Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 13733 | Data di udienza: 28 Novembre 2017

RIFIUTI – Trasporto e abbandono di rifiuti – Confisca del mezzo sottoposto a sequestro preventivo – Albo gestori ambientali – Effetti della sopravvenuta iscrizione – Artt. 192, 208, 209, 256 e 259 d. lgs 152/2006.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 23 Marzo 2018
Numero: 13733
Data di udienza: 28 Novembre 2017
Presidente: RAMACCI
Estensore: SOCCI


Premassima

RIFIUTI – Trasporto e abbandono di rifiuti – Confisca del mezzo sottoposto a sequestro preventivo – Albo gestori ambientali – Effetti della sopravvenuta iscrizione – Artt. 192, 208, 209, 256 e 259 d. lgs 152/2006.



Massima

 



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 23/03/2018, (Ud. 28/11/2017), Sentenza n.13733


RIFIUTI – Trasporto e abbandono di rifiuti – Confisca del mezzo sottoposto a sequestro preventivo – Albo gestori ambientali – Effetti della sopravvenuta iscrizione – Artt. 192, 208, 209, 256 e 259 d. lgs 152/2006.
 
La sopravvenuta iscrizione all’Albo gestori ambientali del titolare dell’automezzo adibito al trasporto di rifiuti non esclude la confisca del mezzo stesso, precedentemente sottoposto, ai sensi dell’art. 256, comma primo, lett. a), del d.lgs. n. 152 del 2006, a sequestro preventivo per la mancanza di detta iscrizione.
 
 
(conferma sentenza del 10/11/2016 – TRIBUNALE di NAPOLI NORD) Pres. RAMACCI, Rel. SOCCI, Ric. P.M. nel proc. Giurato

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 23/03/2018, (Ud. 28/11/2017), Sentenza n.13733

SENTENZA

 

 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 23/03/2018, (Ud. 28/11/2017), Sentenza n.13733
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
sul ricorso proposto da:
 
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
e
GIURATO DOMENICO nato il 05/05/1975 a TORINO;
 
nel procedimento a carico di quest’ultimo
 
avverso la sentenza del 10/11/2016 del TRIBUNALE di NAPOLI NORD;
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
 
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
 
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE CORASANITI, che ha concluso per: «Annullamento con rinvio».
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza del 10 novembre 2016 condannava Giurato Domenico alla pena di € 6.000,00 di ammenda riconosciute le circostanze attenuanti generiche, con la sospensione condizionale della pena e la non menzione, relativamente al reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 256, comma 1, lettera A, e comma 2, in relazione all’art. 192, comma 1, d. lgs 152/2006, perché in concorso e previo accordo tra loro, Giurato Domenico, quale legale rappresentante della società Remail Srl [ … ] intestataria dell’autocarro Opel targato EG428GG, sottoposta a sequestro e privo, in relazione al quantitativo dei rifiuti trasportati, della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210 [: .. ] del citato d. lgs. 152/2006 – Montalto Danilo e Verlucca Raveri Davide, quale dipendenti della predetta società, trasportavano, con il suddetto automezzo ed abbandonavano, in modo incontrollato, all’interno di un fossato sito in località Gricignano di Aversa [ … ] rifiuti speciali, non pericolosi (ossia una vasca da bagno parzialmente danneggiata). Più precisamente: Giurato Domenico, metteva a disposizione dei suoi dipendenti, incaricati dell’istallazione dei prodotti della citata ditta il sopra descritto autocarro; Montalto Danilo e Verlucca Raveri Davide, in assenza di autorizzazione, utilizzavano il predetto veicolo per trasportare scaricare abusivamente rifiuti nello stesso contenuti. Accertato il 20 febbraio 2014.
 
2. Giurato Domenico ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il difensore, e ha proposto altresì ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Nord.
 
2.1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Violazione di legge, art. 259, comma 2, d. lgs. n. 152/2016.
 
Pur essendo stata dichiarata la penale responsabilità dell’imputato, per il reato a lui ascritto, è stata disposto il dissequestro e la restituzione del veicolo, nonostante la previsione legislativa della confisca obbligatoria del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato. La giurisprudenza ha chiarito che anche dopo l’ottenimento dell’autorizzazione al trasporto il mezzo utilizzato senza l’autorizzazione deve essere confiscato. Ha chiesto pertanto l’annullamento della sentenza relativamente al dissequestro e restituzione del veicolo.
 
3. Giurato Domenico.
 
Violazione di legge, art. 256, commi 1 e 2, d. lgs. 15272006, art. 192, cod. proc. pen. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
 
Il capo di imputazione, espressamente richiama le attività di trasporto e di abbandono dei rifiuti in assenza di autorizzazione, che integrano due distinte condotte tipiche, riconducibili ad altrettante fattispecie delittuose, dotate di autonomia giuridica e peculiari elementi costitutivi. Il giudice ha invece operato una indebita confusione e fusione tra le condotte, per affermare, di conseguenza, la penale responsabilità del ricorrente in ordine ad un unico reato.
 
Non si contesta che l’automezzo in questione, messo a disposizione degli operai, fosse privo della prescritta autorizzazione per il trasporto dei rifiuti. L’assenza di autorizzazione del resto riguardava solo l’autocarro in oggetto, ma non anche la società, che era regolarmente iscritta, presso l’albo nazionale dei gestori ambientali. Conseguentemente la condotta del ricorrente avrebbe potuto e dovuto integrare gli estremi della diversa fattispecie di trasporto di rifiuti non autorizzato, ovvero inosservanza delle disposizioni contenute nell’autorizzazione.
 
