Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 49838 | Data di udienza: 8 Aprile 2016

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Serre – Ordine di demolizione dell’impianto serricolo – Richiesta di revoca o di sospensione – Regolarizzazione edilizia e paesaggistica della serra – Istanza di condono o sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna – Verifica obbligatoria del Giudice dell’esecuzione – Artt. 6 c.1, lett.e), 31, 37 d.P.R. n. 380/2001 Art. 167 del d. lgs. 42/2004 (alternativa tra sanzione e demolizione) – Fattispecie – Installazione di serre – Casi in cui necessita il permesso di costruire e casi in cui possono eseguirsi senza alcun titolo abilitativo – Accertamenti di fatto – GIURISPRUDENZA.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 22 Novembre 2016
Numero: 49838
Data di udienza: 8 Aprile 2016
Presidente: FIALE
Estensore: SOCCI


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Serre – Ordine di demolizione dell’impianto serricolo – Richiesta di revoca o di sospensione – Regolarizzazione edilizia e paesaggistica della serra – Istanza di condono o sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna – Verifica obbligatoria del Giudice dell’esecuzione – Artt. 6 c.1, lett.e), 31, 37 d.P.R. n. 380/2001 Art. 167 del d. lgs. 42/2004 (alternativa tra sanzione e demolizione) – Fattispecie – Installazione di serre – Casi in cui necessita il permesso di costruire e casi in cui possono eseguirsi senza alcun titolo abilitativo – Accertamenti di fatto – GIURISPRUDENZA.



Massima

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 22/11/2016 (Ud. 08/04/2016) Sentenza n.49838
 

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Serre – Ordine di demolizione dell’impianto serricolo – Richiesta di revoca o di sospensione – Regolarizzazione edilizia e paesaggistica della serra – Istanza di condono o sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna – Verifica obbligatoria del Giudice dell’esecuzione – Artt. 6 c.1, lett.e), 31, 37 d.P.R. n. 380/2001 – Art. 167 del d. lgs. 42/2004 (alternativa tra sanzione e demolizione) – Fattispecie.
 
 
In tema di reati edilizi, il giudice dell’esecuzione investito della richiesta di revoca o di sospensione dell’ordine di demolizione delle opere abusive di cui all’art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001 in conseguenza della presentazione di una istanza di condono o sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, è tenuto a esaminare i possibili esiti ed i tempi di conclusione del procedimento amministrativo e, in particolare: a) il prevedibile risultato dell’istanza e la sussistenza di eventuali cause ostative al suo accoglimento; b) la durata necessaria per la definizione della procedura, che può determinare la sospensione dell’esecuzione solo nel caso di un suo rapido esaurimento. (Sez. 3, n. 47263 del 25/09/2014 – dep. 17/11/2014, Russo; Sez. 3, n. 9145 del 01/07/2015 – dep. 04/03/2016, Manna). Fattispecie inerente una serra, di discrete dimensioni, ma senza opere murarie (struttura metallica composta da profilati e tubolari con tipologia a tunnel).
 
 
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Installazione di serre – Casi in cui necessita il permesso di costruire e casi in cui possono eseguirsi senza alcun titolo abilitativo – Accertamenti di fatto – Giurisprudenza.
 
In materia edilizia, per le serre con determinate caratteristiche (ad esempio, estesa pavimentazione e con ambiente chiuso e destinato a perdurare nel tempo), è necessario il permesso di costruire; (vedi Cassazione Sez. 3, n. 37139 del 10/04/2013 – dep. 10/09/2013, Di Benedetto e Sez. 3, n. 36594 del 17/05/2012 – dep. 21/09/2012, Giuffrida). Mentre, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera e), del d. P. R. 6 giugno 2001, n. 380 (come modificato dal d.l. 25 marzo 2010, n. 40) “le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola” possono eseguirsi senza alcun titolo abilitativo. Sicché, è necessaria una valutazione di merito, caso per caso, (nella specie, non compiuta dal provvedimento impugnato, sulla natura della serra in oggetto; ovvero se la stessa sia o no con opere murarie rilevanti, in relazione alla citata disposizione – art. 6, d.P.R. 380/2001). 


