Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 41310 | Data di udienza: 14 Aprile 2012

* DIRITTO URBANISTICO – Movimentazione terra – Rilevanti trasformazioni del territorio – Permesso di costruire – Necessità – Spostamenti insignificanti di terra – Esclusione – Art. 44 D.P.R. lett. a) e b) D.P.R. n. 380/01 DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Inammissibilità del ricorso – Manifesta infondatezza dei motivi – Cause di non punibilità – Preclusione – Termine prescrizionale – Computo – Art. 129 c.p.p.. 


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 23 Ottobre 2012
Numero: 41310
Data di udienza: 14 Aprile 2012
Presidente: Squassoni
Estensore: Grillo


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – Movimentazione terra – Rilevanti trasformazioni del territorio – Permesso di costruire – Necessità – Spostamenti insignificanti di terra – Esclusione – Art. 44 D.P.R. lett. a) e b) D.P.R. n. 380/01 DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Inammissibilità del ricorso – Manifesta infondatezza dei motivi – Cause di non punibilità – Preclusione – Termine prescrizionale – Computo – Art. 129 c.p.p.. 



Massima

 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 23 Ottobre 2012 (Ud. 17/04/2012), Sentenza n. 41310

DIRITTO URBANISTICO – Movimentazione terra – Rilevanti trasformazioni del territorio – Permesso di costruire – Necessità – Spostamenti insignificanti di terra – Esclusione – Art. 44 D.P.R. lett. a) e b) D.P.R. n. 380/01.
 
Le opere di movimentazione terra, laddove di una certa entità (come profondità degli scavi; quantità delle terre movimentate; trasformazione del terreno per usi non agricoli) implicano rilevanti trasformazioni del territorio, come tali necessitanti del preventivo rilascio del permesso di costruire, non essendo sufficiente la mera denuncia di inizio attività. Solo per spostamenti insignificanti sotto il profilo dell’insediamento non è necessario alcun titolo abilitativo (Cass. Sez. 3″ 5.3.2008 n. 14243; Cass. Sez. 3^ 2.12.2008 n. 8064; cass. Sez. 3″ 27.1.2004 n. 6930).
 
(riforma sentenza n. 1582/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 31/10/2011) Pres. Squassoni, Est. Grillo, Ric. Cola
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Inammissibilità del ricorso – Manifesta infondatezza dei motivi – Cause di non punibilità – Preclusione – Termine prescrizionale – Computo – Art. 129 c.p.p..
 
Nel caso di maturazione del termine prescrizionale successivamente alla sentenza impugnata, è solo l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi a precludere la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p., non potendo considerarsi formato un valido rapporto di impugnazione (Cass. SS. UU 22.11.2000 n. 32; Cass. Sez. 2^ 20.11.2003 n. 47383; Cass. Sez. 4^ 20.1.2004 n. 18641).
 
(riforma sentenza n. 1582/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 31/10/2011) Pres. Squassoni, Est. Grillo, Ric. Cola

 


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 23 Ottobre 2012 (Ud. 17/04/2012), Sentenza n. 41310

SENTENZA

 

 

 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
 
 
Composta dagli 111.mi Sigg.ri Magistrati:
 
 
Dott. CLAUDIA SQUASSONI – Presidente
Dott. ALDO FIALE – Consigliere
Dott. RENATO GRILLO – Consigliere Rel.
Dott. GUICLA MULLIRI – Consigliere  
Dott. LUCA RAMACCI – Consigliere
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da COLA FRANCO N. IL 06/12/1939
avverso la sentenza n. 1582/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 31/10/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/04/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO
Udito il Procuratore Gen9ale in persona del Dott. Enrico Delehaye che ha concluso per l’inammissibilità
 
RITENUTO IN FATTO
 
1.1 Con sentenza del 29 ottobre 2009 il Tribunale di Pisa dichiarava COLA Franco colpevole del reato di cui all’art. 44 D.P.R. lett. a) e b) del D.P.R. 380/01 [Fatto accertato in Vecchiano il 3 e 24 aprile 2007] e lo condannava, ritenuta la continuazione, alla pena, sospesa condizionalmente, di tre mesi di arresto ed € 10.000,00 di ammenda.
 
1.2 Investita del gravame proposto dall’imputato, la Corte di Appello di Firenze confermava con sentenza del 31 ottobre 2011 la decisione di cui sopra, avverso la quale COLA Franco propone – a mezzo del proprio difensore fiduciario – ricorso deducendo, con unico motivo, nullità della sentenza per manifesta contraddittorietà della motivazione e travisamento del fatto, per avere il giudice territoriale ritenuto la responsabilità per la realizzazione di alcuni lavori (strada in terra battuta) per i quali era stato ritenuto necessario il permesso di costruire, laddove sarebbe stata sufficiente una D.I.A. La difesa censurava la decisione impugnata per vizio di illogicità manifesta anche nella parte in cui aveva confermato il giudizio di colpevolezza per la inottemperanza dell’ordine di sospensione dei lavori, laddove i lavori in corso alla data del 24 aprile 2007 non erano compresi tra quelli oggetto dell’ordinanza di sospensione emessa dal Comune interessato.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il ricorso è fondato nei termini di cui appresso. Va premesso che al COLA veniva fatto carico, nella sua qualità di proprietario del terreno, di avere realizzato opere di movimentazione della terra con rimodellamento di una porzione di terreno e realizzazione di un percorso in terra battuta, con conseguente trasformazione permanente del suolo, senza il permesso di costruire.
 
