Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Diritto urbanistico - edilizia
Numero: 8883 |
Data di udienza: 13 Gennaio 2017
* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Opera abusiva – Ordine di demolizione – Notifica al proprietario o a chiunque abbia la disponibilità del manufatto – Intervenuta cessione a terzi Art. 44 lett. b) del d.P.R. n. 380/2001 – Esecuzione dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo – Emesso dal giudice penale – Natura di sanzione amministrativa a contenuto ripristinatorio – Omessa notifica al comproprietario del bene – Effetti – Soggetti estranei alla commissione del reato.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 23 Febbraio 2017
Numero: 8883
Data di udienza: 13 Gennaio 2017
Presidente: FIALE
Estensore: CERRONI
Premassima
* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Opera abusiva – Ordine di demolizione – Notifica al proprietario o a chiunque abbia la disponibilità del manufatto – Intervenuta cessione a terzi Art. 44 lett. b) del d.P.R. n. 380/2001 – Esecuzione dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo – Emesso dal giudice penale – Natura di sanzione amministrativa a contenuto ripristinatorio – Omessa notifica al comproprietario del bene – Effetti – Soggetti estranei alla commissione del reato.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 23/02/2017 (Ud. 13/01/2017) Sentenza n.8883
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Opera abusiva – Ordine di demolizione – Notifica al proprietario o a chiunque abbia la disponibilità del manufatto – Intervenuta cessione a terzi Art. 44 lett. b) del d.P.R. n. 380/2001.
In materia di reati urbanistici, l’esecuzione dell’ordine di demolizione di un manufatto abusivamente realizzato non è impedita dall’esistenza di un diritto di proprietà sul bene, di cui sia titolare il coimputato nei cui confronti sia ancora pendente il procedimento per il reato edilizio (Sez. 3, n. 35309 del 19/05/2016, Mele e altro). Pertanto, il giudice dell’esecuzione non è tenuto a sostituirsi alla parte inerte per acquisire documentazione o informazioni utili a suffragare l’istanza (Sez. 3, n. 25832 del 29/05/2013, Schena e altro). Inoltre, l’esecuzione di un sequestro o di un ordine di demolizione di un immobile abusivamente realizzato non è preclusa dall’intervenuta cessione a terzi del medesimo, operando gli stessi nei confronti di chiunque abbia la disponibilità di un manufatto che continui ad arrecare pregiudizio al territorio (Sez. 3, n. 48925 del 22/10/2009, Viesti e altri; v. anche Sez. 3, n. 22853 del 29/03/2007, Coluzzi).
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Esecuzione dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo – Emesso dal giudice penale – Natura di sanzione amministrativa a contenuto ripristinatorio – Omessa notifica al comproprietario del bene – Effetti – Soggetti estranei alla commissione del reato.
In tema di esecuzione dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo, l’omessa notifica dello stesso al comproprietario del bene non comporta alcuna nullità, atteso che questi non è portatore di un interesse giuridicamente rilevante a dedurre una nullità che riguarda un altro soggetto, non rimanendo escluso il suo diritto di interloquire nel procedimento di esecuzione, facendo valere in tale sede le proprie eccezioni difensive (Sez. 3, n. 47281 del 21/10/2009, Arrigoni). L’ordine di demolizione delle opere abusive emesso dal giudice penale ha così carattere reale e natura di sanzione amministrativa a contenuto ripristinatorio e deve pertanto essere eseguito nei confronti di tutti i soggetti che sono in rapporto col bene e vantano su di esso un diritto reale o personale di godimento, anche se si tratti di soggetti estranei alla commissione del reato.
