Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia
Numero: 25820 | Data di udienza: 7 Giugno 2016
* DIRITTO URBANISTICO – Manufatto abusivo – Ordine di demolizione – Pena concordata dalle parti ‘patteggiamento’ – Effetti – Atto dovuto per il giudice – Art. 31, c.9, 44, 64, 65, 71 e 72 d.P.R. n. 380/2001 – PROCEDURA PENALE – Artt. 445 e 620 c.p.p..
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 22 Giugno 2016
Numero: 25820
Data di udienza: 7 Giugno 2016
Presidente: Fiale
Estensore: RICCARDI
Premassima
* DIRITTO URBANISTICO – Manufatto abusivo – Ordine di demolizione – Pena concordata dalle parti ‘patteggiamento’ – Effetti – Atto dovuto per il giudice – Art. 31, c.9, 44, 64, 65, 71 e 72 d.P.R. n. 380/2001 – PROCEDURA PENALE – Artt. 445 e 620 c.p.p..
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 22/06/2016 (Ud. 07/06/2016) Sentenza n.25820
DIRITTO URBANISTICO – Manufatto abusivo – Ordine di demolizione – Pena concordata dalle parti ‘patteggiamento’ – Effetti – Atto dovuto per il giudice – Art. 31, c.9, d.P.R. n. 380/2001 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Artt. 445 e 620 c.p.p..
L’ordine di demolizione di un manufatto abusivo di cui all’art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 va disposto anche in caso di applicazione della pena concordata dalle parti, tale provvedimento è obbligatorio ex lege e privo di connotati di discrezionalità, in quanto, l’art. 445, comma 1 bis, cod. proc. pen. equipara la sentenza emessa a seguito di ‘patteggiamento’ alla sentenza di condanna. Inoltre, non assume rilievo il fatto che l’ordine di demolizione non abbia formato oggetto dell’accordo intercorso tra le parti, in quanto esso costituisce atto dovuto per il giudice, non suscettibile di valutazioni discrezionali, sottratto alla disponibilità delle parti stesse e di cui l’imputato deve tenere conto nell’operare la scelta del patteggiamento; l’ordine di demolizione è un provvedimento dovuto, privo di contenuto discrezionale e necessariamente consequenziale alla sentenza di condanna o ad altra alla stessa equiparata; pertanto non è disponibile dalle parti in sede di patteggiamento. Conseguentemente detto ordine va disposto anche se mancante nella richiesta (Sez. 3, n. 64 del 14/01/1998, Corrado; Sez. 3, n. 24087 del 07/03/2008, Caccioppoli).
(riforma sentenza del 17/03/2015 del Tribunale di Matera) Pres. FIALE, Rel. RICCARDI, Ric. P. G. presso la Corte di Appello di Potenza nel proc. Mininno
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 22/06/2016 (Ud. 07/06/2016) Sentenza n.25820SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 22/06/2016 (Ud. 07/06/2016) Sentenza n.25820
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Potenza nel procedimento nei confronti di Mininno Graziano, nato a Corato il 04/04/1952
Passarella Giuseppina Palmira, nata a Pisticci il 06/04/1952
avverso la sentenza del 17/03/2015 del Tribunale di Matera visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Riccardi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all’omesso ordine di demolizione.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. il 17 marzo 2015 il Tribunale di Matera applicava la pena di mesi uno e giorni diciassette di arresto ed € 16.000,00 di ammenda, con sospensione condizionale della pena subordinata alla rimozione dell’opera abusiva ed al ripristino dello stato dei luoghi, in ordine ai reati, uniti dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 44, lett. c), 64 e 71, 65 e 72 d.P.R. 380 del 2001 e 181 d.lgs. 42 del 2004.
2. Avverso tale provvedimento ricorre il Procuratore generale presso la Corte di appello di Potenza, articolando un unico motivo di gravame, qui enunciato, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
Il ricorrente deduce violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), cod. proc. pen., lamentando che il Tribunale aveva omesso di applicare la sanzione accessoria dell’ordine di demolizione delle opere ai sensi dell’art. 31, d.P.R. n. 380 del 2001.
3. Con memoria pervenuta il 19/05/2016 il difensore degli imputati ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo che la demolizione riguarderebbe opere per le quali pende un’istanza di sanatoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Ai sensi dell’art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), per le opere abusive di cui alla citata norma il giudice, con la sentenza di condanna, ordina la demolizione delle opere stesse, se ancora non sia stata altrimenti eseguita.
Siccome l’art. 445, comma 1 bis, cod. proc. pen. equipara la sentenza emessa a seguito di ‘patteggiamento’ alla sentenza di condanna, l’ordine di demolizione di un manufatto abusivo di cui all’art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 va disposto anche in caso di applicazione della pena concordata dalle parti.
In proposito questa Corte (ex plurimis, Sez. 3, n. 44948 del 07/10/2009, P.G. in proc. Ascenzi e altro, Rv. 245212) ha precisato che non assume rilievo il fatto che l’ordine di demolizione non abbia formato oggetto dell’accordo intercorso tra le parti, in quanto esso costituisce atto dovuto per il giudice, non suscettibile di valutazioni discrezionali, sottratto alla disponibilità delle parti stesse e di cui l’imputato deve tenere conto nell’operare la scelta del patteggiamento; l’ordine di demolizione è un provvedimento dovuto, privo di contenuto discrezionale e necessariamente consequenziale alla sentenza di condanna o ad altra alla stessa equiparata; pertanto non è disponibile dalle parti in sede di patteggiamento. Conseguentemente detto ordine va disposto anche se mancante nella richiesta (Sez. 3, n. 64 del 14/01/1998, Corrado, Rv. 210128; Sez. 3, n. 24087 del 07/03/2008, Caccioppoli, Rv. 240539).
Non rileva la deduzione degli imputati in relazione alla pendenza di un’istanza di sanatoria, in quanto, oltre a non essere ostativa all’applicazione della demolizione, potrebbe rilevare soltanto in sede di esecuzione, ai fini di una eventuale sospensione o, qualora venisse accolta, di una revoca.
3. Va quindi annullata senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’omesso ordine di demolizione, che va disposto ai sensi dell’art. 620 c.p.p., lett. I), trattandosi di provvedimento obbligatorio ex lege, privo di connotati di discrezionalità (Sez. 3, n. 18509 del 15/01/2015, Gioffrè, Rv. 263557; Sez. 3, n. 16390 del 17/02/2010, Costi, Rv. 246769).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’omesso ordine di demolizione delle opere abusive, ordine che impartisce.
Così deciso in Roma il 07/06/2016