Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Inquinamento atmosferico, Rifiuti Numero: 17374 | Data di udienza: 31 Gennaio 2019

* RIFIUTI –  Attività di gestione di rifiuti non autorizzati – Responsabilità del legale rappresentante della società (amministratore giudiziario) – Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento di rifiuti pericolosi e non, mediante un impianto di trattamento in assenza di autorizzazione – Art. 256 D.Lvo n.152/2006 – INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Getto pericoloso di cose – Emissioni di gas, vapori, fumo, atti a cagionare odori nauseabondi – Art. 674 del codice penale – Fattispecie – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Legittimo impedimento – Impegno professionale del difensore in altro procedimento – Presupposti e limiti – Art. 420-ter, c.5, cod. proc. pen.. 


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 23 Aprile 2019
Numero: 17374
Data di udienza: 31 Gennaio 2019
Presidente: ROSI
Estensore: MACRI'


Premassima

* RIFIUTI –  Attività di gestione di rifiuti non autorizzati – Responsabilità del legale rappresentante della società (amministratore giudiziario) – Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento di rifiuti pericolosi e non, mediante un impianto di trattamento in assenza di autorizzazione – Art. 256 D.Lvo n.152/2006 – INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Getto pericoloso di cose – Emissioni di gas, vapori, fumo, atti a cagionare odori nauseabondi – Art. 674 del codice penale – Fattispecie – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Legittimo impedimento – Impegno professionale del difensore in altro procedimento – Presupposti e limiti – Art. 420-ter, c.5, cod. proc. pen.. 



Massima

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 23/04/2019 (Ud. 31/01/2019), Sentenza n.17374

 
RIFIUTI –  Attività di gestione di rifiuti non autorizzati – Responsabilità del legale rappresentante della società (amministratore giudiziario) – Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento di rifiuti pericolosi e non, mediante un impianto di trattamento in assenza di autorizzazione – INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Getto pericoloso di cose –  Emissioni di gas, vapori, fumo, atti a cagionare odori nauseabondi – Art. 674 del codice penale – Art. 256 D.Lvo n.152/2006 – Fattispecie.
 
Sia il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzati, ex art. 256 d.lgs. n. 152/2006, sia il reato di getto pericoloso di cose ex art. 674 cod. pen. sono reati comuni che possono essere commessi da "chiunque". Nella fattispecie, pertanto, se pure l’amministratore giudiziario non avesse acquisito la qualità di legale rappresentante della società, lo stesso comunque poteva essere imputato dei reati contestati e condannato in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi delle condotta ascrittegli.
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Legittimo impedimento – Impegno professionale del difensore in altro procedimento – Presupposti e limiti – Art. 420-ter, c.5, cod. proc. pen..
 
In materia di diritto processuale penale, l’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l’impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l’assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato; d) rappresenti l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio. Questi requisiti devono essere assolti con massimo rigore e scrupolo. 
 
(conferma sentenza del 6/4/2018 – TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE) Pres. ROSI, Rel. MACRI’, Ric. Esposito

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 23/04/2019 (Ud. 31/01/2019), Sentenza n.17374

SENTENZA

 

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 23/04/2019 (Ud. 31/01/2019), Sentenza n.17374
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis 
  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
 
sul ricorso proposto da Esposito Antonio, nato a Napoli;
 
avverso la sentenza in data 6.4.2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì;
 
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni;
 
udita per la parte civile l’avv. Cinzia Passero in sostituzione dell’avv. Gennaro Iannotti che si è riportata alle conclusioni scritte ed alla nota spese;
 
udito per l’imputato l’avv. Fabio Laviano, che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con sentenza in data 6.4.2018 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha condannato Esposíto Antonio alle pene di legge per i reati di cui agli art. 256, comma 1 e 4, d.lgs. n. 152/2006, perché, in qualità di amministratore della Ecotransider S.r.l., aveva effettuato attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento di rifiuti pericolosi e non, mediante un impianto di trattamento in assenza di autorizzazione, ed aveva gestito un altro impianto senza osservare le prescrizioni previste dall’autorizzazione, in Gricignano d’Aversa nel settembre 2013 (capo A) ed all’art. 674 cod. pen., perché, nella medesima qualità, aveva provocato emissioni di gas, vapori, fumo, atti a cagionare odori nauseabondi che condizionavano l’attività produttiva dello stabilimento della Dolciaria Acquaviva S.p.A., ubicato a ridosso della Ecotransider S.r.l., minando così l’integrità psicofisica dei dipendenti, in Gricignano d’Aversa, con condotta perdurante.
 
2. Con il primo motivo il ricorrente deduce l’erronea applicazione della legge penale per nullità della sentenza in relazione al reato del capo A). 
 
