Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Diritto processuale penale,
Rifiuti
Numero: 3594 |
Data di udienza: 25 Settembre 2018
RIFIUTI – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata – Smaltimento non autorizzato – Sequestro sostenuto da elementi indiziari – Esatta tipizzazione dei rifiuti ininfluente per confermare il fumus commissi delicti – Fattispecie: autista spurgatore professionale – Art. 256 d.lgs n.152/2006 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ordinanze in materia di sequestro preventivo – Requisiti minimi – Limiti al ricorso per cassazione.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 24 Gennaio 2019
Numero: 3594
Data di udienza: 25 Settembre 2018
Presidente: LAPALORCIA
Estensore: ANDREAZZA
Premassima
RIFIUTI – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata – Smaltimento non autorizzato – Sequestro sostenuto da elementi indiziari – Esatta tipizzazione dei rifiuti ininfluente per confermare il fumus commissi delicti – Fattispecie: autista spurgatore professionale – Art. 256 d.lgs n.152/2006 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ordinanze in materia di sequestro preventivo – Requisiti minimi – Limiti al ricorso per cassazione.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 24/01/2019 (Ud. 25/09/2018), Sentenza n.3594
RIFIUTI – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata – Smaltimento non autorizzato – Sequestro sostenuto da elementi indiziari – Esatta tipizzazione dei rifiuti ininfluente per confermare il fumus commissi delicti – Fattispecie: autista spurgatore professionale – Art. 256 d.lgs n.152/2006.
In materia di rifiuti, costituiscono elementi indicativi idonei a sostenere l’addebito di smaltimento di rifiuti senza autorizzazione con relativo sequestro preventivo del terreno, ai sensi delll’art. 256 del D.L.vo 152/2006, gli odori malsani, il colore del terreno, l’attività dell’indagato e/o del proprietario del terreno, avallando i presupposti del fumus commissi delicti.
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ordinanze in materia di sequestro preventivo – Requisiti minimi – Limiti al ricorso per cassazione.
Il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo è consentito solo per violazione di legge, sicché le censure sollevate in punto di motivazione del provvedimento impugnato sono ammissibili solo allorquando la stessa sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l’"iter" logico seguito dal giudice.
(dich. inammissibile il ricorso avverso ordinanza del 08/05/2018 – TRIB. LIBERTA’ di FOGGIA) Pres. LAPALORCIA, Rel. ANDREAZZA, Ric. Monaco
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 24/01/2019 (Ud. 25/09/2018), Sentenza n.3594
SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 24/01/2019 (Ud. 25/09/2018), Sentenza n.3594
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da MONACO;
avverso l’ordinanza del 08/05/2018 del TRIB. LIBERTA’ di FOGGIA;
udita la relazione svolta dal Consigliere GASTONE ANDREAZZA;
lette/sentite le conclusioni del PG FELICETTA MARINELLI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Foggia, con ordinanza del 08/05/2018, ha rigettato la richiesta di riesame avanzata da Monaco Vincenzo Carmine avverso l’ordinanza del G.i.p. dello stesso Tribunale di convalida di sequestro di terreno di sua proprietà in relazione al reato di cui all’art. 256, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006.
2. Ha proposto ricorso per cassazione Monaco lamentando, con un unico motivo, la violazione degli artt. 256, comma 1, del d. lgs. n. 152 del 2006, 125 comma 3, 321, 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen..
Lamenta in particolare avere il Tribunale erroneamente ritenuto sussistente il fumus commissi delicti pur in mancanza di alcun elemento che possa ricondurre gli odori malsani, oggetto delle denunce attivate da privati al terreno di Monaco e attesa la assenza di alcun significato da attribuire alla colorazione del terreno oggetto di sequestro. Sicché, il "possibile sversamento" di rifiuti non sarebbe altro che una mera intuizione investigativa.
L’assenza del fumus si rifletterebbe inoltre sulla qualificazione giuridica dei fatti atteso che l’evidente carenza probatoria relativa alla tipizzazione e qualificazione dei "presunti" rifiuti sversati non consentirebbe di potere dirimere la questione sottesa anche in termini di discrimine tra la corrispondente fattispecie penale e quella amministrativa.
3. Il ricorso è inammissibile.
Va rammentato che il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo è consentito solo per violazione di legge, sicché le censure sollevate in punto di motivazione del provvedimento impugnato sono ammissibili solo allorquando la stessa sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l’"iter" logico seguito dal giudice (tra le tante, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893).
Nella specie la motivazione resa dal del provvedimento in ordine agli elementi indicativi del fumus commissi delicti, unico profilo censurato in ricorso, è tutt’altro che apparente: il Tribunale ha dato conto della idoneità degli elementi rappresentati dal G.i.p., ovvero, segnatamente, gli odori malsani, il colore del terreno e l’attività dell’indagato di autista spurgatore della S.E.T. Servizi Ecologia e Trasporti, a sostenere l’addebito di smaltimento di rifiuti senza autorizzazione nel terreno in sequestro, senza che peraltro, attesa la fase del procedimento, possa pretendersi già sin d’ora, una esatta tipizzazione dei rifiuti stessi.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25 settembre 2018