Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali, Danno ambientale, Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 35312 | Data di udienza: 19 Maggio 2016

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – RISARCIMENTO DANNO AMBIENTALE –   Reati urbanistici e paesaggistici – Individuazione della persona offesa dal reato – Enti territoriali – Legittimazione a proporre opposizione all’archiviazione e ricorso per cassazione – Interesse diffuso dei privati all’osservanza delle norme – Danno patrimoniale – Veste di persona offesa quale componente necessaria – Poteri e limiti.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 23 Agosto 2016
Numero: 35312
Data di udienza: 19 Maggio 2016
Presidente: Fiale
Estensore: Andreazza


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – RISARCIMENTO DANNO AMBIENTALE –   Reati urbanistici e paesaggistici – Individuazione della persona offesa dal reato – Enti territoriali – Legittimazione a proporre opposizione all’archiviazione e ricorso per cassazione – Interesse diffuso dei privati all’osservanza delle norme – Danno patrimoniale – Veste di persona offesa quale componente necessaria – Poteri e limiti.



Massima

 


CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 23/08/2016 (ud. 19/05/2016) Sentenza n.35312 



DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – DANNO AMBIENTALE – RISARCIMENTO DEL DANNO –  Reati urbanistici e paesaggistici – Individuazione della persona offesa dal reato – Enti territoriali – Legittimazione a proporre opposizione all’archiviazione e ricorso per cassazione – Interesse diffuso dei privati all’osservanza delle norme – Danno patrimoniale – Veste di persona offesa quale componente necessaria – Poteri e limiti.
 
 
In tema di reati urbanistici e paesaggistici, il bene specifico tutelato dalle norme che sanzionano le violazioni in questione deve essere individuato nel territorio il cui assetto urbanistico, o nei reati ambientali paesaggistico, viene ad essere pregiudicato dall’intervento abusivo, da ciò derivando che persone offese dei detti reati sono anzitutto gli enti nella cui sfera detti beni vanno ricondotti. Di contro, ai privati può fare capo unicamente l’interesse diffuso all’osservanza delle norme urbanistiche sì che, se pure agli stessi possa riconoscersi un danno patrimoniale laddove la realizzazione dell’abuso edilizio violi le norme che impongono limiti al diritto di proprietà, nonché quelle che stabiliscono distanze, volumetria ed altezza delle costruzioni, previste dal codice civile e dai piani regolatori, continua tuttavia, a difettare in essi la veste di persona offesa quale componente necessaria, per la legittimazione a proporre opposizione all’archiviazione e, simmetricamente, ricorso per cassazione avverso conseguenti provvedimenti.
 
 
(dich. inamm. il ricorso avverso l’ordinanza del G.i.p. del TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA in data 30/10/2015) Pres. FIALE, Rel. ANDREAZZA, Ric. Celotto
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 23/08/2016 (ud. 19/05/2016) Sentenza n.35312

SENTENZA

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 23/08/2016 (ud. 19/05/2016) Sentenza n.35312 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
Sul ricorso proposto da Celotto Carmela, n. a Castellamare di Stabia il 02/02/1928;
avverso la ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Torre Annunziata in data 30/10/2015;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale L. Orsi, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio;
 
RITENUTO IN FATTO
 
3. Il ricorso è inammissibile.
 
Legittimata a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione è, secondo quanto previsto dall’art. 410 c.p.p., la persona offesa dal reato; ne consegue che il privato, il quale assuma di essere danneggiato dal reato, non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione (tra le altre, Sez. 6, n. 8996 del 26/02/2015, p.o. e Napoleone, Rv. 262460; Sez. 6, n. 47661 del 03/12/2012, p.o. in proc. Lorenzetti e altro, Rv. 253990).
 
Ciò posto, va allora puntualizzato, quanto ai reati urbanistici e paesaggistici, che il bene specifico tutelato dalle norme che sanzionano le violazioni in questione deve essere individuato nel territorio il cui assetto urbanistico o, nei reati ambientali, paesaggistico, viene ad essere pregiudicato dall’intervento abusivo, da ciò derivando che persone offese dei detti reati sono anzitutto gli enti nella cui sfera detti beni vanno ricondotti (cfr., con riguardo ai reati edilizi, Sez. 3, n.29667 del 14/06/2002, Arrostuto, Rv. 222116; vedi anche Sez, 3, n. 26121 del 12/04/2005, Rosato, Rv. 231952). Di contro, ai privati può fare capo unicamente l’interesse diffuso all’osservanza delle norme urbanistiche sì che, se pure agli stessi possa riconoscersi un danno patrimoniale laddove la realizzazione dell’abuso edilizio violi le norme che impongono limiti al diritto di proprietà, nonché quelle che stabiliscono distanze, volumetria ed altezza delle costruzioni, previste dal codice civile e dai piani regolatori (cfr., con riguardo a quest’ultimo punto, Sez. 3, n. 21222 del 04/04/2008, Chianese, Rv. 240044), continua, tuttavia, a difettare in essi la veste di persona offesa quale componente necessaria, per la legittimazione, come già detto, a proporre opposizione all’archiviazione e, simmetricamente, ricorso per cassazione avverso conseguenti provvedimenti.
 
Ora, nella specie, il ricorrente, a fronte dei reati contestati ad Aprea di cui agli artt. 44 e 181 citt. appare implicitamente fondare il proprio titolo di legittimazione su un danno provocatole dalla condotta di Aprea giacché inosservante delle prescrizioni cui avrebbero dovuto essere assoggettati i lavori finalizzati all’ottenimento del collaudo dell’impianto in questione.
 
Sicché, in definitiva, attesa la mancanza di veste di persona offesa in capo alla ricorrente, il ricorso va dichiarato inammissibile.
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di denaro di euro 1.500 in favore della cassa delle ammende.
 
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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