Dall’istruttoria dibattimentale e dalla motivazione della sentenza era emerso che il fatto era stato commesso il 20 agosto 2013 e non nel settembre 2013, mentre i rifiuti avrebbero dovuto essere smaltiti il 18 agosto 2013. Pertanto i fatti erano diversi da quelli in contestazione. Tanto trovava conferma nel capo d’imputazione da cui si evinceva l’esistenza di due diversi impianti di trattamento dei rifiuti, di cui uno effettuava attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento dei rifiuti in assenza di autorizzazione e l’altro era gestito in violazione delle autorizzazioni previste. La Ecotransider, invece, aveva un unico impianto di trattamento dei rifiuti in Gricignano d’Aversa, completo di tutte le autorizzazioni. Dall’accertamento del 20 agosto 2013 (e non del settembre 2013) era emerso che non era stata completata la procedura di collaudo di un dispositivo di abbattitore degli odori (scrubber), il cui acquisto non si era reso necessario sulla base della normativa di riferimento, bensì per migliorare l’assorbimento degli odori e dei fumi provenienti dalla lavorazione dei rifiuti.
 
Ritiene in definitiva la nullità della sentenza per difformità tra il fatto contestato e quello accertato.
 
Con il secondo denuncia l’erronea applicazione della legge penale per nullità della sentenza per omessa motivazione sul reato di cui al capo B). Nel dicembre 2013 gli era stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari in cui compariva la sola contestazione del capo A). Subito dopo, agli inizi del 2014, la persona offesa aveva incaricato una professionista di redigere una perizia che era stata depositata in Procura il 10 gennaio 2014. Pur in assenza di un’ulteriore attività d’indagine, la Procura aveva notificato un nuovo avviso di conclusione delle indagini preliminari, recante sia il reato di cui al capo A) che quello di cui al capo B), con contestazione perdurante, ma senza data d’inizio, che doveva ritenersi quindi quella del gennaio 2014. Sennonché, egli era stato revocato dall’incarico di amministrazione giudiziario nel settembre 2013, a seguito della nomina di altro professionista al suo posto. La contestazione era stata erroneamente addebitata a lui anziché a tale Ciro Romano, legale rappresentante della società, mai raggiunto da alcun provvedimento restrittivo o
sospensivo e pertanto mai destituito dal suo ruolo rappresentativo. 
 
Con il terzo censura l’illogicità della motivazione in relazione al capo B). In assenza di dati tecnici, di accertamenti, di violazione delle norme sulle immissioni dei fumi, nel rispetto di tutte le prescrizioni imposte dalla normativa vigente, nonostante la predisposizione di attrezzature non obbligatorie, il Giudice di primo grado aveva fondato la propria convinzione esclusivamente sulla testimonianza della parte civile, la quale, non potendo procedere a contestazioni specifiche in assenza di contravvenzioni, aveva parlato genericamente di cattivi odori ed in modo inappropriato di inquinamento dovuto a polveri sottili derivante dall’esposizione dei rifiuti ferrosi alle intemperie o addirittura di percolato che avrebbe inquinato le falde acquifere. Priva di valore era stata la testimonianza del Sindaco di Gricignano che si era riferito ad uno studio universitario non confluito in dibattimento. Del resto, anche la consulente di parte aveva parlato genericamente di cattivo odore. Le argomentazioni non potevano fondare la condanna penale, basandosi solo su sensazioni. Le molestie, anche olfattive, dovevano essere provate ed il limite di tollerabilità doveva essere legato a dati oggettivi che potevano essere rappresentati dai superamenti dei limiti consentiti di immissioni o altre violazioni del genere, tenuto conto del fatto che ci si trovava in zona ASI dove il limite di tollerabilità era più alto rispetto al centro abitato ed in particolare oggetto dell’attività dell’Ecotransider.
 
Con il quarto lamenta l’erronea applicazione della legge penale per illogicità della motivazione. Impugna l’ordinanza con la quale il Giudice di primo grado aveva rigettato l’istanza di rinvio presentata dal difensore ai sensi dell’art. 420 ter cod. proc. pen. all’udienza dibattimentale del 18.10.2016. L’istanza di rinvio presentava i requisiti di legge, perché era stata presentata ben oltre un mese prima dell’udienza, recava l’indicazione dell’impegno professionale, ossia la contestuale udienza presso il Tribunale di sorveglianza di Campobasso, il cui decreto di fissazione era stato notificato in data successiva alla precedente udienza di rinvio tenutasi innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Il rigetto dell’istanza era stato immotivato, perché il Giudice aveva sostenuto che non erano state indicate le ragioni per le quali non era stato possibile nominare un sostituto processuale. Di qui la lesione del diritto di difesa, in particolare perché non poteva effettuare il controesame di due testi assolutamente fondamentali, quali gli agenti di polizia giudiziaria intervenuti nell’occasione del sopralluogo. La trattazione della questione, sollevata alla successiva udienza, era stata rinviata dal Giudice all’esito dell’istruttoria con la nuova escussione dei testi, ma all’udienza del 9.3.2018 la richiesta ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen. era stata rigettata.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
3. Il ricorso è infondato.
 
