Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 43481 | Data di udienza: 12 Ottobre 2011

 DIRITTO URBANISTICO – Lottizzazione abusiva – Natura permanente del reato – Momento consumativo – Lottizzazione abusiva mista – Attività negoziale – Effetti.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 24 Novembre 2011
Numero: 43481
Data di udienza: 12 Ottobre 2011
Presidente: Mannino
Estensore: Lombardi


Premassima

 DIRITTO URBANISTICO – Lottizzazione abusiva – Natura permanente del reato – Momento consumativo – Lottizzazione abusiva mista – Attività negoziale – Effetti.



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^  24/11/2011 (Ud. 12.10.2011) Sentenza  n. 43481

 

 

DIRITTO URBANISTICO – Lottizzazione abusiva – Natura permanente del reato – Momento consumativo.

 

Il reato di lottizzazione abusiva ha natura permanente, la cui consumazione si protrae finché vengono posti in essere atti di frazionamento o la attività edificatoria e nella lottizzazione mista l’una o l’altra di tali condotte (Cass. sez. 3^, 26.4.2007 n. 19732, Monacelli con riferimento alla protrazione dell’attività per la realizzazione di opere di urbanizzazione o di singole costruzioni; Cass. sez. III, 23.11.1999 n. 3703, P.M. in proc. Scala e altro; Cass. sez. III, 15.10.1997 n. 11436, che si riferiscono alla lottizzazione mista).

 

(conferma l’ordinanza del 9.2.2011 Tribunale di Roma, con la quale confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Velletri in data 14.1.2011) Pres. Mannino, Est. Lombardi, Ric. Musumeci ed altri

 


DIRITTO URBANISTICO – Lottizzazione abusiva mista – Attività negoziale – Effetti.

 

Nella lottizzazione mista l’attività negoziale può precedere o seguire quella edificatoria, come nell’ipotesi del successivo frazionamento di un complesso immobiliare già edificato (ad esempio alberghiero).

 

(conferma l’ordinanza del 9.2.2011 Tribunale di Roma, con la quale confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Velletri in data 14.1.2011) Pres. Mannino, Est. Lombardi, Ric. Musumeci ed altri


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 24/11/2011 (Ud. 12.10.2011) Sentenza n. 43481

SENTENZA

 

 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
III SEZIONE PENALE
 
 
composta dagli Ill.mi Signori:
 
Presidente Dott. Saverio Maturino
Consigliere Alfredo Teresa
                        “ Claudia Squassoni
                        “ Alfredo Maria Lombardi Rel.
                        “ Alessandro Andronio
ha pronunciato la seguente:
 
SENTENZA
 
Sul ricorso proposto dall’Avv. Lorenzo La Marca, difensore di fiducia di Musumeci Giancarlo, n. a Orvieto il 7.5.1951, nonché difensore e procuratore speciale di Canessa Ester, n. a Cuneo il 5.8.1954, Casafina Simonetta, n. a Roma il 17.9.1961, Di Carlo Katia, n. a Roma 1’8.3.1979, Fiaschetti Marina, n. a Roma il 20.10.1967, Forrest Lorena, n. a Roma il 182.1976, Foschi Angelo, n. a Roma 1’8.9.1948, Fulgenzi Germano, n. a Roma 1’8.9.1943, Giuliani Augusto, n. a Roma 1’11.5.1953, Intoppa Roberto, n. a Roma il 25.11.1965, Longo Vincenzo, n. a Roma il 19.8.1949, Luminari Maria Catria, n. a Roma il 16.1.1947, Mannoni Flaminia, n. a Roma il 18.12.1974, Margherita Cesare, n. a Roma il 12.12.1939, Nella Enrico, n. a Roma il 12.11.1959, Ottaviani Alessandra, n. a Napoli 11 12.9.1956, Petrosino Fabio, n. a Roma i1 9.3.1963, Piccione Stella, n. a Taranto il 9.5.1960, Pinzari Elisabetta, n. a Roma il 28.9.1969, Ridolfi Maria Pia, n. a Roma il 18.6.1936, Scaccia Pasqualina, n. a Roma il 13.2.1958, Scarpa Michele, n. a Corato il 16.3.1933, Schiavo Libero, n. a Saniuri il 23.1.1948, Sciacchitano Marcello, n. a Roma 1′ 11.4.1961, Sciarrurana Alessandra, n. a Roma x131.5.1984, Valle Angelo, n. a Roma il 4.11.1943, Chiapparelli Teresa, n. a Napoli il 15.9.1946, Ciaramicoli Giulio, n. a Roma il 30.11.1960, Ciardi Orietta, n. a Roma il 28.8.1960, Colagrossi Francesca, n. a Roma il 9.2.1954, Corbisier Ferdinando, n. a Bomba il 14.4.1944, Cotrone Emma, n. a Roma il 13.1.1969, De Gennaro Antonia, n. a Monopoli il 17.1.1933, Tomaiuoio Leonarda, n. a Manfredonia il 15.9.1947, Torturu Evandro, n. a La Maddalena il 31.5.1945, Valentini Franca, n. a Roma il 20.1.1957, Valle Natascia, n. a Roma il 19.4.1971, avverso l’ordinanza in data 9.2.2011 del Tribunale di Roma, con la quale è stato confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Velletri in data 14.1.2011.
 