(dich. inammiss. il ricorso avverso Ordinanza del 16/08/2016 TRIBUNALE DI AVELLINO) Pres. FIALE, Rel. CERRONI, Ric. Vitale
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 23/02/2017 (Ud. 13/01/2017) Sentenza n.8883
SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 23/02/2017 (Ud. 13/01/2017) Sentenza n.8883
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Vitale Luigi, nato a Pago del Vallo di Lauro il 08/07 /1973;
avverso l’ordinanza del 16/08/2016 del Tribunale di Avellino;
l visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 16 agosto 2016 il Tribunale di Avellino ha rigettato l’istanza di revoca dell’ordine di demolizione emesso nei confronti di Luigi Vitale, già condannato con sentenza del 17 novembre 2014 del medesimo Tribunale, irrevocabile il 23 gennaio 2015, anche per il reato di cui all’art. 44 lett. b) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
2. Il Vitale ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione formulando un motivo di impugnazione.
2.1. Il ricorrente ha lamentato la mancata disponibilità del bene, ed allo stesso tempo ha osservato che non era titolare del diritto di proprietà del fondo sul quale insisteva l’opera abusiva. Oltre a ciò, il Giudice dell’esecuzione, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto verificare quanto dedotto dallo stesso Vitale, atteso che l’ordine di demolizione doveva essere notificato al proprietario ovvero a colui che materialmente disponeva dei beni, così potendo adempiere all’ordine.
3. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, ricordando l’irrilevanza dell’impossibilità ad adempiere in caso di perdita della disponibilità del bene, né erano stati forniti ulteriori indicazioni al riguardo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è inammissibile.
4.1. Come è stato correttamente ricordato dallo stesso Procuratore generale, vero è da un lato che il giudice dell’esecuzione non è tenuto a sostituirsi alla parte inerte per acquisire documentazione o informazioni utili a
suffragare l’istanza (Sez. 3, n. 25832 del 29/05/2013, Schena e altro, Rv. 256295). Vero è, inoltre, che l’esecuzione di un sequestro o di un ordine di demolizione di un immobile abusivamente realizzato non è preclusa dall’intervenuta cessione a terzi del medesimo, operando gli stessi nei confronti di chiunque abbia la disponibilità di un manufatto che continui ad arrecare pregiudizio al territorio (Sez. 3, n. 48925 del 22/10/2009, Viesti e altri, Rv. 245918; v. anche Sez. 3, n. 22853 del 29/03/2007, Coluzzi, Rv. 236880).
Infatti, ad ulteriore indicazione, l’esecuzione dell’ordine di demolizione di un manufatto abusivamente realizzato non è impedita dall’esistenza di un diritto di proprietà sul bene, di cui sia titolare il coimputato nei cui confronti sia ancora pendente il procedimento per il reato edilizio (Sez. 3, n. 35309 del 19/05/2016, Mele e altro, Rv. 267645).
E’ stato così osservato che ciò che rileva è la legittimità dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo, ordine che ha come destinatario l’autore dell’opera stessa e la cui esecuzione non è preclusa dalla cessione o vendita dello stesso a terzi, né dalla perdita della disponibilità. L’ordine di demolizione delle opere abusive emesso dal giudice penale ha così carattere reale e natura di sanzione amministrativa a contenuto ripristinatorio e deve pertanto essere eseguito nei confronti di tutti i soggetti che sono in rapporto col bene e vantano su di esso un diritto reale o personale di godimento, anche se si tratti di soggetti estranei alla commissione del reato.
In conclusione, quindi, in tema di esecuzione dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo, l’omessa notifica dello stesso al comproprietario del bene non comporta alcuna nullità, atteso che questi non è portatore di un interesse giuridicamente rilevante a dedurre una nullità che riguarda un altro soggetto, non rimanendo escluso il suo diritto di interloquire nel procedimento di esecuzione, facendo valere in tale sede le proprie eccezioni difensive (Sez. 3, n. 47281 del 21/10/2009, Arrigoni, Rv. 245404).
4.2. Del tutto correttamente, pertanto, alla stregua delle svolte considerazioni l’ordine di demolizione è stato rivolto nei confronti di colui che aveva provocato l’abuso (tutto ciò, a prescindere dalla circostanza che l’odierno
ricorrente ha solamente allegato in modo generico, e senza alcun tipo di corredo probatorio, di avere perduto la disponibilità del bene).
5. Il motivo di censura appare pertanto manifestamente infondato, e pertanto ne va dichiarata l’inammissibilità.
Tenuto infine conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 13/01/2017