Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti
Numero: 3430 | Data di udienza: 4 Luglio 2012
* RIFIUTI – Discarica abusiva – Elemento soggettivo del reato – Gestione di una discarica di rifiuti senza autorizzazione – Condotta omissiva e/o colposa – Artt. 110 cod. pen, e 256 del D. L.vo 152/06.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 23 Gennaio 2013
Numero: 3430
Data di udienza: 4 Luglio 2012
Presidente: Mannino
Estensore: Grillo
Premassima
* RIFIUTI – Discarica abusiva – Elemento soggettivo del reato – Gestione di una discarica di rifiuti senza autorizzazione – Condotta omissiva e/o colposa – Artt. 110 cod. pen, e 256 del D. L.vo 152/06.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 23 Gennaio 2013 (Ud. 4/07/2012) Sentenza n. 3430
RIFIUTI – Discarica abusiva – Elemento soggettivo del reato – Gestione di una discarica di rifiuti senza autorizzazione – Condotta omissiva e/o colposa – Artt. 110 cod. pen, e 256 del D. L.vo 152/06.
Ai fini della configurabilità del reato di gestione abusiva di una discarica è sufficiente la colpa, consistente in una negligente condotta omissiva, ovvero il non aver verificato le condizioni del luogo di deposito dei rifiuti (Cass. Sez. 3^ 11.3.2008 n. 18364, Giordano ed altro).
(conferma sentenza n. 10283/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 08/02/2011) Pres. Mannino, Est. Grillo, Ric. Chianese
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 23 Gennaio 2013 (Ud. 4/07/2012) Sentenza n. 3430SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA Dl CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAVERIO FELICE MANNINO – Presidente
Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI – Consigliere
Dott. MARIO GENTILE – Consigliere
Dott. RENATO GRILLO – Consigliere Rel.
Dott. ELISABETTA ROSI – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da CHIANESE GENNARO N. IL 08/11/1968
avverso la sentenza n. 10283/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 08/02/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/07/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Pietro Gaeta che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.1 Con sentenza dell’8 febbraio 2011, la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sezione distaccata di Aversa – pronunciata il 10 giugno 2009 con la quale CHIANESE Gennaro, imputato per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen, e 256 del D. L.vo 152/06 (gestione di una discarica di rifiuti senza autorizzazione), era stato condannato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di anno uno e mesi quattro di arresto ed € 6.000,00 di ammenda.
1.2 Osservava la Corte di Appello che l’area sulla quale risultava – sulla base di articolate indagini di P.G. – attivata una discarica (area situata nel Comune di Villa Literno), era stata ceduta dal proprietario CHIANESE Gennaro era legale rappresentante. Come ricordato dalla Corte territoriale, tale discarica operava a cielo aperto e al suo interno stazionavano rifiuti di ogni genere, pericolosi e non. La Corte dopo aver richiamato le argomentazioni del primo giudice, condividendole, ribadiva che il CHIANESE doveva rispondere del reato ascrittogli in concorso con tale CANTELLI Giuseppe (socio della GREEN GARDEN) a titolo di colpa disattendendo la tesi difensiva secondo la quale il CHIANESE andava esente da responsabilità essendo stata affidata al solo CANTELLI la gestione della società, senza peraltro, che tale dato fosse stato riscontrato.
1.3 Ricorre avverso la detta sentenza l’imputato personalmente deducendo con unico motivo nullità della sentenza impugnata per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e illogicità manifesta della motivazione: lamenta, in particolare, il ricorrente che la Corte territoriale in modo errato ed illogico aveva ritenuto il ruolo partecipativo attivo del CHIANESE nella condotta di interramento di rifiuti pericolosi, a dispetto dei dati processuali che smentivano tale assunto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato, pertanto, inammissibile. Oltre che sostanzialmente generico nella misura in cui il ricorrente si duole di una errata qualificazione della propria condotta derivata da un’altrettanta erronea valutazione del proprio ruolo all’interno della società, senza tuttavia addurre alcun dato a conforto di tale tesi, in ogni caso la censura non tiene conto del dato – correttamente evidenziato dalla Corte territoriale – relativo all’elemento soggettivo del reato richiesto dalla fattispecie.
2. Premesso come regola generale che nei reati contravvenzionali anche la colpa vale ad integrare il reato sotto l’aspetto dell’elemento soggettivo, con riguardo alla fattispecie in esame questa Corte ha già avuto modo di precisare che ai fini della configurabilità del reato di gestione abusiva di una discarica è sufficiente la colpa, consistente in una negligente condotta omissiva, ovvero il non aver verificato le condizioni del luogo di deposito dei rifiuti (Cass. Sez. 3^ 11.3.2008 n. 18364, Giordano ed altro, Rv. 240034). La Corte territoriale, aderendo a tale orientamento, ha sottolineato in modo corretto e soprattutto congruo con i dati processuali esaminati, il contegno omissivo – in termini di necessaria diligenza – mantenuto dal CHIANESE, sottolineando come la circostanza dell’asserito affidamento ad altri (il CANTELLI, socio della ditta) della gestione non esonerasse affatto il CHIANESE dall’obbligo di vigilanza soprattutto in relazione alle dimensioni dell’area ed alla tipologia, davvero eterogenea, dei rifiuti ivi esistenti. Lungi, quindi, dal dover individuare un ruolo attivo (che il ricorrente verosimilmente identifica con una gestione in concreto della attività di gestione della discarica) la Corte territoriale si è soffermata proprio sugli obblighi di vigilanza incombenti sul CHIANESE non solo quale contitolare della società, ma soprattutto quale amministratore e legale rappresentante (cariche non contestate dal ricorrente che si è limitato a riaffermare l’assenza di qualsivoglia ruolo attivo nella vicenda).
5. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento della somma – ritenuta congrua – di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, trovandosi in colpa il ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 4 luglio 2012