Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 25827 | Data di udienza: 3 Marzo 2016

DIRITTO URBANISTICO – L’estinzione del reato di costruzione abusiva per prescrizione travolge l’ordine di demolizione dell’opera – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Eccezione – Opere non autonome, ma accessorie, complementari, l’ordine di demolizione resiste alla eventuale prescrizione.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 22 Giugno 2016
Numero: 25827
Data di udienza: 3 Marzo 2016
Presidente: AMORESANO
Estensore: Socci


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – L’estinzione del reato di costruzione abusiva per prescrizione travolge l’ordine di demolizione dell’opera – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Eccezione – Opere non autonome, ma accessorie, complementari, l’ordine di demolizione resiste alla eventuale prescrizione.



Massima

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 22/06/2016 (Ud. 03/03/2016) Sentenza n.25827



DIRITTO URBANISTICO – L’estinzione del reato di costruzione abusiva per prescrizione travolge l’ordine di demolizione dell’opera – Eccezione – Opere non autonome, ma accessorie, complementari, l’ordine di demolizione resiste alla eventuale prescrizione.
 
In materia edilizia, l’estinzione del reato di costruzione abusiva per prescrizione travolge l’ordine di demolizione dell’opera indipendentemente da una espressa statuizione di revoca, atteso che tale ordine è una sanzione amministrativa di tipo ablatorio che trova la propria giustificazione nella accessorietà alla sentenza di condanna. (Conf. Sez. III. N. 757/11; Sez. 3, n. 756 del 02/12/2010 – dep. 14/01/2011, Sicignano). L’ordine di demolizione di opera edilizia abusiva presuppone comunque la pronuncia di una sentenza di condanna (o ad essa equiparata), non risultando sufficiente l’avvenuto accertamento della commissione dell’abuso come nel caso di sentenza che rileva l’intervenuta prescrizione del reato (Sez.3, n. 50441 del 27/10/2015 – dep. 23/12/2015, Franchi). Solo nelle ipotesi, da accertare in fatto di opere non autonome, ma accessorie, complementari, l’ordine di demolizione resiste alla eventuale prescrizione. È legittimo l’ordine di demolizione dell’intero manufatto, anche se per alcune opere meramente complementari era in precedenza intervenuta revoca dell’ordine di demolizione, conseguente a declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. (Sez. 3, n. 38947 del 09/07/2013 – dep. 20/09/2013, Amore).
 
 
(conferma ordinanza n. 144/2014 CORTE APPELLO di SALERNO del 09/01/2015) Pres. AMORESANO, Rel. SOCCI, Ric. Aniello

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 22/06/2016 (Ud. 03/03/2016) Sentenza n.25827

SENTENZA

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 22/06/2016 (Ud. 03/03/2016) Sentenza n.25827

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
sul ricorso proposto da:
 
BRUNO ANIELLO N. IL 02/10/1946
FIENGO GELSOMINA N. IL 10/09/1947
 
avverso l’ordinanza n. 144/2014 CORTE APPELLO di SALERNO del 09/01/2015;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO MATTEO SOCCI;
lette le conclusioni del PG Dott. Paolo Canevelli: “inamissibile”

RITENUTO IN FATTO
 
1. La Corte di appello di Salerno con provvedimento del 9 gennaio 2015 in parziale accoglimento dell’opposizione di Bruno Aniello e di Fiengo Gelsomina dichiarava illegittima l’ingiunzione di demolizione del 17 febbraio 2014, nella parte in cui comprendeva le opere abusive realizzate da Bruno Aniello, oggetto dei reati contestati con decreto di citazione del 9 giugno 2008, per i quali è intervenuta la declaratoria di estinzione per prescrizione.
 
2. La procura Generale presso la Corte di appello di Salerno propone ricorso, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
 
2. 1. Le opere per le quali è intervenuta la sentenza di condanna sono in massima parte il completamento di quelle in precedenza realizzate, effettuate mediante la violazione dei sigilli. Il reato di costruzione abusiva è reato permanente, e quindi l’ordine di demolizione non può non riguardare l’intera costruzione abusiva.
 
Ha chiesto pertanto l’annullamento del provvedimento impugnato.
 
3. Bruno Aniello e Fienga Giuseppina hanno depositato memoria difensiva, eccependo l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso della Procura. La Procura generale doveva prima accertare la scorporabilità delle opere abusive, perché il provvedimento della Corte di appello risulta parziale.
 
4. la Procura Generale della Corte di Cassazione, Sostituto Procuratore generale Paolo Canevelli, ha chiesto di dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
 
5. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, inoltre lo stesso risulta non specifico, generico.
 
La Corte di appello nell’ordinanza impugnata – pag. 4 – descrive le opere oggetto di demolizione” … le opere oggetto di contestazione fino alla data del 7. 5. 2007 – i cui relativi reati sono stati dichiarati prescritti, con conseguente inefficacia dell’ordine di demolizione emesso dal giudice di primo grado – sono state realizzate prima di quelle oggetto di contestazione fino alla data del 22.4.2008, per le quali l’ordine di demolizione è divenuto irrevocabile, e, inoltre sono diverse ed autonome rispetto a queste, come si ricava sia dalla semplice lettura delle imputazioni, e dal raffronto tra quanto in esse riportate, che dalla stessa consulenza di parte prodotta all’odierna udienza dai ricorrenti … “.
 
La natura di opere autonome, non contestata in fatto con il ricorso del Procuratore generale, e la relativa prescrizione dei reati comporta la revoca dell’ordine di demolizione.
 
In materia edilizia, l’estinzione del reato di costruzione abusiva per prescrizione travolge l’ordine di demolizione dell’opera indipendentemente da una espressa statuizione di revoca, atteso che tale ordine è una sanzione amministrativa di tipo ablatorio che trova la propria giustificazione nella accessorietà alla sentenza di condanna. (Conf. Sez. III. N. 757/111 non massimata). (Sez. 3, n. 756 del 02/12/2010 – dep. 14/01/2011, Sicignano, Rv. 249154). L’ordine di demolizione di opera edilizia abusiva presuppone comunque la pronuncia di una sentenza di condanna (o ad essa equiparata), non risultando sufficiente l’avvenuto accertamento della commissione dell’abuso come nel caso di sentenza che rileva l’intervenuta prescrizione del reato. (Sez.3, n. 50441 del 27/10/2015 – dep. 23/12/2015, Franchi, Rv. 265616).
 
Solo nelle ipotesi, da accertare in fatto – ma nel nostro caso ciò non sussiste, e del resto nemmeno contestato dal ricorso della Procura generale – di opere non autonome, ma accessorie, complementari, l’ordine di demolizione resiste alla eventuale prescrizione. È legittimo l’ordine di demolizione dell’intero manufatto, anche se per alcune opere meramente complementari (nella specie, casseformi armate dirette alla sopraelevazione) era in precedenza intervenuta revoca dell’ordine di demolizione, conseguente a declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. (Sez. 3, n. 38947 del 09/07/2013 – dep. 20/09/2013, Amore, Rv. 256431).

P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso del P.G.
 
Così deciso il 03/03/2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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