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale dott. Francesco Salzano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore dei ricorrenti, Avv. Lorenzo La Marca, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
Udito il difensore della ricorrente Canessa Ester, Avv. Andrea Martire, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
 
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
 
Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dei riesame, ha confermato il decreto di sequestro preventivo di un’area di mq. 34.231 e di tutti gli immobili ivi esistenti, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Velletri in data 14.1.2011 nei confronti di Musumeci Giancarlo, indagato del reato di lottizzazione abusiva.
 
Il Tribunale del riesame ha rigettato le argomentazioni con le quali la difesa del Musumeci Giancarlo, quale legale rappresentante della società Oasi. Club, aveva dedotto che la costruzione dei manufatti risaliva al 1986 e che con verbale di assegnazione del 30 ottobre 1986 erano state assegnate ai soci in comodato gratuito 186 piazzole, sicché la lottizzazione doveva farsi risalire a detta epoca con la conseguente prescrizione del reato e non attribuibilità al Musumeci della condotta di cui all’imputazione per essere divenuto legale rappresentante dell’Oasi Club solo nel 2000.
 
In estrema sintesi, l’ordinanza ha osservato che il reato di lottizzazione abusiva, materiale e negoziale, come ravvisata nel caso in esame, ha natura permanente e la permanenza si protrae finché dura l’attività negoziale di assegnazione di singoli lotti o edificatoria relativa alla realizzazione di manufatti.
 
Il Tribunale ha, quindi, ritenuto che l’attività edificatoria si è protratta fino al novembre 2007, epoca in cui era ancora in corso la realizzazione di consistenti manufatti riguardanti singole piazzole, e quella negoziale fino al 2 gennaio 2008, data in cui sono stati stipulati i contratti di assegnazione delle piazzole con uso proprio del soprassuolo.
 
Sulla base di tali rilievi l’ordinanza ha affermato che il reato non poteva ritenersi prescritto con la conseguente legittimità dell’esercizio dell’azione penale da parte del P.M. e la suscettibilità di confisca delle aree nel corso del relativo procedimento, senza che fosse configurabile alcuna violazione dei principi affermati dalla Corte Europea dei diritti dell’Uomo in materia.
 
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore del Musumeci e degli altri ricorrenti generalizzati in epigrafe, qualificatisi terzi interessati.
 
Con i primi due mezzi di annullamento i ricorrenti ripropongono i motivi esposti dinanzi al Tribunale del riesame avverso il provvedimento di sequestro emesso dal G.I.P..
 
Nella sostanza, si reiterano le argomentazioni con le quali era stato dedotto che l’attività edificatoria e quella negoziale si erano esaurite nel 1986, con la conseguente prescrizione dell’eventuale reato e la preclusione della possibilità di emettere un provvedimento di confisca.
 
Nel prosieguo dei motivi di gravame si riportano i principi di diritto affermati dalla Corte di Giustizia Europea con le decisioni in data 30.8.2007 e 20.1.2009 – Sud Fondi c. Italia -, ormai recepiti dalla giurisprudenza italiana, e, cioè, l’affermazione della natura di sanzione penale della confisca e la conseguente applicabilità della stessa solo a seguito dell’accertamento dell’esistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato; accertamento che risulterebbe precluso dalla intervenuta prescrizione del reato prima dell’esercizio dell’azione penale.
 
Con l’ultimo mezzo di annullamento si deduce la inefficacia della misura per violazione dell’art. 324 c.p.p..
 
Si deduce che il difensore del Musumeci aveva depositata istanza di riesame il 27 gennaio 2011. Successivamente venivano depositate, il giorno 3 febbraio 2011, altre quaranta istanze di riesame da parte dei soci dell’Oasi Club.
 
II Tribunale del riesame in data 3 febbraio 2011 aveva notificato avviso a mezzo fax di fissazione dell’udienza per il giorno 9 febbraio per il Musumeci, quale indagato, e solo per i sig. Forrest Lorena, Foschi Angelo, Casafina Simonetta, Fiaschetti Marina, Giuliani Augusto, Fulgenzi Germano, Brenda Nadia, Canessa Ester, Intoppa Roberto, Di Carlo Katia, quali terzi aventi causa. Si deduce, poi, che gli atti del fascicolo trasmesso dal P.M. sono pervenuti al Tribunale del riesame in data 3 febbraio 2011 e che, con certezza, in data 4 febbraio era già stato depositato e trasmesso il fascicolo del P.M. relativamente ai terzi interessati Casafina + 39.
 
