Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 35248 | Data di udienza: 21 Luglio 2016

* DIRITTO URBANISTICO – Opere abusive – Ordine di demolizione con la sentenza di condanna – Atto dovuto per il giudice – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Patteggiamento – Pena concordata dalle parti – Effetti – Assenza di valutazioni discrezionali del giudice – Artt. 31, 44, 93, 94 e 95 D.P.R. n. 380/2001 – Art. 349 cod. pen. – Artt. 444, 445 cod. proc. pen..


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 22 Agosto 2016
Numero: 35248
Data di udienza: 21 Luglio 2016
Presidente: Ramacci
Estensore: Liberati


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – Opere abusive – Ordine di demolizione con la sentenza di condanna – Atto dovuto per il giudice – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Patteggiamento – Pena concordata dalle parti – Effetti – Assenza di valutazioni discrezionali del giudice – Artt. 31, 44, 93, 94 e 95 D.P.R. n. 380/2001 – Art. 349 cod. pen. – Artt. 444, 445 cod. proc. pen..



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 22/08/2016 (ud. 21/07/2016) Sentenza n.35248
 


DIRITTO URBANISTICO – Opere abusive – Ordine di demolizione con la sentenza di condanna – Atto dovuto per il giudice – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Patteggiamento – Pena concordata dalle parti – Effetti – Assenza di valutazioni discrezionali del giudice – Artt. 31, 44, 93, 94 e 95 D.P.R. n. 380/2001Art. 349 cod. pen. Artt. 444, 445 cod. proc. pen..
 
In tema di opere abusive, ai sensi del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31, comma 9, il giudice con la sentenza di condanna, ordina la demolizione delle opere stesse, se ancora non sia stata altrimenti eseguita. Poiché l’art. 445 cod. proc. pen. equipara la sentenza emessa a seguito di patteggiamento alla sentenza di condanna, l’ordine di demolizione di un manufatto abusivo di cui a tale norma, va impartito anche in caso di applicazione della pena concordata dalle parti. Sicché, non assume rilievo il fatto che l’ordine di demolizione non abbia formato oggetto dell’accordo intercorso tra le parti, in quanto esso costituisce atto dovuto per il giudice, non suscettibile di valutazioni discrezionali, sottratto alla disponibilità delle parti stesse e di cui l’imputato deve tenere conto nell’operare la scelta del patteggiamento (Cass. Sez. 3, n. 44948 del 07/10/2009, P.G. in proc. Ascenzi e altro). Nella specie l’ordine di demolizione conseguiva necessariamente, ai sensi dell’art. 31, comma 9, d.P.R. 380/2001, alla assenza di permesso di costruire in relazione alla realizzazione di un ampliamento di edificio preesistente, implicante aumento volumetrico, come tale certamente richiedente tale permesso, la cui mancanza determina, oltre alla responsabilità per la violazione dell’art. 44, lett. b), d.P.R.380/2001, anche l’applicazione della suddetta sanzione accessoria.
 
(riforma sentenza del 23/6/2015 del TRIBUNALE DI VELLETRI) Pres. RAMACCI, Rel. LIBERATI, Ric. Proc. Gen. presso la Corte d’appello di Roma nel proc. nei confr. di Termini
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 22/08/2016 (ud. 21/07/2016) Sentenza n.35248

SENTENZA

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 22/08/2016 (ud. 21/07/2016) Sentenza n.35248

 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Roma nel procedimento nei confronti di Termini Sandra, nata a Tripoli (Libia) il 17/2/1956;
avverso la sentenza del 23/6/2015 del Tribunale di Velletri visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
letta la requisitoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso chiedendo annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’omesso ordine di demolizione, disponendosi contemporaneamente tale ordine.
 
RITENUTO IN FATTO
 
Con sentenza del 23 giugno 2015 il Tribunale di Velletri ha applicato a Sandra Termini, conformemente alla sua richiesta ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa, in relazione ai reati di cui agli artt. 44, lett. b), d.P.R. 380/2001 (per avere realizzato, in assenza del permesso di costruire, opere edili consistenti nell’ampliamento di un locale tecnico posto al secondo piano della sua abitazione, tramite l’abbattimento del locale preesistente e la chiusura del terrazzo attiguo, nonché la sopraelevazione di tre pareti in legno appoggiate sul parapetto e la realizzazione di copertura a falde in legno, per una superficie di m. 2,20 x 5,30 ed altezza di m. 2,90 – 2,30), 93, 94 e 95 d.P.R. 390/2001 e 349 cod. pen.
 
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Roma, lamentando l’omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della demolizione delle opere abusivamente realizzate, non esclusa dall’art. 444, comma 1, cod. proc. pen., non trattandosi né di pena accessoria né di misura di sicurezza.
 
Il Procuratore Generale ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la pronuncia dell’ordine di demolizione delle opere abusive.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
Il ricorso è fondato.
 
Ai sensi del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31, comma 9, per le opere abusive di cui alla citata disposizione il giudice, con la sentenza di condanna, ordina la demolizione delle opere stesse, se ancora non sia stata altrimenti eseguita. Siccome l’art. 445 cod. proc. pen. equipara la sentenza emessa a seguito di patteggiamento alla sentenza di condanna, l’ordine di demolizione di un manufatto abusivo di cui a tale norma, va impartito anche in caso di applicazione della pena concordata dalle parti.
 
In proposito questa Corte (v. per tutte Sez. 3, n. 44948 del 07/10/2009, P.G. in proc. Ascenzi e altro, Rv. 245212) ha precisato che non assume rilievo il fatto che l’ordine di demolizione non abbia formato oggetto dell’accordo intercorso tra le parti, in quanto esso costituisce atto dovuto per il giudice, non suscettibile di valutazioni discrezionali, sottratto alla disponibilità delle parti stesse e di cui l’imputato deve tenere conto nell’operare la scelta del patteggiamento.
 
Nella specie l’ordine di demolizione conseguiva necessariamente, ai sensi dell’art. 31, comma 9, d.P.R. 380/2001, alla assenza di permesso di costruire in relazione alla realizzazione di un ampliamento di edificio preesistente, implicante aumento volumetrico, come tale certamente richiedente tale permesso, la cui mancanza determina, oltre alla responsabilità per la violazione dell’art. 44, lett. b), d.P.R.380/2001, anche l’applicazione della suddetta sanzione accessoria.
 
Va quindi annullata senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’omesso ordine di demolizione, ordine che il Collegio dispone ai sensi dell’art. 620, lett. I), cod. proc. pen. (da ultimo, ex plurimis, Sez. 3, n. 18509 del 15/01/2015, Gioffré, Rv. 263557; Sez. 3, n. 16390 del 17/02/2010, Costi, Rv. 246769).

P.Q.M.
 
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla mancanza dell’ordine di demolizione delle opere abusive, ordine che impartisce.
 
Così deciso il 21/7/2016
 

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