Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 35456 | Data di udienza: 17 Luglio 2016

BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Reati paesaggistici – Immobile abusivo ultimato in area sottoposta a vincolo paesaggistico – Automatismo tra uso del bene ed alterazione dell’ecosistema – Esclusione – Presupposti per il sequestro preventivo – Art. 181, c.1 bis, d. lgs. n. 42/2004 – Art. 734 cod. pen. – DIRITTO URBANISTICO – Manufatti abusivi – Sequestro preventivo delle opere abusive già ultimate – Presupposti – Conseguenze lesive della condotta sul bene protetto perduranti nel tempo – Congrua e puntuale motivazione sul periculum in mora – Necessità – Art. 321 c.p.p.Artt. 44 c.1 lett. c), 64-71, 65-72, 93-95, d.P.R. n.380/2001 – Giurisprudenza.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 24 Agosto 2016
Numero: 35456
Data di udienza: 17 Luglio 2016
Presidente: Fiale
Estensore: Mengoni


Premassima

BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Reati paesaggistici – Immobile abusivo ultimato in area sottoposta a vincolo paesaggistico – Automatismo tra uso del bene ed alterazione dell’ecosistema – Esclusione – Presupposti per il sequestro preventivo – Art. 181, c.1 bis, d. lgs. n. 42/2004 – Art. 734 cod. pen. – DIRITTO URBANISTICO – Manufatti abusivi – Sequestro preventivo delle opere abusive già ultimate – Presupposti – Conseguenze lesive della condotta sul bene protetto perduranti nel tempo – Congrua e puntuale motivazione sul periculum in mora – Necessità – Art. 321 c.p.p.Artt. 44 c.1 lett. c), 64-71, 65-72, 93-95, d.P.R. n.380/2001 – Giurisprudenza.



Massima

 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 24/08/2016 (ud. 17/07/2016) Sentenza n.35456
 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Reati paesaggistici – Immobile abusivo ultimato in area sottoposta a vincolo paesaggistico – Automatismo tra uso del bene ed alterazione dell’ecosistema – Esclusione – Presupposti per il sequestro preventivo – Art. 181, c.1 bis, d. lgs. n. 42/2004 – Art. 734 cod. pen..
 
 
In tema di reati paesaggistici, la sola esistenza di una struttura abusiva ultimata non integra di per sé i requisiti della concretezza ed attualità del pericolo competenti al sequestro preventivo, in assenza di ulteriori elementi idonei a dimostrare che la disponibilità della stessa, da parte del soggetto indagato o di terzi, possa implicare una effettiva lesione dell’ambiente e del paesaggio. Ne consegue, rifiutato ogni automatismo tra uso del bene ed alterazione dell’ecosistema, pertanto il Giudice deve fornire specifica motivazione, in caso di opere ultimate, dell’attualità delle esigenze cautelari.
 
 
 
DIRITTO URBANISTICO – Manufatti abusivi – Sequestro preventivo delle opere abusive già ultimate – Presupposti – Conseguenze lesive della condotta sul bene protetto perduranti nel tempo – Congrua e puntuale motivazione sul periculum in mora – Necessità – Artt. 44 c.1 lett. c), 64-71, 65-72, 93-95, d.P.R. n.380/2001 – Giurisprudenza.
 
In tema di manufatti abusivi, il sequestro preventivo di cosa pertinente al reato è consentito anche nel caso di ipotesi criminosa già perfezionatasi, purché il pericolo della libera disponibilità della cosa stessa – che va accertato dal giudice con adeguata motivazione – presenti i requisiti della concretezza e dell’attualità e le conseguenze del reato, ulteriori rispetto alla sua consumazione, abbiano connotazione di antigiuridicità, consistano nel volontario aggravarsi o protrarsi dell’offesa al bene protetto che sia in rapporto di stretta connessione con la condotta penalmente illecita e possano essere definitivamente rimosse con l’accertamento irrevocabile del reato (Cass. Sez. U., n. 12878 del 29/01/2003, P.M. in proc. Innocenti). Di seguito, ad ulteriore sviluppo di tale indirizzo, è stato quindi rilevato che la possibilità di disporre il sequestro preventivo delle opere abusive già ultimate deve esser riconosciuta allorquando, pur essendo cessata la permanenza, le conseguenze lesive della condotta sul bene protetto possano perdurare nel tempo, ma a condizione che: 1) sussista una prossimità temporale del sequestro rispetto alla realizzazione dell’opera e, conseguentemente, il requisito della attualità e concretezza della misura cautelare reale; 2) sia data una congrua e puntuale motivazione sul periculum in mora sotto il profilo della sussistenza delle conseguenze antigiuridiche ulteriori rispetto alla ultimazione dei lavori, derivanti dall’uso del fabbricato (Sez. 4, n. 2389 del 06/12/2013, P.M. in proc. Gullo; v., altresì, Sez.3, n.6599/12 del 24/11/2011, Susinno; Sez.2, n.17170 del 23/04/2010, De Monaco; Sez.4, n.15821 del 31/01/2007, P.M. in proc. Beve e altro; Sez.3, n.4745/08 del 12/12/2007, Giuliano).
 