3.1. Con riferimento al primo motivo va precisato che il ricorrente non ha dedotto nel motivo di ricorso di aver devoluto specificamente al Giudicante il tema della correlazione tra il fatto oggetto del capo d’imputazione ed il fatto oggetto di condanna. Dalla sentenza emerge che il difensore aveva formulato in udienza alcune eccezioni preliminari inerenti all’indeterminatezza del capo a), al suo ruolo come legale rappresentante della società ed alla notifica di due successivi avvisi ex art. 415-bis cod. proc. pen. Il Giudice ha osservato che il capo d’imputazione sub a) era stato correttamente formulato in quanto la condotta era ben specificata. Non consta quindi che la difesa avesse contestato la data del commesso reato quale indicata nel capo d’imputazione. Ciò nondimeno, deve precisarsi che è evidente che il fatto del capo a) si riferisca all’episodio accertato il  20.8.2013, come desumibile anche dalle dichiarazioni rese dall’imputato in sede di esame, e che la contestazione al settembre 2013 si giustifica per il fatto che l’imputato era rimasto in carica fino a quella data. E’ certo dalla lettura del capo d’imputazione e della sentenza che non vi sia spazio per l’ipotesi di plurime condotte delittuose, perché uno solo è il fatto accertato ed è risalente al 20.8.2013 sebbene, per il tipo di reato in esame, vi siano state conseguenze successive. Di qui anche l’infelice scelta di indicare nel capo d’imputazione sub b) che la condotta fosse perdurante, nonostante la cessazione della carica. In ogni caso, ritiene il Collegio che non si sia verificata alcuna lesione del diritto di difesa dell’imputato che ben ha concentrato la sua attenzione sul profilo oggettivo e su quello soggettivo. Del resto, è consolidato l’orientamento di legittimità secondo cui la modifica della data non incide sul capo d’imputazione quando non comporti alcuna significativa modifica della contestazione, la quale resti immutata nei suoi tratti essenziali, così da non incidere sulla possibilità di individuazione del fatto da parte dell’imputato e sul conseguente esercizio del diritto di difesa (si veda tra le più recenti, Cass., Sez. 5, n. 48879 del 17/09/2018, L., Rv 274159). 
 
Venendo al secondo motivo che si articola su due questioni, una processuale della data di inizio del reato sub b) in considerazione della notifica di due separati avvisi ex art. 415-bis cod. proc. pen., e l’altra relativa al suo ruolo di amministratore, è agevole osservare che il primo rilievo è del tutto fuorviante, perché anche per il capo b) non si è verificata una lesione del diritto di difesa per omessa dichiarazione della data d’inizio del reato, siccome è chiaro che si tratta di un reato direttamente discendente dalla contestazione « del capo a) e che l’imputato si è adeguatamente difeso; la seconda doglianza poi non coglie nel segno e non si confronta criticamente con la sentenza impugnata secondo cui l’imputato, ancorché amministratore giudiziario, ricopriva una posizione di vertice all’interno della società, tant’era vero che aveva richiesto alla Regione Campania l’autorizzazione alla modifica dell’impianto, qualificandosi come legale rappresentante dell’Ecotransider. Peraltro, va ricordato che sia l’art. 256 d.lgs. n. 152/2006 sia l’art. 674 cod. pen. sono reati comuni che possono essere commessi da "chiunque". Pertanto, se pure l’amministratore giudiziario non avesse acquisito la qualità di legale rappresentante della società, lo stesso comunque poteva essere imputato dei reati contestati e condannato, come nella specie, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi delle condotta ascrittegli.
 
Con motivazione ampia, dopo aver dato conto di tutto il cospicuo materiale probatorio acquisito, il Giudice ha accertato che la società non aveva rispettato le prescrizioni di legge; che i rifiuti, in quantità tale da saturare l’impianto, erano rimasti in giacenza dal 14 al 18 agosto; che il 20 agosto all’atto del sopralluogo, gli operanti avevano potuto constatare il cattivo odore derivante dai rifiuti facenti parte della frazione umida perché in parte stoccati all’esterno ed in parte collocati in cassoni esposti alle intemperie ed alla marcescenza, mentre all’interno dello stabilimento vi erano problemi con il funzionamento dello scrubber, cioè l’impianto utilizzato per l’abbattimento dei cattivi odori derivanti dai rifiuti biodegradabili; che lo stesso imputato aveva sostanzialmente ammesso i fatti nella loro materialità, perché la società non era in grado di pagare i siti di compostaggio che peraltro erano chiusi a ferragosto, che lo scrubber era stato messo in funzione senza il suo consenso e senza previo avviso o richiesta di permesso, prima del rilascio dell’autorizzazione; che vi era un cannone spara profumo che funzionava all’arrivo dei carichi di rifiuti e che le porte del fabbricato erano chiuse su quattro lati per evitare la fuoriuscita di odori sgradevoli. 
 
