Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Diritto processuale penale,
Diritto urbanistico - edilizia
Numero: 14224 |
Data di udienza: 24 Gennaio 2017
* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Manufatti leggeri – Assenza del permesso di costruire – Contravvenzioni edilizie ed urbanistiche – Configurabilità – Artt. 3,6,10 e 44 dpr n. 380/2001 e 20 l.reg. Sicilia n. 3/24 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Prescrizione del reato e giudizio di cassazione – Non è rivelabile la nullità di ordine generale né i vizi di motivazione della decisione impugnata.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 24 Marzo 2017
Numero: 14224
Data di udienza: 24 Gennaio 2017
Presidente: ROSI
Estensore: Di Stasi
Premassima
* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Manufatti leggeri – Assenza del permesso di costruire – Contravvenzioni edilizie ed urbanistiche – Configurabilità – Artt. 3,6,10 e 44 dpr n. 380/2001 e 20 l.reg. Sicilia n. 3/24 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Prescrizione del reato e giudizio di cassazione – Non è rivelabile la nullità di ordine generale né i vizi di motivazione della decisione impugnata.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 23/03/2017 (Ud. 24/01/2017), Sentenza n.14224
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Manufatti leggeri – Assenza del permesso di costruire – Contravvenzioni edilizie ed urbanistiche – Configurabilità – Artt. 3,6,10 e 44 dpr n. 380/2001 e 20 l.reg. Sicilia n. 3/24.
La realizzazione in assenza del permesso di costruire di manufatti (due verande con pilastri in struttura lignea, pareti in vetro dotate di porte finestre scorrevoli, travi metalliche con guide per lo scorrimento della copertura costituita da materiale impermeabile con cui venivano ricavati due ambienti adibiti a ristorazione e una tettoia in materiale ligneo con copertura in perline e chiusure laterali mediante incannucciati adibita a deposito) integra la responsabilità delle contravvenzioni edilizie ed urbanistiche contestate (nella fattispecie, comunque, prescritte).
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Prescrizione del reato e giudizio di cassazione – Non è rivelabile la nullità di ordine generale né i vizi di motivazione della decisione impugnata.
Nel giudizio di cassazione, relativo a sentenza che ha dichiarato la prescrizione del reato, non sono rilevabili né nullità di ordine generale, né vizi di motivazione della decisione impugnata, anche se questa abbia pronunciato condanna agli effetti civili, qualora il ricorso non contenga alcun riferimento ai capi concernenti gli interessi civili, dal momento che il rinvio, da un lato, determinerebbe, comunque, per il giudice l’obbligo di dichiarare immediatamente la prescrizione, dall’altro, sarebbe incompatibile con l’obbligo dell’immediata declaratoria di proscioglimento (Sez.2, n.32577 del 27/04/2010, Preti; Sez.6, n.23594 del 19/03/2013; Sez.5, n.588 del 04/10/2013, dep.09/01/2014; Sez. F, n.50834 del 04/09/2014).
(dich. inammiss. il ricorso avverso sentenza del 18/02/2016 CORTE DI APPELLO DI PALERMO) Pres. ROSI, Rel. DI STASI, Ric. Bonsignore
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 23/03/2017 (Ud. 24/01/2017), Sentenza n.14224
SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 23/03/2017 (Ud. 24/01/2017), Sentenza n.14224
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da BONSIGNORE ELISABETTA, nata a Palermo il 16/03/1961;
avverso la sentenza del 18/02/2016 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Pasquale Fimiani che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito per la parte civile l’avv. Salvatore Maria Cusenza, che ha concluso depositando conclusioni e nota spese;
udito per l’imputato l’avv. Massimo Motisi, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 18.2.2016, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trapani del 26.3.2015 che aveva dichiarato Bonsignore Elisabetta responsabile delle contravvenzioni edilizie ed urbanistiche ascrittele per aver realizzato in assenza del permesso di costruire tre manufatti (due verande con pilastri in struttura lignea, pareti in vetro dotate di porte finestre scorrevoli, travi metalliche con guide per lo scorrimento della copertura costituita da materiale impermeabile con cui venivano ricavati due ambienti adibiti a ristorazione e una tettoia in materiale ligneo con copertura in perline e chiusure laterali mediante incannucciati adibita a deposito, in Favignana nei mesi di marzo e aprile 2010) e l’aveva condannata alla pena di giorni trenta di arresto ed euro 25.000,00 di ammenda, con ordine di demolizione e rimessione in pristino, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile comune di Favignana, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputata per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione e revocava l’ordine di demolizione, confermando le statuizione civili con riduzione della provvisionale.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Bonsignore Elisabetta, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173 comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 3,6,10 e 44 dpr n. 380/2001 e 20 l.reg. Sicilia n. 3/24 e correlato vizio di motivazione.