Il giudice, invece, ha ritenuto il ricorrente responsabile anche della fattispecie di abbandono dei rifiuti, in concorso con i due dipendenti già giudicati in altra sede. Il ragionamento del giudice è illogico, oltre che giuridicamente errato; la deposizione del teste Montalto Marino che aveva dichiarato di avere con propria autonoma iniziativa abbandonato i rifiuti, è stata ritenuta inattendibile per l’assenza di riscontri, in quanto il teste è stato condannato per lo stesso fatto, con decreto penale (teste assistito). Il giudice doveva preliminarmente valutare la credibilità intrinseca del teste e poi successivamente l’esistenza di riscontri esterni. L’autonoma iniziativa del teste nell’abbandono dei rifiuti introduce un elemento di assoluta novità nel dibattimento, non affrontato da ulteriore testimonianze.
 
La messa a disposizione dei dipendenti dell’autocarro sfornito di autorizzazione al trasporto dei rifiuti configura la fattispecie dell’articolo 256, comma 4, d. lgs. 152/2006, in quanto la ditta era autorizzata al trasporto dei propri rifiuti speciali non pericolosi, ma in violazione della suddetta autorizzazione aveva adoperato un mezzo ulteriore e non precedentemente inserito nel relativo elenco. Sul punto pacifico l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, vedi Sez. 3, n.5342/2007, Rv 238799.
 
3. 2. Violazione di legge, art. 163, cod. pen. e mancanza di motivazione sul punto.
 
La sentenza ha concesso d’ufficio, senza un’esplicita richiesta della difesa, la sospensione condizionale della pena. Per le pene pecuniarie sussiste un interesse del ricorrente a non subire la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, senza sua richiesta, vedi sez. 3 n. 48569/2016′ ed altre in materia.
 
Ha chiesto pertanto l’annullamento della sentenza impugnata.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
3. Il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord risulta fondato, e quindi deve disporsi l’annullamento, senza rinvio della decisione impugnata, relativamente alla omessa confisca dell’autocarro Opel TG EG428GG, confisca che può disporre direttamente la Corte di Cassazione.
 
Infatti, «La sopravvenuta iscrizione all’Albo gestori ambientali del titolare dell’automezzo adibito al trasporto di rifiuti non esclude la confisca del mezzo stesso, precedentemente sottoposto, ai sensi dell’art. 256, comma primo, lett. a), del d.lgs. n. 152 del 2006, a sequestro preventivo per la mancanza di detta iscrizione» (Sez. 3, n. 1635 del 18/11/2015 – dep. 18/01/2016, Cifaldi e altro, Rv. 26593401; vedi anche Sez. 3, n. 5353 del 12/01/2011 – dep. 14/02/2011, Elisei, Rv. 24958001).
 
4. Il ricorso dell’imputato è fondato limitatamente alla sospensione condizionale della pena pecuniaria, non richiesta; infondato nel resto.
 
È ammissibile il ricorso per cassazione avverso sentenza di condanna a pena dell’ammenda condizionalmente sospesa "ex officio", in quanto la concessione costituisce comunque, anche dopo la dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 5, comma secondo, lett. d) del d. P.R. n. 313 del 2002 (che non consentiva la cancellazione dal casellario delle iscrizioni dei provvedimenti giudiziari concernenti la pena dell’ammenda nel caso in cui fossero concessi i benefici di cui agli artt. 163 e 175 cod. pen.), una lesione di un interesse giuridicamente apprezzabile del condannato, poiché nel computo della pena complessiva rilevante ai fini della concedibilità del beneficio per la seconda volta influisce, ai sensi degli artt. 163 e 164 cod. pen., anche la pena pecuniaria inflitta e dichiarata sospesa nella prima condanna, ragguagliata a quella detentiva. (Sez. 3, n. 48569 del 25/02/2016 – dep. 17/11/2016, Cipolla, Rv. 26818501).
 
La sentenza sul punto deve pertanto annullarsi senza rinvio, e la sospensione condizionale della pena deve eliminarsi direttamente dalla Corte di Cassazione.
 
5. Il ricorso è infondato nel resto, in quanto generico e articolato in fatto.
 
La sentenza impugnata, adeguatamente motiva, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità sulla responsabilità del ricorrente, nella qualifica sopra vista, sia per il trasporto e sia per l’abbandono dei rifiuti. Invero, rileva la sentenza impugnata, come due dipendenti della società Remail (Montalto e Verlucca) abbandonavano parte dei rifiuti trasportati sull’autocarro, e il ricorrente, legale rappresentante della società Remail, ha concorso nella condotta di abbandono dei rifiuti, poiché egli aveva messo a disposizione dei dipendenti il furgone per l’installazione di una vasca da bagno. Il mezzo era sfornito di autorizzazione per l’esecuzione dei lavori, che i dipendenti dovevano effettuare (recupero della vasca da bagno smontata, e trasporto della stessa). La sentenza analizza con motivazione adeguata, anche la deposizione del teste Montalto (condannato con decreto penale per i fatti in odierno giudizio) e con valutazione di merito, in fatto, la ritiene non riscontrata, e quindi inattendibile.
 
Su questo aspetto il ricorso risulta estremamente generico e non prospetta censure di legittimità, ma semplici elementi fattuali, non valutabili in questa sede.
 
P.Q.M.
 
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla mancata confisca dell’autocarro Opel Targato EG428GG, confisca che dispone, e limitatamente alla sospensione condizionale della pena che elimina.
 
Rigetta nel resto il ricorso. 
 
Così deciso il 28/11/2017
 

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