(annulla con rinvio ordinanza del 10/11/2014 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA) Pres. FIALE, Rel. SOCCI, Ric. Di Martino
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 22/11/2016 (Ud. 08/04/2016) Sentenza n.49838

SENTENZA

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 22/11/2016 (Ud. 08/04/2016) Sentenza n.49838
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
sul ricorso proposto da DI MARTINO CATELLO nato il 15/12/1978 a CASTELLAMMARE DI STABIA
avverso l’ordinanza del 10/11/2014 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
lette le conclusioni del P.G.: Ciro Angelillis “Rigetto del ricorso”
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 10 novembre 2014 respingeva l’istanza, proposta da Di Martino Catello, diretta ad ottenere la revoca o la sospensione dell’ordine di demolizione dell’impianto serricolo sito in Torre Annunziata, relativo alla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 23 gennaio 2006, irrevocabile il 12 giugno 2006;
 
2. Di Martino Catello propone ricorso, tramite il difensore, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
 
2. 1. Art. 606, comma 1, lettera Be lettera E del cod. proc. pen. Erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
 
Il procedimento amministrativo avente ad oggetto la regolarizzazione edilizia e paesaggistica della serra è giunto ad una conclusione favorevole all’istante, restano da determinare solo le sanzioni, e quindi risulta accertata e definita la regolarizzazione dell’opera, art. 167 del d. lgs. 42 del 2004 (alternativa tra sanzione e demolizione).
 
La sopraintendenza ha espresso parere positivo di compatibilità paesaggistica delle opere in analisi. Inoltre nel mese di maggio 2010 il ricorrente presentava D.I.A. in sanatoria ex art. 37 del d. P.R. n. 380 del 2001, versando le relative somme di acconto. Il Tribunale con motivazione carente, e senza fornire nessuna analisi della documentazione, allegata al ricorso, ha rigettato la domanda. Il Giudice dell’esecuzione deve compiere un’analisi sul prevedibile esito della procedura amministrativa, se incompatibile o no con l’ordine di demolizione; nel nostro caso certamente l’opera dopo il parere positivo paesaggistico dovrà ritenersi sanata con la O.I.A. presentata. Nessuna indagine e nessuna motivazione è presente nell’ordinanza impugnata. 
 
Ha chiesto quindi l’annullamento del provvedimento impugnato.
 
3. La Procura Generale della Corte di Cassazione, Sostituto Procuratore Generale Ciro Angelillis, ha chiesto il rigetto del ricorso.
 
4. Il ricorrente ha depositato, il 17 marzo 2016, memoria difensiva illustrativa, ha evidenziato che l’opera esiste sul territorio da anni, dal 2002 e con il parere positivo di compatibilità paesaggistica la stessa “può ritenersi non cozzare più con l’ambiente circostante ed è quindi suscettibile di sanatoria”.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
5. Il ricorso è fondato e deve accogliersi, e il provvedimento impugnato deve annullarsi con rinvio al tribunale di Torre Annunziata, per nuovo esame.
 
Il ricorrente è stato condannato con la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 23 gennaio 2006, che disponeva anche la demolizione delle opere e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, per il reato di cui alla lettera C) dell’art. 20 legge n. 47 del 1985 e art. 81 cod. pen. per avere in esecuzione del medesimo disegno criminoso, iniziato, continuato ed eseguito, in assenza della concessione edilizia in area e/o su bene soggetto a tutela ex art. 139 – 146 d. lgs. 490 /1999 le seguenti opere: struttura metallica composta da profilati e tubolari con tipologia a tunnel occupante una superficie di mq 2300 allo stato prive di copertura e tamponamenti (capo A dell’imputazione).
 
Dalla descrizione dell’opera contenuta nell’imputazione emerge che si tratta di un impianto – serra, di discrete dimensioni, ma senza opere murarie (struttura metallica composta da profilati e tubolari con tipologia a tunnel). L’accertamento della presenza o no di opere murarie è accertamento di merito, che però risulta del tutto assente nell’ordinanza impugnata. L’accertamento risulta, invece, essenziale e determinante per la valutazione della possibilità di sanatoria con O.I.A. – già presentata dal ricorrente – , e quindi della revoca o no dell’ordine di demolizione.
 
