Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Inquinamento acustico Numero: 38901 | Data di udienza: 26 Aprile 2018

INQUINAMENTO ACUSTICO – Immissione rumorose – Dovere d’impedire gli strepiti degli animali a prescindere dal formale titolo di proprietà – Concorso nel reato ex art. 659 cod. pen. – Disturbo del riposo, occupazioni e della pubblica quiete delle persone – Superamento della soglia della normale tollerabilità – Verifica del fenomeno – Conferma del compendio probatorio – Disturbo di un numero indeterminato di persone – Diffusività del rumore – Necessità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 24 Agosto 2018
Numero: 38901
Data di udienza: 26 Aprile 2018
Presidente: SAVANI
Estensore: CORBETTA


Premassima

INQUINAMENTO ACUSTICO – Immissione rumorose – Dovere d’impedire gli strepiti degli animali a prescindere dal formale titolo di proprietà – Concorso nel reato ex art. 659 cod. pen. – Disturbo del riposo, occupazioni e della pubblica quiete delle persone – Superamento della soglia della normale tollerabilità – Verifica del fenomeno – Conferma del compendio probatorio – Disturbo di un numero indeterminato di persone – Diffusività del rumore – Necessità.



Massima

 

 


CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 24/08/2018 (Ud. 26/04/2018), Sentenza n.38901


INQUINAMENTO ACUSTICO – Immissione rumorose – Dovere d’impedire gli strepiti degli animali a prescindere dal formale titolo di proprietà – Concorso nel reato ex art. 659 cod. pen. – Disturbo del riposo, occupazioni e della pubblica quiete delle persone – Superamento della soglia della normale tollerabilità – Verifica del fenomeno – Conferma del compendio probatorio – Disturbo di un numero indeterminato di persone – Diffusività del rumore – Necessità.
 
Configura l’art. 659 cod. pen., la detenzione presso la propria abitazione di alcuni cani che abbaiano continuamente nottetempo, impedendo il riposo e le occupazioni delle persone residenti nelle adiacenze. Sicché, il dovere d’impedimento di strepiti di animali deriva dal mero possesso degli animali medesimi, a prescindere dal formale titolo di proprietà, essendo l’obbligo di impedimento collegato all’effettiva signoria sugli animali, i cui strepiti non sono impediti. Inoltre, la verifica del superamento della soglia della normale tollerabilità non deve essere necessariamente effettuato mediante perizia o consulenza tecnica, ben potendo il giudice fondare il suo convincimento in ordine alla sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, occorrendo, ciò nondimeno accertare la diffusa capacità offensiva del rumore in relazione al caso concreto.

(dich. inammissibile i ricorsi avverso sentenza del 12/09/2017 – TRIBUNALE DI LUCCA) Pres. SAVANI, Rel. CORBETTA, Ric. Vanelli ed altro

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 24/08/2018 (Ud. 26/04/2018), Sentenza n.38901

SENTENZA

 

 

 
 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 24/08/2018 (Ud. 26/04/2018), Sentenza n.38901
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis 
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sui ricorsi proposti da:
Vanelli Gualtiero, nato a Carrara il 02/02/1975;
Kozior Natalia, nata in Polonia il 03/04/1989;
 
avverso la sentenza del 12/09/2017 del Tribunale di Lucca;
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
 
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo Canevelli, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio limitatamente alla concessione della sospensione condizionale della pena, che chiede di escludere, il rigetto nel resto;
 
udito il difensore, avv. Luigi Velani, del foro di Firenze, in sostituzione dell’avv. Sandro Guerra, del foro di Firenze, che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con l’impugnata sentenza, il Tribunale di Lucca condannava Gualtiero Vanelli e Natalia Kozior alla pena di euro 300 di ammenda ciascuno, condizionalmente sospesa per entrambi, perché ritenuti responsabili del reato previsto dagli artt. 110, 659 cod. pen., per avere detenuto, in concorso tra loro, presso la propria abitazione alcuni cani che abbaiavano continuamente nottetempo, impedendo il riposo e le occupazioni delle persone residenti nelle adiacenze. Fatto commesso dal giugno 2013 fino all’aprile 2015.
 
2. Avverso l’indicata ordinanza, gli imputati, a mezzo del comune difensore di fiducia, propongono ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
 
2.1. Con il primo motivo si deduce inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità in relazione agli artt. 191, 234, 431, 511, 526, comma 1, cod. proc. pen. Assumono i ricorrenti che la prova della fonte del disturbo sarebbe rappresentata da plurimi esposti presentati il 26 luglio 2013, il cui contenuto è stato pedissequamente riprodotto in motivazione, senza l’esame dei denuncianti, all’infuori di due testi, gli unici escussi.
 
2.2. Con il secondo motivo si eccepisce violazione di legge in relazione agli artt. 110, 659 cod. pen. e 4 lett. d) 1.r. Toscana del 20 ottobre 2009, n. 59, nonché relativo vizio motivazionale. I ricorrenti contestano la riferibilità soggettiva della condotta loro ascritta, non essendo dirimente la circostanza che i due abitassero in quella casa, tanto più che sarebbe stato sufficiente accertare presso l’anagrafe canina, istituita in Toscana dalla legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59, chi fosse il proprietario degli animali.
 
