Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Diritto processuale penale,
Rifiuti
Numero: 12473 |
Data di udienza: 2 Dicembre 2015
CODICE DELL’AMBIENTE – RIFIUTI – Esercizio dell’attività di gestione dei rifiuti – Noleggio di un veicolo adibito al trasporto di rifiuti pericolosi senza autorizzazione – Sequestro – PROCEDURA PENALE – Richiesta del terzo estraneo al reato e in buona fede di restituzione – Onere della prova – Addebito di negligenza – Iscrizione del soggetto all’Albo e indicazione nell’Albo del singolo veicolo utilizzato – Necessità – Art. 256, c.1, lett.a) d.Lgs. n.152/2006 – Art. 325, c.1, cod. proc. pen..
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 24 Marzo 2016
Numero: 12473
Data di udienza: 2 Dicembre 2015
Presidente: Mannino
Estensore: Andronio
Premassima
CODICE DELL’AMBIENTE – RIFIUTI – Esercizio dell’attività di gestione dei rifiuti – Noleggio di un veicolo adibito al trasporto di rifiuti pericolosi senza autorizzazione – Sequestro – PROCEDURA PENALE – Richiesta del terzo estraneo al reato e in buona fede di restituzione – Onere della prova – Addebito di negligenza – Iscrizione del soggetto all’Albo e indicazione nell’Albo del singolo veicolo utilizzato – Necessità – Art. 256, c.1, lett.a) d.Lgs. n.152/2006 – Art. 325, c.1, cod. proc. pen..
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 24/03/2016 (ud. 02/12/2015) Sentenza n.12473
RIFIUTI – Esercizio dell’attività di gestione dei rifiuti – Noleggio di un veicolo adibito al trasporto di rifiuti pericolosi senza autorizzazione – Sequestro – PROCEDURA PENALE – Richiesta del terzo estraneo al reato e in buona fede di restituzione – Onere della prova – Addebito di negligenza – Iscrizione del soggetto all’Albo e indicazione nell’Albo del singolo veicolo utilizzato – Necessità – Art. 256, c.1, lett.a) d.Lgs. n.152/2006 – Art. 325, c.1, cod. proc. pen..
In tema di sequestro di cose pertinenti al reato che ne renda obbligatoria la successiva confisca, come avviene per il veicolo adoperato per il trasporto di rifiuti pericolosi senza autorizzazione, il terzo che invochi la restituzione delle cose sequestrate qualificandosi come proprietario o titolare di altro diritto reale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa e, in particolare, oltre alla titolarità del diritto vantato, anche l’estraneità al reato e la buona fede, intesa come assenza di condizioni in grado di configurare a suo carico un qualsivoglia addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità dell’uso illecito del bene. Nella specie, ciò che conta ai fini del legittimo esercizio dell’attività di gestione dei rifiuti, ivi compreso il loro trasporto, non è la generica iscrizione del soggetto all’Albo ma l’indicazione nell’Albo stesso del singolo veicolo utilizzato. Deve dunque affermarsi che il soggetto che dà in noleggio un veicolo adibito al trasporto di rifiuti è tenuto e verificare l’esistenza ex ante del titolo abilitativo per l’esercizio di tale attività specificamente riferito al veicolo in questione, perché solo la pronta effettuazione di una tale verifica, con esito positivo, può adeguatamente fondare una sua condizione di buona fede.
(dich. inamm. il ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale di Foggia del 14/09/2015) Pres. MANNINO, Rel. ANDRONIO, Ric. Omitech s.r.l.
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 24/03/2016 (ud. 02/12/2015) Sentenza n.12473
SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 24/03/2016 (ud. 02/12/2015) Sentenza n.12473
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
– sul ricorso proposto da: Liguori Aldo, quale legale rappresentante della Omitech s.r.l.;
– avverso l’ordinanza del Tribunale di Foggia del 14 settembre 2015;
– visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
– udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
– udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Paolo Canevelli, che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. – Con ordinanza del 14 settembre 2015, il Tribunale di Foggia ha rigettato l’appello proposto dall’indagato avverso l’ordinanza del Gip dello stesso Tribunale con cui era stata rigettata la richiesta di dissequestro di un automezzo proposto dal terzo proprietario del veicolo. Il sequestro del mezzo, oltre che di un’area nella quale veniva svolto l’abusivo stoccaggio di rifiuti, era stato disposto d’urgenza dalla polizia giudiziaria, in relazione alla violazione dell’
art. 256, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 152 del 2006.