In tema di reati edilizi, il giudice dell’esecuzione investito della richiesta di revoca o di sospensione dell’ordine di demolizione delle opere abusive di cui all’art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001 in conseguenza della presentazione di una istanza di condono o sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, è tenuto a esaminare i possibili esiti ed i tempi di conclusione del procedimento amministrativo e, in particolare: a) il prevedibile risultato dell’istanza e la sussistenza di eventuali cause ostative al suo accoglimento; b) la durata necessaria per la definizione della procedura, che può determinare la sospensione dell’esecuzione solo nel caso di un suo rapido esaurimento. (Sez. 3, n. 47263 del 25/09/2014 – dep. 17/11/2014, Russo, Rv. 261212; Sez. 3, n. 9145 del 01/07/2015 – dep. 04/03/2016, Manna, Rv. 266763).
 
5. 1. Questa Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto che per le serre, se con determinate caratteristiche (ad esempio, estesa pavimentazione e con ambiente chiuso e destinato a perdurare nel tempo), è necessario il permesso di costruire, vedi Cassazione Sez. 3, n. 37139 del 10/04/2013 – dep. 10/09/2013, Di Benedetto, Rv. 257679, e Sez. 3, n. 36594 del 17/05/2012 – dep. 21/09/2012, Giuffrida, Rv. 253572.
 
Ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera e), del d. P. R. 6 giugno 2001, n. 380 (come modificato dal d.l. 25 marzo 2010, n. 40) “le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola” possono eseguirsi senza alcun titolo abilitativo.
 
E’ necessaria quindi una valutazione di merito, non compiuta dal provvedimento impugnato, sulla natura della serra in oggetto; ovvero se la stessa sia o no con opere murarie rilevanti, in relazione alla citata disposizione (art. 6, d.P.R. 380/2001).
 
Sul punto, è opportuno ricordare anche la normativa regionale della Campania, che espressamente disciplina la costruzione delle serre (leggi regionali 24 marzo 1995, n. 8, 21 marzo 1996, n. 7, 22 novembre 2010, n. 13, 18 dicembre 2012, n. 33 e 6 maggio 2013, n. 5; vedi anche regolamento di attuazione delle norme per la realizzazione di impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole, del 6 dicembre 2013, n. 8; e la legge regionale n. 19 del 2001).
 
In particolare la legge regionale n. 8 del 24 marzo 1995, all’art. 3, prevede: “1. Nella realizzazione degli impianti serricoli, di cui alla presente legge, è vietato il ricorso ad opere murarie eccedenti il piano di campagna o l’utilizzazione di pannelli prefabbricati che richiedono, per il relativo assemblaggio, l’esecuzione di opere murarie ovvero di altre tecniche di posa in opera che non ne consentono l’immediato e semplice smontaggio. Sono consentite solo opere murarie, non continue, entroterra strettamente necessarie all’ancoraggio dei detti impianti. 2. Le chiusure laterali degli impianti serricoli, così come la copertura, devono essere realizzate con materiali che consentono, dall’esterno, la visione ed il controllo delle colture. Sono, comunque, vietate soluzioni compositive compatte suscettibili, anche in assenza di opere, di mutamento di destinazione d’uso, ovvero soluzioni che richiedono, all’atto della dismissione dell’impianto, attività di demolizione e non di semplice smontaggio”.
 
Per queste opere non necessita la concessione ma è sufficiente la D.l.A., vedi legge Regione Campania n. 19 del 2001, art. 2, comma 1, lettera G: “Possono essere realizzati in base a semplice denuncia di inizio attività: … g) la realizzazione di impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole, di cui alla legge regionale 24 marzo 1995, n. 8”.
 
L’analisi della normativa nazionale, art. 6 comma 1, lettera e), del d. P. R. 6 giugno 2001, n. 380 (come modificato dal decreto del 25 marzo 2010, n. 40), e della normativa regionale, nei limiti della rilevanza penale di quest’ultima (vedi Cassazione Sez. 3, n.8086 del 26/01/2011 – dep. 02/03/2011, Un, Rv. 249540, per la legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12; vedi anche Sez. 3, n. 1428 del 05/05/1994 – dep. 21/06/1994, Menietti, Rv. 198174, per la legge 15 giugno 1978, n. 14 della Regione Val d’Aosta), non risulta compiuta nell’ordinanza impugnata, che deve annullarsi quindi con rinvio per analisi sul punto – trattandosi anche di accertamenti di fatto, non compatibili con il giudizio di legittimità -.
 
P.Q.M.
 
Annulla con rinvio l’ordinanza impugnata al Tribunale di Torre Annunziata.
 
Così deciso l’ 8/04/2016
 

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