 
(Annulla con rinvio ordinanza del 17/3/2016 del TRIBUNALE DEL RIESAME DI SALERNO) Pres. FIALE, Rel. MENGONI, Ric. Forino
 
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 24/08/2016 (ud. 17/07/2016) Sentenza n.35456

SENTENZA

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 24/08/2016 (ud. 17/07/2016) Sentenza n.35456
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
– sul ricorso proposto da Forino Carmine, nato a Scala (Sa) il 29/4/1955;
– avverso l’ordinanza del 17/3/2016 del Tribunale del riesame di Salerno;
– visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
– sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
– lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con ordinanza del 17/3/2016, il Tribunale del riesame di Salerno rigettava il ricorso proposto da Carmine Forino e, per l’effetto, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso il 22/1/2016 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale; allo stesso erano contestati i reati di cui agli artt. 44, comma 1, lett. c), 64-71, 65-72, 93-95, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, 181, comma 1-bis, d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, 734 cod. pen., per aver realizzato – in difetto di titolo urbanistico – opere edilizie in area sottoposta a vincolo. 
 
2. Propone ricorso per cassazione il Forino, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi:
– violazione degli artt. 181, comma 1-bis citato, 321 cod. proc. pen.. Il Tribunale avrebbe confermato il vincolo, in punto di periculum in mora, con motivazione apparente e di mero stile; in particolare, e premesso che la costruzione risulta ultimata (e che gli abusi attengono ad opere interne), non emergerebbe in cosa consisterebbe l’aggravamento delle conseguenze del reato derivanti dall’uso dell’immobile, in rapporto all’ecosistema protetto, rispetto alla compromissione del bene paesaggio già causata nella massima entità dalla consumazione del reato; non risulterebbe, dunque, in quali termini il godimento e la disponibilità della res potrebbero implicare un’effettiva, ulteriore lesione del bene protetto;
– inosservanza e erronea applicazione dell’art. 321 cod. proc. pen.. L’ordinanza avrebbe mantenuto il vincolo sull’intero immobile, così violando il principio di diritto secondo il quale il sequestro non deve esser inutilmente vessatorio, ma limitato alla cosa o parte di cosa effettivamente pertinente al reato.
 
3. Con requisitoria scritta del 12/5/2016, il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza.

CONSIDERATO IN DIRITTO
 
4. Il ricorso – che attiene esclusivamente al pericu/um in mora – risulta fondato.
 
Occorre innanzitutto ribadire che già le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato, proprio in relazione a manufatti abusivi, che il sequestro preventivo di cosa pertinente al reato è consentito anche nel caso di ipotesi criminosa già perfezionatasi, purché il pericolo della libera disponibilità della cosa stessa – che va accertato dal giudice con adeguata motivazione – presenti i requisiti della concretezza e dell’attualità e le conseguenze del reato, ulteriori rispetto alla sua consumazione, abbiano connotazione di antigiuridicità, consistano nel volontario aggravarsi o protrarsi dell’offesa al bene protetto che sia in rapporto di stretta connessione con la condotta penalmente illecita e possano essere definitivamente rimosse con l’accertamento irrevocabile del reato. (Sez. U., n. 12878 del 29/01/2003, P.M. in proc. Innocenti, Rv. 223721). Di seguito, ad ulteriore sviluppo di tale indirizzo, è stato quindi rilevato che la possibilità di disporre il sequestro preventivo delle opere abusive già ultimate deve esser riconosciuta allorquando, pur essendo cessata la permanenza, le conseguenze lesive della condotta sul bene protetto possano perdurare nel tempo, ma a condizione che: 1) sussista una prossimità temporale del sequestro rispetto alla realizzazione dell’opera e, conseguentemente, il requisito della attualità e concretezza della misura cautelare reale; 2) sia data una congrua e puntuale motivazione sul periculum in mora sotto il profilo della sussistenza delle conseguenze antigiuridiche ulteriori rispetto alla ultimazione dei lavori, derivanti dall’uso del fabbricato (Sez. 4, n. 2389 del 06/12/2013, P.M. in proc. Gullo, Rv. 258182; v., altresì, Sez.3, n.6599/12 del 24/11/2011, Susinno, Rv. 252016; Sez.2, n.17170 del 23/04/2010, De Monaco, Rv. 246854; Sez.4, n.15821 del 31/01/2007, P.M. in proc. Beve e altro, Rv. 236601; Sez.3, n.4745/08 del 12/12/2007, Giuliano, Rv. 238783).
 