In data 15 febbraio 2011 veniva fissata dal Tribunale del riesame l’udienza per i ricorrenti Longo Vincenzo, Luminari Maria Catria, Mannoni Flaminia, Margheriti Cesare, Nelli Enrico, Ottaviani Alessandra, Petrosino Fabio, Piccione Stella, Pinzari Elisabetta, Ridolfi Maria Pia, Sciacca Pasqualina, Scarpa Michele, Schiavo Libero, Sciacchitano Marcello, Sciamanna Alessandra, Valle Angelo.
 
In data 21 febbraio 2011 era stata fissata una ulteriore udienza per i sig. Chiapparelli Teresa, Ciaramicoii Giulio, Ciardi Orietta, Colagrossi Francesca, Corbisier Ferdinando, Cottone Emma, De Gennaro Antonia, Tomaiuolo Leonarda, Torturu Evandro, Valentini Franca, Valle Natascia. In tale udienza veniva regolarmente eccepita l’inefficacia della misura cautelare.
 
Si deduce, quindi, che, avendo la Procura della Repubblica inviato il fascicolo in data 3 febbraio 2011, il termine massimo per la decisione del riesame era perentoriamente il 13 febbraio 2011 per tutti i ricorrenti che avevano depositato l’atto di impugnazione il 3 febbraio 2011, per cui si chiede dichiararsi la inefficacia del provvedimento di sequestro impugnato.
 
Il ricorso non è fondato.
 
Secondo i consolidati principi di diritto, reiteratamente affermati da questa Suprema Corte, il reato di lottizzazione abusiva può assumere forma meramente negoziale, con il frazionamento del terreno finalizzato all’attività edificatoria, forma materiale mediante la realizzazione di opere che determinano la trasformazione urbanistica del territorio ovvero forma mista, allorché siano poste in essere sia l’attività negoziale che quella edificatoria.
 
Nella lottizzazione mista l’attività negoziale può precedere o seguire quella edificatoria, come nell’ipotesi del successivo frazionamento di un complesso immobiliare già edificato (ad esempio alberghiero).
 
Altro consolidato principio di diritto riguarda la natura permanente del reato di lottizzazione abusiva, la cui consumazione si protrae finché vengono posti in essere atti di frazionamento o la attività edificatoria e nella lottizzazione mista l’una o l’altra di tali condotte (cfr. sez. 3^, 26.4.2007 n. 19732, Monacelli, RV 236570 con riferimento alla protrazione dell’attività per la realizzazione di opere di urbanizzazione o di singole costruzioni; sez. 3^, 23.11.1999 n. 3703, P.M. in proc. Scala e altro, RV 215056; sez. III, 15.10.1997 n. 11436, RV 209396, che si riferiscono alla lottizzazione mista).
 
Orbene, l’ordinanza impugnata ha correttamente applicato i citati principi di diritto, avendo affermato che la commissione del reato di lottizzazione abusiva, che nel caso in esame ha assunto forma mista, si è protratta fino al gennaio 2008, allorché sono stati stipulati contratti di assegnazione delle piazzole e, in ogni caso, al novembre 2007 allorché era ancora in corso l’attività edificatoria, con la conseguenza che tuttora non si è verificata la prescrizione del reato.
 
Né i citati dati fattuali, che necessariamente si fondano sulle prospettazioni della pubblica accusa, potevano formare oggetto di compiuto accertamento nel giudizio incidentale avente ad oggetto la misura cautelare e tanto meno possono essere contestati in sede di legittimità.
 
Neppure assume rilievo nel giudizio cautelare relativo alle misure reali l’accertamento della colpevolezza dell’indagato, nella specie il Musumeci, o degli acquirenti delle singole piazzole, rilevando solo la verifica dell’esistenza del fumus del reato oggetto di indagine.
 
Sono, pertanto, inconferenti, ai fini della decisione, le ampie argomentazioni dei ricorrenti relative ai principi di diritto affermati dalla CEDU o alla loro applicabilità nel caso in esame, essendo necessariamente riservato alla sede di merito l’accertamento della colpevolezza dell’attuale indagato e della eventuale buona fede degli assegnatari o acquirenti delle piazzole.
 
E, infine, manifestamente infondato l’ultimo motivo di gravame.
 
L’assunto dei ricorrenti secondo il quale si sarebbe verificata l’inefficacia del decreto di sequestro per inosservanza del termine di dieci giorni dalla trasmissione degli atti, ex art. 324, comma 7, in relazione all’art. 309, commi 9 e 10, c.p.p. non riguarda il provvedimento che ha formato oggetto di impugnazione mediante il ricorso di cui si discute, in quanto tale ordinanza è stata emessa tempestivamente, nel termine prescritto dalla legge, secondo le stesse indicazioni contenute nel ricorso.
 
E’ evidente, perciò, che per quanto riguarda gli altri istanti per il riesame, nei confronti dei quali l’udienza é stata fissata successivamente, questi ultimi devono far valere il motivo di doglianza in sede di impugnazione del provvedimento emesso nei loro confronti; né la Corte può prendere in esame censure che non riguardano il provvedimento impugnato.
 
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con le conseguenze di legge.
 
P.Q.M.
 
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 
 
Cosi deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 12.10.2011.
 

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