Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 9126 | Data di udienza: 16 Novembre 2016

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Opere edilizie in zone sismiche – Natura precaria o permanente dell’intervento – Ambito di applicazione della disciplina antisismica – Sicurezza e pubblica incolumità – Controllo preventivo da parte della pubblica amministrazione – Artt. 83, 93, 94 e 95 D.P.R. 380/2001.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 24 Febbraio 2017
Numero: 9126
Data di udienza: 16 Novembre 2016
Presidente: AMOROSO
Estensore: MACRI'


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Opere edilizie in zone sismiche – Natura precaria o permanente dell’intervento – Ambito di applicazione della disciplina antisismica – Sicurezza e pubblica incolumità – Controllo preventivo da parte della pubblica amministrazione – Artt. 83, 93, 94 e 95 D.P.R. 380/2001.



Massima

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 24/02/2017 (Ud. 16/11/2016), Sentenza n.9126

 
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Opere edilizie in zone sismiche – Natura precaria o permanente dell’intervento – Ambito di applicazione della disciplina antisismica – Sicurezza e pubblica incolumità – Controllo preventivo da parte della pubblica amministrazione – Artt. 83, 93, 94 e 95 D.P.R. 380/2001.
 
La speciale disciplina antisismica si applica a tutte le costruzioni, la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, realizzate in zone delle quali sia dichiarata la sismicità, a prescindere dai materiali e dalle relative strutture (Sez. 3, n. 48950 del 04/11/2015 ud, dep. 11/12/2015, Baio e sentenze ivi citate, nonché Sez. 3, n. 48005, del 17/09/2014 ud, dep. 20/11/2014, in un caso di chiusura di verande con mattoni forati secondo la disciplina della Regione Sicilia), nonché dalla natura precaria o permanente dell’intervento, attesa la natura formale dei relativi reati ed il fine di consentire il controllo preventivo da parte della pubblica amministrazione di tutte le costruzioni realizzate in zone sismiche (si vedano per i riferimenti ai precedenti la citata Sez. 3, n. 48950/15). 

(Annulla senza rinvio sentenza del 10/6/2015 TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO) Pres. AMOROSO, Rel. MACRÌ, Ric. Aliberti ed altro

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 24/02/2017 (Ud. 16/11/2016), Sentenza n.9126

SENTENZA

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 24/02/2017 (Ud. 16/11/2016), Sentenza n.9126

 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE 
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis 
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
sul ricorso proposto da Aliberti Giuseppa, nata a Barcellona Pozzo di Gotto, il 24/7/1975, ed Aliberti Salvatore, nato a Barcellona Pozzo di Gotto, il 6/11/1977, avverso la sentenza in data 10.6.2015 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì;
 
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Paola Filippi, che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio; udito per gli imputati l’avv. Colosi Angelo, sostituto processuale dell’avv. Autru Ryolo Tommaso, che ha depositato anche memoria, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 10.6.2015 ha condannato gli Aliberti Giuseppa ed Aliberti Salvatore alla pena di € 250,00 di ammenda ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali, ha ordinato la demolizione di quanto abusivamente realizzato e revocato i decreti penali di condanna opposti, per il reato di cui agli art. 110 c.p., 93, 94 e 95 D.P.R. 380/2001 perché in concorso anche con il germano Paolo (processato separatamente e assolto) avevano realizzato, attorno all’immobile di proprietà, una recinzione di mq 1282, in zona sismica ed in assenza del necessario preavviso e della preventiva autorizzazione del Genio civile, in Terme Vigliatore, nel dicembre 2011. 
 
2. Con il primo motivo di ricorso, lamentano la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., in relazione alla disposizione di servizio n. 235 del 26.8.2008 emessa dal Genio civile di Messina nonché agli art. 93, 94 e 95 DPR 380/01, perché la predetta disposizione escludeva l’autorizzazione dell’Ufficio per la realizzazione di muri di semplice recinzione in forati e cordolo di fondazione in cemento armato di altezza non superiore a 3 metri, mentre il Giudicante aveva ritenuto integrata la violazione perché sul cordolo di cemento armato gli imputati avevano apposto dei blocchi di calcestruzzo e non dei mattoni forati. Precisano che il termine “forati” non deve e non può essere inteso come sinonimo di “mattone forato”, ma come termine generico indicante qualsiasi blocco di costruzione che al suo interno sia cavo e privo di armatura. Affermano che la ratio della disposizione risiede nel fatto che il muro di recinzione non ha funzione di contenimento e sostegno di altre strutture e perciò non abbisogna di armatura.
 
