In materia di smaltimento di rifiuti l’affidamento dei rifiuti a terzi per tale operazione comporta per il soggetto che li conferisce puntuali obblighi di accertamento, con la conseguente culpa in eligendo o in vigilando per le operazioni eseguite dal soggetto al quale i rifiuti sono stati conferiti (Cass.. sez. III, 19/12/2007 n. 6101 del 2008, Cestaio; Cass. sez. III, 01/04/2004 n. 21588, Ingrà e altri). Fattispecie: rifiuti provenienti da demolizione attività di raccolta, trasporto ed abbandono di rifiuti speciali non pericolosi in assenza delle prescritte autorizzazioni.
CORTE DI CASAZIONE PENALE Sez.3^ 23 aprile 2012 (Ud. 13/04/2012) Sentenza n. 15495
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da:
Claudia Squassoni – Presidente
Alfredo Maria Lombardi – Consigliere Rel.
Mario Gentile – Consigliere
Giovanni Amoroso – Consigliere
Alessandro Maria Andronio – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1) Congedo Rocco, nato a Casarano il 03/11/1969;
2) Fuso Vincenzo, nato a Melpignano il 01/11/1965;
avverso la sentenza in data 05/10/2010 del Tribunale di Maglie;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alfredo Maria Lombardi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Volpe, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi;
udito per l’imputato Congedo Rocco l’avv. Carmela Piera Anna Palese, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Maglie, ha affermato la colpevolezza di Congedo Rocco e Fuso Vincenzo in ordine al reato: a) di cui agli art. 110 c.p. e
256, comma 1 lett. a) e comma 2, del D. Lgs. n. 152/2006, loro ascritto per avere, il primo quale amministratore unico della società “Congedo Costruzioni S.r.l.” ed il secondo di titolare della ditta denominata ‘Fuso Scavi”, effettuato attività di raccolta, trasporto ed abbandono di rifiuti speciali non pericolosi in assenza delle prescritte autorizzazioni.
E’ stato accertato in punto dì fatto dal giudice di merito che sul fondo di proprietà di tale Cogli Egidio era stato abbandonato materiale di risulta proveniente da demolizioni edili e che lo stesso era riconducibile a lavori di ristrutturazione eseguiti dalla ditta del Congedo su un immobile di proprietà di tale De Pescali Oronzo. Il Congedo Rocco aveva affidato i rifiuti provenienti da demolizione alla ditta del Fuso, priva della prescritta autorizzazione per il loro trasporto e smaltimento, e quest’ultimo aveva abbandonato i predetti rifiuti nel fondo del Cogli.
Sulla base di tali risultanze il giudice di merito ha condannato i predetti Congedo e Fuso alla pena ritenuta di giustizia per il reato loro ascritto al capo a) della rubrica, oltre al risarcimento dei danni in favore del Cogli, costituitosi parte civile, mentre ha assolto il De Pascali dalla medesima imputazione per non aver commesso il fatto. Ha inoltre dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati in ordine al reato di cui all’art. 635 c.p. (capo b) per mancanza di querela.
2. Avverso la sentenza hanno proposto appelli i difensori degli imputati e le impugnazioni sono state trasmesse a questa Suprema Corte ai sensi dell’art. 568, ultimo comma, c.p.p..
2.1 Con un unico motivo di impugnazione la difesa dei Fuso contesta la ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza, deducendo che in base alle risultanze probatorie i materiali di risulta provenienti dalle demolizioni eseguite sull’immobile del De Pescali erano stati smaltiti in una cava in disuso per la quale vi era una regolare autorizzazione con ordinanza sindacale a ricevere tale tipo di rifiuti. Non vi è, invece, alcuna prova che i materiali rinvenuti sul terreno del Cogli provenissero dalle demolizioni eseguite sull’immobile del De Pascali.
2.2 Con il mezzo di impugnazione la difesa del Congedo eccepisce preliminarmente l’inammissibilità della costituzione della parte civile, deducendo che la sottoscrizione del Cogli risulta priva di autenticazione; censura, poi, la condanna al risarcimento dei danni in favore della predetta parte civile, osservando che la sentenza ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine al reato di danneggiamento per mancanza di querela. La condanna non può derivare, invece, dall’affermazione di colpevolezza per il reato in materia di rifiuti in relazione al quale non può ritenersi soggetto passivo il singolo cittadino.