Nella medesima imputazione gli veniva fatto anche carico di non avere ottemperato all’ordine di sospensione dei lavori impartito con ordinanza comunale del 4 aprile 2007, proseguendo nella realizzazione delle opere nonostante la notifica della detta ordinanza di sospensione.
 
2. Con riguardo a quest’ultima contestazione la censura mossa dal ricorrente è fondata per avere la Corte territoriale travisato il contenuto dell’ordinanza di sospensione dei lavori che imponeva al COLA di non effettuare più quei lavori consistenti nella realizzazione di movimenti terra, ma non certo il divieto di effettuare quei lavori per i quali era stata effettuata la D.I.A.; deve quindi considerarsi affetta dal vizio motivazionale denunciato la parte della sentenza nella quale si afferma che che non era vero che l’ordinanza “riguardasse alcuni lavori e non altri” perché “è scritto a chiare lettere nel provvedimento che si ordina l’immediata sospensione dei lavori in corso di esecuzione senza alcuna ulteriore specificazione”. Tale affermazione infatti contrasta con quella parte iniziale della sentenza nella quale si dà per certo che la sospensione dei lavori si era resa necessaria per avere notato i verbalizzanti una ruspa all’opera su quel tratto di terreno dal quale era stata ricavata una strada in terra battuta non assentite. 
 
Ne deriva che l’inottemperanza dell’ordine di sospensione nei termini in cui è stata contestata all’odierno ricorrente in realtà non sussisteva nella sua materialità in quanto altri lavori che avevano formato oggetto della D.I.A. e che erano pure in corso al momento del primo sopralluogo potevano essere legittimamente eseguiti.
 
3. E’, invece, infondata la censura mossa dal ricorrente con riguardo a quella parte della sentenza nella quale è stato ribadito dalla Corte di Appello che opere di movimentazione terra necessitassero di apposito permesso di costruire.
 
L’orientamento assolutamente consolidato di questa Corte è nel senso di ritenere che operazioni di tal fatta laddove di una certa entità (come profondità degli scavi; quantità delle terre movimentate; trasformazione del terreno per usi non agricoli) implicano rilevanti trasformazioni del territorio, come tali necessitanti del preventivo rilascio del permesso di costruire, non essendo sufficiente la mera denuncia di inizio attività: solo per spostamenti insignificanti sotto il profilo dell’insediamento non è necessario alcun titolo abilitativo (tra le tante, Cass. Sez. 3″ 5.3.2008 n. 14243; Cass. Sez. 3^ 2.12.2008 n. 8064; cass. Sez. 3″ 27.1.2004 n. 6930). 
 
Per quanto è dato evincere dal testo della sentenza impugnata l’entità degli scavi (indicati in termini di 5 mt. di dislivello rispetto alla quota preesistente) e la quantità di terra movimentata (notevole vista la realizzazione oltre che di terrazzamenti anche di una pista in terra battuta lunga mt. 15 e larga mt. 2) sono state a ragioni ritenute dalla Corte fiorentina trasformazioni significative del territorio, come tali abbisognevoli di apposito permesso.
 
4. Tuttavia alla data odierna è certamente maturato il termine di prescrizione pari ad anni cinque comprensivo della proroga, dovendosi avere riferimento, ai fini del tempo di ultimazione delle opere quello del 4 aprile 2007, data nella quale vennero riscontrati i lavori abusivi. La data del 24 aprile 2007 come data di prosecuzione dei lavori non può, infatti, essere presa in considerazione ai fini del calcolo del momento consumativo del reato ipotizzato, in quanto i lavori ulteriori, rispetto a quelli già assentiti, che avevano indotto gli organi comunali ad intervenire e disporre il sequestro, in realtà erano lavori assolutamente legittimi in quanto ricompresi in quella che aveva consentito al COLA di iniziare lavori di recinzione della casa e di accesso ad essa.
 
5. Stante, allora, la non manifesta infondatezza del ricorso, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato. Vale, sul punto, il principio affermato dalle SS.UU. di questa Corte secondo il quale, nel caso di maturazione del termine prescrizionale successivamente alla sentenza impugnata, è solo l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi a precludere la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p, non potendo considerarsi formato un valido rapporto di impugnazione (Cass SS. UU 22.11.2000 n. 32; Cass. Sez. 2^ 20.11.2003 n. 47383; Cass. Sez. 4^ 20.1.2004 n. 18641).
 
P.Q.M.
 
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla mancata ottemperanza dell’ordinanza doi sospensione dei lavori perché il fatto non sussiste e relativamente al residuo reato perché estinto per prescrizione.
 
Così deciso in Roma 17 aprile 2012.
 

 

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