Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 49843 | Data di udienza: 13 Ottobre 2016

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Opere abusive – Ordine di demolizione con sentenza penale passata in giudicato – Presupposti per la revoca – Potere-dovere del Giudice dell’esecuzione di verificare la legittimità dell’atto concessorio – Duplice profilo della sussistenza dei presupposti – Requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge – D.P.R. n.380/2001Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n.42.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 24 Novembre 2016
Numero: 49843
Data di udienza: 13 Ottobre 2016
Presidente: Fiale
Estensore: Di Stasi


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Opere abusive – Ordine di demolizione con sentenza penale passata in giudicato – Presupposti per la revoca – Potere-dovere del Giudice dell’esecuzione di verificare la legittimità dell’atto concessorio – Duplice profilo della sussistenza dei presupposti – Requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge – D.P.R. n.380/2001Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n.42.



Massima

 

 
 
 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 24/11/2016 (Ud. 13/10/2016) Sentenza n.49843


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Opere abusive – Ordine di demolizione con sentenza penale passata in giudicato – Presupposti per la revoca – Potere-dovere del Giudice dell’esecuzione di verificare la legittimità dell’atto concessorio – Duplice profilo della sussistenza dei presupposti – Requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge – D.P.R. n.380/2001
 
L’ordine di demolizione delle opere abusive emesso con la sentenza penale passata in giudicato può essere revocato esclusivamente se risulta assolutamente incompatibile con atti amministrativi o giurisdizionali resi dalla autorità competente, e che abbiano conferito all’immobile altra destinazione o abbiano provveduto alla sua sanatoria, fermo restando il potere-dovere del Giudice dell’esecuzione di verificare la legittimità dell’atto concessorio sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio. Tale ordine può essere sospeso solo quando sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che, nel giro di brevissimo tempo, sia adottato dall’autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con il detto ordine di demolizione, non essendo invece sufficiente una mera possibilità del tutto ipotetica che si potrebbe verificare in un futuro lontano o comunque entro un tempo non prevedibile ed in particolare la semplice pendenza della procedura amministrativa o giurisdizionale, in difetto di ulteriori concomitanti elementi che consentano di fondare positivamente la valutazione prognostica. Va rimarcato che il sindacato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dalla legge perché il manufatto abusivo possa essere condonato rientra nella competenza del giudice dell’esecuzione, che deve esercitarlo, accertando che l’opera sia effettivamente condonabile e, nel caso di valutazione positiva, che l’istante abbia adempiuto tempestivamente a tutti gli oneri impostigli dalla legge.
 
 
(Dichiara inammissibile il ricorso avverso ordinanza del 10/06/2015 della CORTE DI APPELLO DI NAPOLI) Pres. FIALE, Rel. DI STASI, Ric. Sorrentino
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 24/11/2016 (Ud. 13/10/2016) Sentenza n.49843

SENTENZA

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 24/11/2016 (Ud. 13/10/2016) Sentenza n.49843
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
sul ricorso proposto da:
SORRENTINO EUGENIA,nata a Somma Vesuviana il 17/09/1953 avverso l’ordinanza del 10/06/2015 della Corte di Appello di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con ordinanza riservata all’udienza del 10.6.2015 e depositata in data 11.3.2016, la Corte di Appello di Napoli, in funzione di Giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza avanzata da Sorrentino Eugenia di sospensione o revoca dell’ordine di ingiunzione a demolire n. 43/2014 RESA emesso per la demolizione di opere abusive in relazione alla sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli in data 28.9.2007 ed irrevocabile il 3.11.2008.
 
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Sorrentino Eugenia, per il tramite del difensore di fiducia, articolando un unico motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173 comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
 
La ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, argomentando che la Corte di Appello rigettava l’istanza proposta, che si fondava sulla presentazione di istanza di condono con riferimento alle opere abusive oggetto della sentenza di condanna e su espressa sollecitazione a provvedere, rimarcando la sussistenza di “seri dubbi” circa il positivo superamento della procedura amministrativa di condono con motivazione apodittica e sganciata da qualsiasi verifica concreta. 
 
Chiede, pertanto, l’annullamento del provvedimento impugnato.
 
Il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte di Cassazione ha rassegnato ex art. 611 cod. proc. pen. le proprie conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, argomentando che dalla motivazione emerge la sussistenza di cause di non condonabilità, sulle quali nulla argomenta la ricorrente.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. L’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi costantemente affermati da questa Corte, secondo cui, l’ordine di demolizione delle opere abusive emesso con la sentenza penale passata in giudicato può essere revocato esclusivamente se risulta assolutamente incompatibile con atti amministrativi o giurisdizionali resi dalla autorità competente, e che abbiano conferito all’immobile altra destinazione o abbiano provveduto alla sua sanatoria, fermo restando il potere-dovere del Giudice dell’esecuzione di verificare la legittimità dell’atto concessorio sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio (Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Chisci, Rv. 260972; Sez.3, n.17066 del 04/04/2006, Rv.234321;Sez.3, n.17478 del 16/04/2002, Rv.221974); tale ordine può essere sospeso solo quando sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che, nel giro di brevissimo tempo, sia adottato dall’autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con il detto ordine di demolizione, non essendo invece sufficiente una mera possibilità del tutto ipotetica che si potrebbe verificare in un futuro lontano o comunque entro un tempo non prevedibile ed in particolare la semplice pendenza della procedura amministrativa o giurisdizionale, in difetto di ulteriori concomitanti elementi che consentano di fondare positivamente la valutazione prognostica (Sez.3, n.1388 del 30/03/2000, Rv.216071; Sez.3, n.11051 del 30/01/2003, Rv.224347; Sez.3, n.23992 del 16/04/2004, Rv.228691; Sez.3, n.43878 del 30/09/2004,Rv.230308; Sez. 3, n. 42978 del 17/10/2007, Rv.238145).
 
2. Nella specie, la ricorrente ha dedotto la pendenza di domanda di condono senza, peraltro, prospettare quali sarebbero gli elementi concreti sulla base dei quali potrebbe ritenersi concretamente probabile l’emanazione entro breve tempo di un provvedimento amministrativo contrario all’ordine di demolizione.
 
Anche nel ricorso per cassazione tali elementi non sono stati specificati, essendosi il ricorrente limitato ad invocare la pendenza della pratica di condono.
 
Dalla motivazione del provvedimento emerge, innanzitutto, l’attuale inesistenza di un provvedimento amministrativo o giurisdizionale contrario all’ordine di demolizione; inoltre, il Giudice esprime anche adeguata e logica valutazione in senso negativo in merito alla possibilità che la domanda di condono pendente possa effettivamente esitare in un provvedimento favorevole alla ricorrente, evidenziando che il manufatto abusivo risulta ubicato in zona sottoposto a vincolo paesaggistico e di inedificabilità assoluta.
 
Va rimarcato che il sindacato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dalla legge perché il manufatto abusivo possa essere condonato rientra nella competenza del giudice dell’esecuzione, che deve esercitarlo, accertando che l’opera sia effettivamente condonabile e, nel caso di valutazione positiva, che l’istante abbia adempiuto tempestivamente a tutti gli oneri impostigli dalla legge (Sez.4, n.15210 del 05/03/2008, Rv.239606).
 
3.Consegue,pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
 
4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 2.000,00.
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
 
Così deciso il 13/10/2016
 

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