2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione della legge penale in relazione all’art. 659 cod. pen. e correlativo vizio motivazionale. Ad avviso dei ricorrenti, il tribunale avrebbe errato nel ritenere l’idoneità delle emissioni rumorose a disturbare un elevato numero di persone, avendo invece raggiunto una cerchia limitata di soggetti, ossia i testi Castelli e Leonardi.
 
2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge in relazione all’art.163 cod. pen. nonché mancanza di motivazione. I ricorrenti assumono che il giudice non avrebbe motivato in ordine all’applicazione della sospensione condizionale, in quanto la condanna a pena pecuniaria per reato contravvenzionale non è oggetto di iscrizione nel certificato del casellario
giudiziale, a differenza delle corrispondenti ipotesi in cui è stata concessa la sospensione condizionale della pena. Del resto, per reati di competenza del giudice di pace, che hanno natura bagatellare, non è prevista la sospensione condizionale della pena e, a seguito delle modiche introdotte dalla l. n. 145 del 2004, la pena pecuniaria è stata estromessa ai fini del superamento delle soglia di legge per l’applicazione del beneficio.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. I ricorsi sono inammissibili.
 
2. Quanto al primo motivo, si osserva, preliminarmente, che la verifica del superamento della soglia della normale tollerabilità non deve essere necessariamente effettuato mediante perizia o consulenza tecnica, ben potendo il giudice fondare il suo convincimento in ordine alla sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, occorrendo, ciò nondimeno accertare la diffusa capacità offensiva del rumore in relazione al caso concreto.
 
Orbene, nel caso in esame la prova del superamento della soglia della normale tollerabilità delle fonti sonore è stata desunta dalle deposizioni testimoniali di tre vicini di casa (i testi Castelli, Leonardi, Castagnini), nonché dell’agente di polizia municipale che effettuò il sopralluogo il 16 dicembre 2014, e del teste di p.g. Capitanini, in forza presso il commissariato di P.S. di Forte dei Marmi, il quale pure si recò sui luoghi, su indicazione del collega Castagnini, accertando non solo che gli animali abbaiavano e che in casa non vi era nessuno, ma che sul cancello dell’abitazione di era un cartello con la scritta "sono una mamma, i cani abbaiano da molto tempo". La circostanza che fosse stato presentato un esposto rileva, perciò, come mero dato di conferma del compendio probatorio di cui si è dato conto, e da esso può unicamente trarsi, a livello probatorio, il dato che il 18 luglio 2013 era stato, appunto, presentato un esposto da trentuno persone che lamentavano l’abbaiare dei cani, proveniente dall’abitazione dove abitavano gli imputati.
 
3. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo.
 
Invero, la circostanza che l’abitazione, dove vi erano casi, fosse nell’esclusiva disponibilità degli imputati è risultata provata dagli stessi testi introdotti dalla difesa, Bardini e Simonelli, che, quali frequentatori della casa, hanno dichiarato che, nell’abitazione degli imputati, vi erano due cani.
 
Al proposito, va rilevato che il dovere d’impedimento di strepiti di animali deriva dal mero possesso degli animali medesimi, a prescindere dal formale titolo di proprietà, essendo l’obbligo di impedimento collegato all’effettiva signoria sugli animali, i cui strepiti non sono impediti.
 
4. Inammissibile, perché manifestamente infondato, è pure il terzo motivo. Invero, poiché il bene tutelato dalla fattispecie in esame è rappresentato dalla quiete pubblica, la quale implica di per sé l’assenza di disturbo per la pluralità dei consociati, per la sussistenza del reato è necessario che i rumori abbiano una tale diffusività che l’evento di disturbo sia idoneo ad essere risentito dalla collettività, in tale accezione ricomprendendosi ovviamente il novero dei soggetti che si trovino nell’ambiente o, comunque, in zone limitrofe alla provenienza della fonte sonora, atteso che la valutazione circa l’entità del fenomeno rumoroso va fatta in relazione alla sensibilità media del gruppo sociale in cui il fenomeno stesso si verifica. Il Tribunale ha, perciò, ritenuto la sussistenza del reato, desumendolo dalla diffusività del rumore, ben percepibile al di fuori dell’edificio da cui proveniva, in pieno orario notturno, arrecando così disturbo al riposo di un numero indeterminato di persone, ossia i numerosi vicini che abitavano nelle adiacenze della villetta degli imputati. Si tratta di una valutazione fattuale, che, essendo logica e giuridicamente corretta, non è censurabile in questa sede.
 
4. Il quarto motivo è infondato.
 
E difatti, l’argomentazione difensiva, secondo cui vi sarebbe l’interesse degli imputati alla mancata iscrizione della sentenza di condanna nel certificato del casellario giudiziale, nel caso in esame non è rilevante.
 
Va, infatti, osservato che, poiché l’art. 659 cod. pen. delinea una contravvenzione punita con pena alternativa, per la quale, quindi, è ammessa l’oblazione cd. facoltativa ex art. 162 bis cod. pen., la sentenza di condanna a carico dei ricorrenti viene comunque iscritta nel certificato del casellario giudiziale, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. d) d.P.R. n. 313 del 2012, che, appunto, prevede l’iscrizione dei "provvedimenti giudiziari penali di condanna definitivi ( … ) salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali la legge ammette la definizione in via amministrativa, o l’oblazione limitatamente alleipotesi di cui all’articolo 162, del codice penale ( … )".
 
5. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
 
Così deciso il 26/04/2018.
 

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