2. – Avverso l’ordinanza il terzo interessato, legale rappresentante della società proprietaria del veicolo sequestrato, ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo di doglianza, la mancanza di motivazione in relazione alle allegazioni difensive invocate a giustificazione della buona fede del ricorrente. Si premette che la società proprietaria del veicolo esercita regolare attività nella produzione, compravendita, noleggio e manutenzione di automezzi adibiti al trasporto di rifiuti e che il veicolo stesso è dotato di un contenitore ribaltabile per la raccolta di rifiuti ed era stato dato in utilizzazione, in forza di regolare contratto di fornitura di servizi di noleggio automezzi a termine, alla Concordia s.c.a.r.l. società differente da quella presso cui il mezzo era stato rinvenuto. Il ricorrente sostiene di essere stato totalmente all’oscuro dell’avvenuto utilizzo illecito del mezzo, perché riteneva che la società Concordia fosse iscritta all’Albo nazionale dei gestori ambientali e fosse prevista delle autorizzazioni necessarie al trasporto dei rifiuti; e sarebbe stato esclusivo onere di tale ultima società richiedere la registrazione del mezzo prima del suo utilizzo. E la mera circostanza di fatto che l’automezzo fosse stato utilizzato per finalità non consentite dal contratto di noleggio e fosse stato rinvenuto, addirittura, nella materiale disponibilità di una società terza sprovvista delle dovute autorizzazioni per la raccolta il trasporto dei rifiuti non sarebbe sufficiente ad escludere la buona fede del legale rappresentante della società ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è inammissibile, perché proposto al di fuori dei limiti fissati dall’
art. 325, comma 1, cod. proc. pen. Esso è infatti basato su censure che – al di là della loro intestazione formale – non sono sostanzialmente riferite a violazioni di legge, ma a pretesi vizi della motivazione. Le censure sono, inoltre, del tutto generiche, perché nel ricorso non si formulano concreti rilievi circa la conforme valutazione dello stato di fatto operata dal Gip e dal Tribunale, che dovrebbe essere disattesa.
Il ricorrente non contesta che al caso di specie debba applicarsi il principio – costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte – secondo cui, in tema di sequestro di cose pertinenti al reato che ne renda obbligatoria la successiva confisca, come avviene per il veicolo adoperato per il trasporto di rifiuti pericolosi senza autorizzazione, il terzo che invochi la restituzione delle cose sequestrate qualificandosi come proprietario o titolare di altro diritto reale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa e, in particolare, oltre alla titolarità del diritto vantato, anche l’estraneità al reato e la buona fede, intesa come assenza di condizioni in grado di configurare a suo carico un qualsivoglia addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità dell’uso illecito del bene (ex plurimis, sez. 3, 16 gennaio 2015, n. 18515, rv. 263772; sez. 3, 17 gennaio 2013, n. 9579, rv. 254749). Lo stesso ricorrente svolge, però, argomentazioni che, anche in punto di fatto, risultano inidonee ad inficiare il costrutto logico-argomentativo del provvedimento impugnato circa la mancanza di buona fede. La prospettazione difensiva si concentra, in particolare, sulla circostanza che, dalla documentazione prodotta con l’appello, emergeva che, al momento del noleggio, la Società Concordia era iscritta al registro dei gestori ambientali; circostanza che risulta di per sé irrilevante. Ciò che conta, infatti, ai fini del legittimo esercizio dell’attività di gestione dei rifiuti, ivi compreso il loro trasporto, non è la generica iscrizione del soggetto all’Albo ma l’indicazione nell’Albo stesso del singolo veicolo utilizzato. E il ricorrente omette di precisare che il veicolo in questione è stato iscritto all’Albo dei gestori ambientali dalla società Concordia solo il 25 marzo 2015, ovvero in un momento successivo all’accertamento del reato e al conseguente sequestro, in data 4 marzo 2015. Ne deriva che la successiva cessione del veicolo dalla società Concordia alla diversa società che effettivamente lo utilizzava risulta del tutto irrilevante, essendo ampiamente sufficiente ad escludere la buona fede del ricorrente la mancata previa iscrizione del veicolo nell’Albo. Deve dunque affermarsi che il soggetto che dà in noleggio un veicolo adibito al trasporto di rifiuti è tenuto e verificare l’esistenza ex ante del titolo abilitativo per l’esercizio di tale attività specificamente riferito al veicolo in questione, perché solo la pronta effettuazione di una tale verifica, con esito positivo, può adeguatamente fondare una sua condizione di buona fede.
4. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità>>aalla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’
art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2015.