Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto venatorio e della pesca
Numero: 14199 | Data di udienza: 31 Maggio 2016
* DIRITTO VENATORIO E DELLA PESCA – Caccia – Attività venatoria preliminare – Configurabilità del reato – Apprestamento e installazione di mezzi vietati finalizzato all’esercizio della attività venatoria – Fattispecie: trappole a scatto – Art. 30, c.1, lett. h), L. n. 157/1992.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 23 Marzo 2017
Numero: 14199
Data di udienza: 31 Maggio 2016
Presidente: ROSI
Estensore: GENTILI
Premassima
* DIRITTO VENATORIO E DELLA PESCA – Caccia – Attività venatoria preliminare – Configurabilità del reato – Apprestamento e installazione di mezzi vietati finalizzato all’esercizio della attività venatoria – Fattispecie: trappole a scatto – Art. 30, c.1, lett. h), L. n. 157/1992.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 23/03/2017 (Ud. 31/05/2016), Sentenza n.14199
DIRITTO VENATORIO E DELLA PESCA – Caccia – Attività venatoria preliminare – Configurabilità del reato – Apprestamento e installazione di mezzi vietati finalizzato all’esercizio della attività venatoria – Fattispecie: trappole a scatto – Art. 30, c.1, lett. h), L. n. 157/1992.
Ai fini della sussistenza della contravvenzione, contenuta all’art. 30, comma 1, lettera h), della legge n. 157 del 1992, non è necessario la materiale cattura o abbattimento della selvaggina essendo sufficiente che sia compiuta attività venatoria, consistendo quest’ultima anche nell’attività preliminare e nella predisposizione dei mezzi ed ogni altro atto diretto alla cattura e all’abbattimento della selvaggina, in tal modo qualificabile dal complesso delle circostanze di tempo e di luogo in cui essa viene posta in essere (Corte di cassazione, Sezione III penale, 24/11/2015, n. 46526). Fattispecie: esercizio della caccia attraverso l’utilizzo di mezzi non consentiti, quali trappole a scatto.
(Annulla senza rinvio per prescrizione sentenza n. 1045/2015 TRIBUNALE DI BRESCIA del 10/03/2015) Pres. ROSI, Rel. GENTILI, Ric. Scaroni
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 23/03/2017 (Ud. 31/05/2016), Sentenza n.14199SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 23/03/2017 (Ud. 31/05/2016), Sentenza n.14199
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da SCARONI Stefano, nato a Brescia il 29 ottobre 1971;
avverso la sentenza n. 1045 del 2015 del Tribunale di Brescia del 10 marzo 2015;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Stefano TOCCI, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza per prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 10 marzo 2015 il Tribunale di Brescia ha dichiarato la penale responsabilità di Scaroni Stefano in relazione al reato di cui all’art. 30, comma 1, lettera h), della legge n. 157 del 1992, in tal modo riqualificata la originaria imputazione che, invece, riguardava un tentativo di furto venatorio, per avere egli esercitato la caccia attraverso l’utilizzo di mezzi non consentiti, quali trappole a scatto, condannandolo, pertanto, alla pena di euro 500 di ammenda.
Ha interposto ricorso per cassazione per l’annullamento della predetta sentenza lo Scaroni, osservando che, a seguito della intervenuta riqualificazione giuridica del fatto e della sua derubricazione da delitto, come originariamente contestato, a contravvenzione, il giudice aveva erroneamente omesso di rilevare che, per effetto del più breve termine prescrizionale connesso alla riqualificazione del fatto, il reato al momento della sentenza emessa dal Tribunale già era prescritto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Osserva, infatti, la Corte che il fatto è stato contestato allo Scaroni come commesso sino al 19 ottobre 2009.
Sulla base di tale dato temporale e tenuto conto della circostanza che con la sentenza impugnata il Tribunale di Brescia ha proceduto alla derubricazione del fatto contestato all’imputato da violazione degli artt. 56 e 624 cod. pen., nella forma aggravata dal fatto che oggetto della tentata sottrazione sarebbero state cose esposte alla pubblica fede, in violazione dell’art. 30, comma 1, lettera h), della legge n. 157 del 1992 (peraltro singolarmente ritenuta anch’essa nella forma tentata ad onta della espressa previsione dell’art. 56 cod. pen. che limita la possibilità di ravvisare la punibilità del tentativo alle sole ipotesi in cui esso pertenga ad una fattispecie delittuosa), osserva la Corte che al momento in cui la sentenza di condanna è stata pronunziata dal Tribunale bresciano, cioè il 10 marzo 2015, già era ampiamente decorso il relativo termine prescrizionale, in assenza di fattori che possano averne comportato la sospensione dell’ordinario corso, essendo questo maturato in data 19 ottobre 2014.
Giova precisare che, pur in presenza dell’evidente errore in cui era caduto il giudice del merito nel qualificare il fatto sotto la specie del tentativo (stante la impossibilità di ravvisare la contravvenzione tentata), non vi è comunque luogo ad una pronunzia più favorevole nei confronti del condannato, ove si consideri che, diversamente da quanto opinato dal Tribunale di Brescia l’apprestamento e la installazione di mezzi vietati finalizzato all’esercizio della attività venatoria integra non già una mera attività preparatoria (che sarebbe penalmente irrilevante data la impossibilità normativa di sussumerla nell’ambito del tentativo concernendo essa una contravvenzione e non un delitto) ma sarebbe idonea di per sé ad integrare la perfezionata violazione della disciplina a tutela della fauna omeoterma, in quanto ai fini della sussistenza della contravvenzione de qua non è necessario la materiale cattura o abbattimento della selvaggina essendo sufficiente che sia compiuta attività venatoria, consistendo quest’ultima anche nell’attività preliminare e nella predisposizione dei mezzi ed ogni altro atto diretto alla cattura e all’abbattimento della selvaggina, in tal modo qualificabile dal complesso delle circostanze di tempo e di luogo in cui essa viene posta in essere (Corte di cassazione, Sezione III penale, 24 novembre 2015, n. 46526).
La sentenza del Tribunale di Brescia, pertanto, in assenza della causa di estinzione del reato, avrebbe pertanto, presentato un vizio non comportante la sua nullità, di tal che ad essa sarebbe stato applicabile l’art. 619 cod. proc. pen., con la conseguente rettificazione della motivazione.
L’avvenuta prescrizione del reato, tuttavia, esime evidentemente la Corte da tale incombente.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 31 maggio 2016