Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 25818 | Data di udienza: 27 Aprile 2016

DIRITTO URBANISTICO – Permesso di costruire in sanatoria – Interventi realizzati in assenza o in difformità del permesso – Doppia conformità – Artt. 31, 34, 36, 83, 93, 94 e 95 D.P.R. n°380/01DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Attenuanti generiche – Concessione o esclusione – Discrezionalità del giudice – Motivazione.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 22 Giugno 2016
Numero: 25818
Data di udienza: 27 Aprile 2016
Presidente: Fiale
Estensore: Mocci


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – Permesso di costruire in sanatoria – Interventi realizzati in assenza o in difformità del permesso – Doppia conformità – Artt. 31, 34, 36, 83, 93, 94 e 95 D.P.R. n°380/01DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Attenuanti generiche – Concessione o esclusione – Discrezionalità del giudice – Motivazione.



Massima

 



CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 22/06/2016 (Ud. 27/04/2016) Sentenza n.25818



DIRITTO URBANISTICO – Permesso di costruire in sanatoria – Interventi realizzati in assenza o in difformità del permesso – Doppia conformità – Artt. 31, 34, 36, 83, 93, 94 e 95 D.P.R. n°380/01.
 
In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell’abuso o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda. Nella specie il “permesso di costruire in sanatoria” non attestava la doppia conformità, ai sensi dell’art. 36 D.Lvo n. 380 del 2001.
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Attenuanti generiche – Concessione o esclusione – Discrezionalità del giudice – Motivazione.
 
La concessione o no delle attenuanti generiche rientra nell’ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.
 

(conferma sentenza del 25/09/2014 del Tribunale di Foggia) Pres. FIALE, Rel. MOCCI, Ric. Martella 
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 22/06/2016 (Ud. 27/04/2016) Sentenza n.25818

SENTENZA

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 22/06/2016 (Ud. 27/04/2016) Sentenza n.25818

 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
sul ricorso proposto da Martella Antonio, nato a Manfredonia il 09/11/1947
avverso la sentenza del 25/09/2014 del Tribunale di Foggia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mauro Mocci;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia Di Nardo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con sentenza del 25 settembre 2014, il giudice monocratico del Tribunale di Foggia condannava Antonio Martella per i reati di cui agli artt. 93 e 95, 94 e 95, 83 e 95 del D.P.R. n°380/01.
 
Al prevenuto era contestato di aver realizzato un fabbricato composto da tre piani sopra terra, in difformità rispetto ai progetti depositati presso l’ufficio tecnico competente ed in zona sismica. 
 
2. Affermava il giudice di primo grado che i progetti per la costruzione erano stati depositati da tale Riontino Raffaele e poi volturati al Martella, il quale non era stato in grado di fornire alcuna giustificazione sulle difformità dell’opera. Inoltre, non era stata conseguita alcuna preventiva autorizzazione scritta per l’inizio dei lavori su zona sismica, né alcuna comunicazione al competente ufficio del genio civile.
 
3. Ha proposto tempestivo gravame il Martella, ma la Corte d’Appello di Bari, ritenuta l’inappellabilità della sentenza impugnata, ex art. 593 comma 3° c.p.p., ha disposto la trasmissione degli atti a questa Suprema Corte.
 
Il ricorrente ha depositato memoria integrativa, il 20 aprile 2016, contenente un permesso di costruire in sanatoria, rilasciato il 3 marzo 2015.

CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Mediante il primo motivo, il ricorrente lamenta che la persistente incertezza circa il soggetto che aveva commesso il reato avrebbe dovuto escludere una volontà di infrangere le norme in capo al Martella, il quale aveva ereditato la situazione fattuale determinata da altro soggetto.
 
2. Attraverso il secondo rilievo, il Martella deduce il mancato accertamento delle pretese difformità delle opere realizzate rispetto ai progetti depositati.
 
3. La terza censura attiene all’inapplicabilità delle fattispecie di reato al caso concreto, posto che i documenti e le dichiarazioni dell’unico teste escusso avrebbero provato incontrovertibilmente che il ricorrente non aveva commesso i reati addebitatigli.
 
4. Da ultimo, sostiene l’imputato che il primo giudice avrebbe dimenticato di considerare la documentazione acquisita agli atti; inoltre, non sarebbe stata fornita alcuna prova contraria alla tesi difensiva. In ogni caso, avrebbe dovuto operare una congrua riduzione di pena e concedere i benefici e le attenuanti applicabili.
 
Il primo motivo ed il secondo motivo sono manifestamente infondati. Nessuna incertezza può essere ipotizzata a proposito dell’addebito dei reati a carico del Martella, dal momento che costui – alla stregua della lettura della sentenza impugnata e senza che la circostanza sia stata smentita dal ricorrente – risultava essere presente in loco al momento dell’accertamento ed era altresì il committente dei lavori, e che a lui stesso erano stati volturati i progetti inoltrati presso l’ufficio tecnico competente.
 
D’altronde, la prova della difformità è stata ricavata dalla deposizione del teste Di Giorgio, che ha ricordato come il corpo di fabbrica fosse stato costruito con altezza superiore a quella consentita e con variazione dell’altezza interna del volume tecnico del terzo piano. 
 
Il terzo ed il quarto motivo si traducono in un “travisamento del fatto”, che trova un ostacolo insormontabile nella preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, mentre non prospetta il vizio di “travisamento della prova”, che sarebbe consentito e che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale [Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012 (dep. 26/06/2012), Minervini, Rv.253099].
 
Circa il diniego delle attenuanti generiche, sarà sufficiente ricordare che la concessione o no delle attenuanti generiche rientra nell’ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo [Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010 (dep. 23/11/2010) Straface, Rv.248737]. Tanto è stato correttamente fatto dal Tribunale di Foggia.
 
La manifesta infondatezza dei motivi determina l’inammissibilità del ricorso, ex art. 606 comma 3° c.p.p. nonché l’impossibilità di prendere in considerazione la memoria integrativa [art. 585 comma 4° c.p.p.].
 
In ogni caso, essa contiene un “permesso di costruire in sanatoria” che non attesta la doppia conformità, ai sensi dell’art. 36 D.Lvo n. 380 del 2001 (secondo cui “In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda”), tanto è vero che l’accoglimento della domanda è condizionato ad una serie di prescrizioni.
 
Giova altresì sottolineare che i reati per i quali oggi si discute si sarebbero prescritti il 20 giugno 2015, ma la declaratoria di inammissibilità per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto d’impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all’art. 129 c.p.p., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità [Sez. U, Sentenza n. 32 del 22/11/2000 Cc. (dep. 21/\2/2000) Rv. 217266 e, da ultimo, Sez. 2, Sentenza n. 28848 dell’8/05/2013 Ud. (dep. 08/07/2013) Rv. 256463].
 
In applicazione dell’art. 616 c.p.p. alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – in mancanza di elementi che possano far ritenere incolpevole la causa di inammissibilità del ricorso (cfr. Corte Cost., sent. n. 186 del 2000) – al pagamento in favore della cassa delle ammende dì una somma, che, in considerazione delle ragioni dì inammissibilità del ricorso stesso, sì ritiene congruo fissare in€ 1.500,00.

P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di€ 1.500 in favore della Cassa delle Ammende
 
Così deciso il 27/04/2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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