Nel prosieguo dell’impugnazione si contesta l’esistenza di prove che i rifiuti smaltiti sul terreno del Cogli provenissero dall’attività di demolizione dell’immobile del De Pascali. Il Congedo inoltre aveva stipulato un regolare contratto di appalto con il Fuso perché provvedesse allo smaltimento del materiali di risulta. Nella parte motiva della sentenza è stato riconosciuto all’imputato il beneficio di cui all’art. 175 c.p., ma di esso non è fatta menzione nel dispositivo della sentenza letto in udienza. Il giudice di merito ha errato in quanto non ha concesso le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L’impugnazione proposta nell’interesse dell’imputato Fuso Vincenzo dall’Avv. Dimitry Conte è inammissibile ai sensi dell’alt. 613 c.p.p. non risultando detto difensore iscritto nell’apposito Albo speciale previsto dalla disposizione citata.
2. Non incorre nello stesso vizio l’impugnazione proposta dall’Avv. Giuseppe Palese nell’interesse del Congedo, in quanto la stessa reca in calce la sottoscrizione del Congedo e la procura conferita dall’imputato al predetto difensore (cfr. sez. un. 27/11/2008 n. 47803, D’Avino).
2.1 Il ricorso nell’interesse del Congedo, però, è manifestamente infondato.
Quanto alla costituzione di parte civile si rileva dall’esame degli atti che la nomina di difensore di fiducia da parte del Cogli con conferimento della procura speciale in data 26/04/2009 reca in calce la sottoscrizione della parte civile e l’autentica della stessa da parte del difensore Avv. Valentina Picella.
Anche l’atto di costituzione di parte civile, inoltre, reca in calce la sottoscrizione, peraltro superflua, del Cogli e quella del suo difensore e procuratore speciale, con la conseguente ritualità di detta costituzione.
Inoltre, la condanna dell’imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile è stata dal giudice di merito correttamente collegata alla affermazione di colpevolezza per il reato di cui all’
art. 256 del D. Lgs n. 152/2006.
Invero, il danno subito dal privato quale conseguenza delle violazioni in materia di disciplina dei rifiuti è risarcibile secondo gli ordinari criteri ed i principi generali in materia di danni (art. 2043 c.c. e 185 c.p.) (cfr. sez. III, 22/04/1992 n. 7567, Abortivi), sicché ha nulla rileva la declaratoria di improcedibilità dell’azione penale per il reato di cui all’art. 635 c.p..
Nel resto le deduzioni del ricorrente in punto di contestazione della affermazione di colpevolezza hanno natura esclusivamente fattuale ed il loro esame è, pertanto, precluso in sede di legittimità.
Peraltro, la sentenza è motivata in termini assolutamente esaustivi in ordine alla ricostruzione della vicenda ed alla indicazione delle risultanze processuali sulle quali è fondata.
E’ appena il caso di ricordare inoltre che in materia di smaltimento di rifiuti l’affidamento dei rifiuti a terzi per tale operazione comporta per il soggetto che li conferisce puntuali obblighi di accertamento (cfr. sez. III, 19/12/2007 n. 6101 del 2008, Cestaio; sez. III, 01/04/2004 n. 21588, Ingrà e altri), con la conseguente culpa in eligendo o in vigilando per le operazioni eseguite dal soggetto al quale i rifiuti sono stati conferiti.
Va, infine, osservato in ordine al beneficio della non menzione che tra parte motiva della sentenza e dispositivo letto in udienza prevale quest’ultimo, mentre l’impugnazione non contiene neppure una censura apprezzabile in sede di legittimità avverso il mancato riconoscimento del beneficio, ma solo il rilievo della discrasia.
Quanto alle attenuanti generiche le stesse sono state concesse all’imputato e se ne è tenuto conto nel calcolo della pena, mentre non era stata contestata alcuna aggravante in relazione alla quale dovesse essere effettuato un giudizio di comparazione.
Anche tale ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606, ultimo comma, c.p.p. con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di € 1.000,00 ciascuno alla cassa delle ammende.
Così deciso il 13/04/2012