Argomenta che la Corte territoriale attribuiva carattere non precario ai manufatti oggetto di imputazione, richiamando pronunce della Suprema Corte in conferenti al caso esaminato in quanto non riferite alle disposizioni regionali siciliane e relative ad opere diverse dalle pergotende; la normativa regionale privilegiava il criterio strutturale per individuare l’opera precaria e non quello funzionale posto a fondamento della valutazione di illeceità dell’opera da parte dei Giudici di appello.
Con il secondo motivo deduce omessa motivazione in ordine alla sussistenza dei reati antisismici.
Argomenta che, nonostante specifico motivo di appello sul punto, la Corte territoriale non offriva alcuna motivazione in ordine alla applicabilità della disciplina antisismica (capi e de f dell’imputazione).
Con il terzo motivo deduce omessa motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo.
Argomenta che sul punto la Corte territoriale aveva esposto argomentazioni laconiche che eludevano l’obbligo motivazionale; la carenza argomentativa, inoltre, non poteva essere colmata con l’apparato motivazionale della sentenza di primo, in quanto erano state mosse specifiche censure in ordine alle argomentazioni del Tribunale, evidenziando come l’imputata si era sempre avvalsa di tecnici di propria fiducia e come nel corso degli anni gli uffici accertatori che avevano rilasciato le varie autorizzazioni non avevano sollevato obiezioni in ordine alle opere realizzate.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
Con memoria del 28.12.2016, la parte civile costituita, Comune di Favignana, ha dedotto specificamente in ordine alla infondatezza ed inammissibilità dei motivi di ricorso ed ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. I motivi dedotti dalla ricorrente propongono una serie di censure che però non sembrano tenere conto che la sentenza ha dichiarato l’estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, con la conseguenza che il proscioglimento nel merito può derivare solo dall’evidenza dell’innocenza dell’imputato, così come richiesto dall’art. 129, comma 2, cod. proc.pen., evidenza che i giudici d’appello hanno escluso; alcuna deduzione è esposta nel ricorso in merito mancata applicazione dell’art. 129 comma 2 cod.proc.pen..
In particolare con il primo motivo la ricorrente ha censurato la motivazione in relazione alla violazione della normativa regionale e con il secondo e con terzo motivo ha dedotto vizi di motivazione in relazione alla sussistenza delle violazioni della normativa antisismica ed alla sussistenza dell’elemento soggettivo dei reati contestati; i motivi in questione, inoltre, si limitano a proporre censure che prescindono dalla prospettiva imposta dall’art. 129 comma 2 cod.proc.pen.
Va, infine, rimarcato che non può neppure ritenersi che il ricorso riguardi i capi della sentenza sugli interessi civili, non contenendo alcun riferimento ad essi.
3. Tanto premesso, va osservato che secondo l’orientamento assolutamente prevalente di questa Corte, che questo Collegio condivide, nel giudizio di cassazione, relativo a sentenza che ha dichiarato la prescrizione del reato, non sono rilevabili né nullità di ordine generale, né vizi di motivazione della decisione impugnata, anche se questa abbia pronunciato condanna agli effetti civili, qualora il ricorso non contenga alcun riferimento ai capi concernenti gli interessi civili, dal momento che il rinvio, da un lato, determinerebbe, comunque, per il giudice l’obbligo di dichiarare immediatamente la prescrizione, dall’altro, sarebbe incompatibile con l’obbligo dell’immediata declaratoria di proscioglimento (Sez.2, n.32577 del 27/04/2010, Preti, Rv. 247973;Sez.6, n.23594 del 19/03/2013, Rv.256625; Sez.5, n.588 del 04/10/2013, dep.09/01/2014, Rv.258670 Sez. F, n.50834 del 04/09/2014, Rv.261888).
Nella specie, pertanto, involgendo i motivi proposti censure che attengono a profili motivazionali della sentenza e che, comunque, prescindono dalla prospettiva imposta dall’art. 129 comma 2 cod.proc.pen., in difetto di doglianze relative ai capi concernenti gli interessi civili, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura ritenuta equa indicata in dispositivo.
5. La ricorrente va, inoltre, condannata alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile che, avuto riguardo ai parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014, all’impegno profuso, all’oggetto e alla natura del processo, si ritiene di dover liquidare nella misura complessiva di euro 3.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende nonché alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile Comune di Favignana che liquida in euro tremila oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso il 24/01/2017