Il Giudice ha quindi accertato che i tempi di lavorazione dei rifiuti biodegradabili superavano le 48 ore come emerso dall’analisi dei registri di carico e scarico in cui erano indicate le date d’ingresso dei rifiuti nell’impianto e della loro fuoriuscita e che lo scrubber non solo non era stato autorizzato al momento del sopralluogo dei Carabinieri del NOE con il personale dell’ARPAC, ma era anche mal funzionante. Tanto basta ai fini dell’integrazione del reato contestato al capo a).
 
Quanto al terzo motivo specificamente incentrato sul reato del capo b) e sulla posizione della parte civile, il Tribunale ha reso ampia motivazione sul fatto che le molestie olfattive erano state riportate da tutti i testi e che in particolare la parte civile aveva dedotto che aveva costruito il suo stabilimento di produzione dolciaria nel 2008 e che nel 2011 era arrivata la Ecotransider che aveva creato molteplici disagi alla sua attività, non solo per i fastidi legati alle esalazione maleodoranti, ma più in generale rispetto all’insalubrità degli ambienti in cui i circa cento dipendenti erano costretti a lavorare. Peraltro, lo stesso imputato aveva mostrato piena consapevolezza del problema, tant’era vero che aveva provveduto all’acquisto dello scrubber ed a chiedere l’autorizzazione alla Regione, salvo poi consentirne (o non vietarne l’uso) prima di ottenere il provvedimento amministrativo. In questo contesto andava letto anche l’intervento del Sindaco del Comune di Gricignano d’Aversa che s’era impegnato a risolvere il problema in campagna elettorale.
 
L’imputato lamenta il fatto che il Sindaco aveva citato uno studio commissionato alla Seconda Università di Napoli che aveva accertato che i miasmi provenivano dalla Ecotransider che non aveva fatto ingresso nel processo e su cui non v’era stato contraddittorio. In realtà tale doglianza è generica a fronte di plurime testimonianze sulla persistenza dei cattivi odori oltre la normale tollerabilità (su tale nozione, si veda tra le ultime Cass., Sez. 3, n. 14467 del 22/11/2016, Venturin e altro, Rv 269326).
 
Con riferimento al quarto motivo, va osservato che il Giudice, a verbale, ha motivatamente respinto l’istanza di rinvio per il concomitante impegno professionale del difensore perché questi non aveva specificato le ragioni per le quali non aveva potuto nominare dei sostituti processuali nel presente procedimento o in quello davanti al Tribunale di sorveglianza di Campobasso. Ad avviso del difensore, la sua istanza era stata congruamente motivata con la specificazione di non potersi avvalere di sostituti processuali.
 
Ritiene il Collegio, invece, che la decisione presa sia in linea con la decisione a Sezioni Unite n. 4909 del 18/12/2014, Torchio, Rv 262913, secondo cui l’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce
legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: 
a) prospetti l’impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l’assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato; d) rappresenti l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio. Questi requisiti devono essere assolti con massimo rigore e scrupolo, ciò che non è stato nella specie perché il difensore non ha prospettato la valutazione comparativa in concreto della maggiore delicatezza del procedimento al Tribunale di Campobasso rispetto a quello in esame e l’impossibilità assoluta di avvalersi di un sostituto o in questo o nell’altro processo. Peraltro, non può non rilevarsi che il Giudice si è fatto carico del problema e, nel motivare il rigetto dell’istanza ex art. 507 cod. proc. pen. per risentire i due testi escussi all’udienza a cui il difensore  era stato assente, ha precisato che i due operanti avevano riferito in merito alle medesime circostanze del funzionario dell’ARPAC e che il difensore non aveva indicato su quali ulteriori circostanze avrebbe dovuto vertere il nuovo esame dei testi, la cui escussione non era quindi considerata assolutamente necessaria ai fini del decidere.
 
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che si liquidano come da dispositivo, alla stregua delle risultanze di causa. 
 
P.Q.M.
 
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile Acquaviva Pierluigi che liquida in euro tremilacinquecento, oltre spese generali ed accessori di legge.
 
Così deciso, il 31 gennaio 2019

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