di conclusione del procedimento amministrativo e, in particolare: a) il prevedibile risultato dell’istanza e la sussistenza di eventuali cause ostative al suo accoglimento; b) la durata necessaria per la definizione della procedura, che può determinare la sospensione dell’esecuzione solo nel caso di un suo rapido esaurimento. 
 

DIRITTO URBANISTICO – Ordine di demolizione del manufatto abusivo – Natura di sanzione amministrativa di carattere ripristinatorio.
 
In materia di reati concernenti le violazioni edilizie, l’ordine di demolizione del manufatto abusivo, avendo natura di sanzione amministrativa di carattere ripristinatorio, non è soggetto alla prescrizione stabilita dall’art. 173 cod. pen. per le sanzioni penali, né alla prescrizione stabilita dall’art. 28 legge n. 689 del 1981 che riguarda unicamente le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva. (Cass. Sez. 3, n. 36387 del 07/07/2015 – dep. 09/09/2015, Formisano; Sez. 3, n. 19742 del 14/04/2011 – dep. 19/05/2011, Mercurio e altro).


DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Differenza tra demolizione e la confisca.
 
Nessuna equiparazione può logicamente farsi tra la demolizione e la confisca, trattandosi di due istituti diversi che operano su piani completamente diversi: sanzionatoria la confisca e solo di riduzione in pristino (riporta il territorio alla condizione iniziale, prima dell’abuso) del bene leso, la demolizione (Cass. Sez. 3, 22/10/2009, n. 48925, Viesti; Cass. Sez. 3, 11/02/2016, n. 5708, Wolgar).
 


(conferma ordinanza n. 2106/2014 CORTE APPELLO  di NAPOLI del 25/03/2015) Pres. AMORESANO, Rel. SOCCI, Ric. Nocerino
 
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 22/06/2016 (Ud. 03/03/2016) Sentenza n.25829

SENTENZA

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 22/06/2016 (Ud. 03/03/2016) Sentenza n.25829

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
sul ricorso proposto da: NOCERINO FLORINDA N. IL 04/12/1932
avverso l’ordinanza n. 2106/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI del 25/03/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO MATTEO SOCCI;
lette conclusioni del PG Dott. Alberto Cardino << Rigetto del ricorso>>

RITENUTO IN FATTO
 
1. La Corte di appello di Napoli con provvedimento del 25 marzo 2015 rigettava l’istanza di Nocerino Florinda per l’ineseguibilità dell’ordine di demolizione, relativo alla sentenza della Corte di appello di Napoli del 21 giugno 2001, irrevocabile.
 
2. Nocerino Florinda, tramite il difensore, propone ricorso, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. Pen.
 
2. 1. Violazione di legge, art. 173 del cod. pen.
 
La maturata prescrizione della pena comporta anche la prescrizione dell’ordine di demolizione.
 
La Corte edu prevede la demolizione come pena, al pari della confisca, e quindi non può dubitarsi della natura penale della demolizione, e quindi applicabile è l’art. 173 del cod. pen.
 
Inoltre la ricorrente provvedeva a depositare istanza di sanatoria per gli abusi edilizi contestati, con pagamento dei relativi oneri. L’opera è condonabile trattandosi di abuso minore, contrariamente a quanto sostenuto nel provvedimento impugnato.
 
Ha chiesto quindi l’annullamento del provvedimento impugnato.
 
3. La Procura Generale della Corte di Cassazione, Sostituto Procuratore generale Alberto Cardino, ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
 
4. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, e per genericità sulla sanatoria. 
 
In materia di reati concernenti le violazioni edilizie, l’ordine di demolizione del manufatto abusivo, avendo natura di sanzione amministrativa di carattere ripristinatorio, non è soggetto alla prescrizione stabilita dall’art. 173 cod. pen. per le sanzioni penali, né alla prescrizione stabilita dall’art. 28 legge n. 689 del 1981 che riguarda unicamente le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva. (Sez. 3, n. 36387 del 07/07/2015 – dep. 09/09/2015, Formisano, Rv. 264736; Sez. 3, n. 19742 del 14/04/2011 – dep. 19/05/2011, Mercurio e altro, Rv. 250336).
 
5. La questione della natura sanzionatoria dell’ordine di demolizione relativamente alle sentenze Cedu sulla confisca è mal posta.
 
Nessuna equiparazione può, infatti, logicamente farsi tra la demolizione e la confisca, trattandosi di due istituti diversi che operano su piani completamente diversi: sanzionatoria la confisca e solo di riduzione in pristino (riporta il territorio alla condizione iniziale, prima dell’abuso) del bene leso, la demolizione (vedi Cass. Sez. 3, 22/10/2009, n. 48925, Viesti; Cass. Sez. 3, 11/02/2016, n. 5708, Wolgar).
 
6. Inoltre, la demolizione dell’immobile, attualmente prevista dall’art. 31, comma 9, del T. U. n. 380/2001 e già dall’art. 7 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, non è esclusa anche dalla eventuale alienazione a terzi della proprietà dell’immobile abusivamente edificato. L’eventuale acquirente (reale o simulato) dell’immobile abusivo subirà le conseguenze della demolizione e potrà rivalersi, nelle sedi competenti, nei confronti del venditore. (Sez. 3, 28/3/2007, n. 22853, Coluzzi).
 
7. Relativamente alla sanatoria il ricorso è estremamente generico, limitandosi a sostenere la sanabilità delle opere trattandosi di abuso minore. L’ordinanza impugnata, invece, evidenzia con adeguata motivazione, immune da contraddizioni o vizi di manifesta illogicità che “l’opera è stata realizzata in area sottoposta a vincolo paesaggistico; non è stata acquisita al patrimonio comunale; per la sua consistenza – manufatto di 200 mq su 3 livelli fuori terra ormai funzionali ed abitati ed ulteriormente modificato … – non può ritenersi un prodotto ininfluente al fine dell’impatto ambientale né è ascrivibile alla categoria di abuso minore, ex punti 4-5-6- dell’allegato 1 … trattandosi di opera non condonabile … A nulla rileva la pendenza del procedimento di sanatoria può prevedersi, attesa la natura del manufatto, l’emissione di un provvedimento demolizione” amministrativo incompatibile con l’ordine di demolizione”.
 
In tema di reati edilizi, il giudice dell’esecuzione investito della richiesta di revoca o di sospensione dell’ordine di demolizione delle opere abusive di cui all’art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001 in conseguenza della presentazione di una istanza di condono o sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, è tenuto a esaminare i possibili esiti ed i tempi di conclusione del procedimento amministrativo e, in particolare: a) il prevedibile risultato dell’istanza e la sussistenza di eventuali cause ostative al suo accoglimento; b) la durata necessaria per la definizione della procedura, che può determinare la sospensione dell’esecuzione solo nel caso di un suo rapido esaurimento. (Sez. 3, n.47263 del 25/09/2014 – dep. 17/11/2014, Russo, Rv. 261212).
 
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 1.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di€ 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
 
Così deciso il 03/03/2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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