Con il secondo motivo di ricorso, deducono la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ed errata valutazione della prova. Nel corso dell’istruttoria dibattimentale l’unico contributo tecnico era stata la deposizione testimoniale del loro consulente di parte, il quale, sentito all’udienza del 5.5.2015, aveva chiaramente affermato che per la realizzazione dell’opera non era necessaria né la preventiva comunicazione al Genio civile né alcun altra autorizzazione, rientrando l’opera realizzata tra quelle elencate dalla disposizione n. 235 del 26.8. 2008. Precisano inoltre che non erano mai state verificate né le dimensioni né la consistenza né il peso dei blocchi di calcestruzzo né il loro maggior carico rispetto all’utilizzo di altro materiale e che dall’istruttoria non erano emersi elementi divergenti dalle dichiarazioni del predetto Consulente.
 
Con successiva memoria depositano la sentenza di primo grado favorevole al coimputato Aliberti Paolo sul medesimo punto.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
3. Il ricorso è fondato.
 
E’ corretta e condivisibile la deduzione dei ricorrenti secondo cui “forati” è termine generico che si riferisce al fatto che l’elemento utilizzato per la costruzione sia vuoto e non al tipo di materiale. Del resto lo stesso termine “mattone”, dal punto di vista tecnico, è generico e si tipizza per il materiale usato per la sua realizzazione, tra cui la terra, il calcestruzzo, il gesso etc..
 
Il Giudice di prime cure, senza censurare il contenuto della disposizione del Genio civile, dopo aver accertato che il muro era stato realizzato con blocchi di calcestruzzo al di sopra del cordolo in cemento armato, ha ritenuto l’illiceità della condotta, perché risultava evidente come ben diverso fosse il carico dell’uno o dell’altro tipo di materiale, con ragionevole spiegazione del diverso tipo di disciplina prevista e con un ‘interpretazione che vista la natura derogatoria della regolamentazione citata, deve essere rigorosa e strettamente aderente al suo tenore letterale.
 
Tale motivazione non convince, perché il termine “mattone” prescinde dal materiale usato mentre il termine “forato” si riferisce esclusivamente alla presenza di fori.
 
L’osservazione sul maggiore o minore carico è del tutto apodittica e prescinde da accertamenti di tipo tecnico-scientifico.
 
Secondo l’orientamento consolidato, la speciale disciplina antisismica si applica a tutte le costruzioni, la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, realizzate in zone delle quali sia dichiarata la sismicità, a prescindere dai materiali e dalle relative strutture (Sez. 3, n. 48950 del 04/11/2015 ud, dep. 11/12/2015, Baio, Rv. 266033 e sentenze ivi citate, nonché Sez. 3, n. 48005, del 17/09/2014 ud, dep. 20/11/2014, Rv 261156, in un caso di chiusura di verande con mattoni forati secondo la disciplina della Regione Sicilia), nonché dalla natura precaria o permanente dell’intervento, attesa la natura formale dei relativi reati ed il fine di consentire il controllo preventivo da parte della pubblica amministrazione di tutte le costruzioni realizzate in zone sismiche (si vedano per i riferimenti ai precedenti la citata Sez. 3, n. 48950/15). La prescrizione dell’Ufficio invocata dai ricorrenti a proprio favore ben può essere sindacata dal giudice penale, sebbene gli imputati abbiano riferito che il muro di recinzione realizzato non aveva funzioni di sostegno né di contenimento, sicché la prescrizione era da considerarsi giustificata. La sentenza impugnata, però, non ha evidenziato alcun elemento che consenta questo sindacato, quale ad esempio la collocazione del muro, la natura del terreno, etc., da cui desumere l’integrazione del presupposto dell’art. 83 D.P.R. 380/01, limitandosi, come detto, ad interpretare arbitrariamente l’espressione usata dall’Ufficio come riferita al solo “mattone forato”, inteso, forse, come “laterizio”. In definitiva, il fatto contestato non sussiste.
 
P.Q.M.
 
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste
 
Così deciso, il 16 novembre 2016.
 

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