5. Ciò premesso, questa Corte – anche con riguardo ai reati paesaggistici, oggetto della presente vicenda – ha di recente affermato che la sola esistenza di una struttura abusiva ultimata non integra di per sé i requisiti della concretezza ed attualità del pericolo, in assenza di ulteriori elementi idonei a dimostrare che la disponibilità della stessa, da parte del soggetto indagato o di terzi, possa implicare una effettiva lesione dell’ambiente e del paesaggio (Sez. 3, n. 28233 del 3/3/2016, Menti, non massimata; Sez. 3, n. 48958 del 13/10/2015, Giordano, Rv. 266011).
 
Orbene, ritiene il Collegio che tale indirizzo meriti conferma.
 
Come già sostenuto nelle pronunce da ultimo citate, infatti, non è dato comprendere perché la valutazione dell’attualità delle esigenze, da ancorare in concreto, come appena visto sopra con riguardo agli illeciti urbanistici, una volta ultimate le opere, ad una effettiva lesione del bene giuridico, dovrebbe, in caso di opere realizzate in zona vincolata, e per il solo fatto che, dunque, la lesione attingerebbe anche il profilo paesaggistico, esaurirsi nella sola constatazione di opera insediata in un tale contesto. Né si comprende – qualora il parametro di valutazione sia quello della concreta lesione del bene in rapporto alla avvenuta consumazione della condotta illecita – perché la sola diversa natura del bene (ambientale – paesaggistico in luogo di quello meramente urbanistico) dovrebbe comportare una diversa soluzione rispetto a quella, sostanzialmente incontrastata, adottata da questa Corte con riguardo ai reati edilizi, salva restando, naturalmente, la necessità di verificare in maniera più penetrante la compatibilità dell’uso dell’opera rispetto agli interessi tutelati dal vincolo proprio in ragione del peculiare bene giuridico tutelato (Sez. 3, n.40486 del 27/10/2010, P.M. in proc. Petrina ed altro, Rv. 248701).
 
6. Ne consegue, in adesione all’orientamento sopra richiamato, e rifiutato ogni automatismo tra uso del bene ed alterazione dell’ecosistema (che sembra presiedere alle pronunce orientatesi in senso diverso: tra le altre, Sez. 3, n.5954 del 15/01/2015, Chiacchiaro, Rv.264370; Sez. 3, n. 42363 del 18/09/2013, Colicchio, Rv. 257526; Sez. 3, n. 24539 del 20/03/2013, Chiantone, Rv.255560), che il Giudice deve fornire specifica motivazione, in caso di opere ultimate, dell’attualità delle esigenze cautelari nel senso appena ricordato.
 
7. Applicando dunque tali principi al caso di specie, rileva il Collegio che il Tribunale del riesame non ne ha fatto buon governo. Ed invero, chiamato a pronunciarsi in punto di periculum in mora, l’ordinanza lo ha ravvisato nel sol fatto che l’immobile abusivo si trovasse in area sottoposta a vincolo paesaggistico, non ritenendo necessario al riguardo alcun ulteriore accertamento; sì da affermare che «è irrilevante il fatto dell’ultimazione dell’opera in relazione all’aumento del carico urbanistico, vertendosi in zona paesaggisticamente vincolata», e concludere che «la sola esistenza di una struttura abusiva integra i requisiti della concretezza e attualità del pericolo indipendentemente dall’essere l’edificazione ultimata o meno».
 
Una motivazione, dunque, inidonea a dar conto della sussistenza del periculum nei termini sopra menzionati, sì da imporre l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
 
P.Q.M.
 
Annulla con rinvio l’ordinanza impugnata al Tribunale per il riesame di Salerno.
 
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2016
 
 
 

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