Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 30123 | Data di udienza: 16 Maggio 2012

* RIFIUTI – Reato di abbandono o deposito incontrollato – Valenza offensiva della condotta – Occasionalità della condotta – Irrilevanza – Qualifica dell’agente – Illecito amministrativo e/o penale – Artt.192 e 255, c.1, D. Lgs. n. 152/2006.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 24 Luglio 2012
Numero: 30123
Data di udienza: 16 Maggio 2012
Presidente: De Maio
Estensore: Sarno


Premassima

* RIFIUTI – Reato di abbandono o deposito incontrollato – Valenza offensiva della condotta – Occasionalità della condotta – Irrilevanza – Qualifica dell’agente – Illecito amministrativo e/o penale – Artt.192 e 255, c.1, D. Lgs. n. 152/2006.



Massima

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 24 luglio 2012 (Ud. 16/05/2012) Sentenza n. 30123

RIFIUTI – Reato di abbandono o deposito incontrollato – Valenza offensiva della condotta – Occasionalità della condotta – Irrilevanza – Qualifica dell’agente – Illecito amministrativo e/o penale – Artt. 255, c.1 e 192, D. Lgs. n. 152/2006.
 
Il reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti è tale solo ove, rispetto alla generale previsione di illecito amministrativo di abbandono di cui all’art. 255, comma primo, del D.Lgs. n. 152 del 2006, ricorra l’elemento specializzante della commissione del fatto da parte di titolari di imprese o di responsabili di enti (Cass. Sez. 3, n. 33766 del 10/05/2007). Non rileva dunque l’occasionalità della condotta ma la qualifica dell’agente per discernere l’illecito amministrativo da quello penale.
 
(conferma sentenza n. 174/2009 TRIBUNALE di ENNA, del 14/03/2011) Pres. De Maio, Est. Sarno, Ric. Savoca


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 24 luglio 2012 (Ud. 16/05/2012) Sentenza n. 30123

SENTENZA

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
 
 
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 
 
Dott. GUIDO DE MAIO – Presidente
Dott. ALDO FIALE – Consigliere
Dott. AMEDEO FRANCO – Consigliere
Dott. GIULIO SARNO – Consigliere Rel.
Dott. GASTONE ANDREAZZA – Consigliere 
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da SAVOCA GIUSEPPE N. IL 11/12/1945
avverso la sentenza n. 174/2009 TRIBUNALE di ENNA, del 14/03/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/05/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO
Udito il Procuratore G raie in persona del Dott. Spinaci S. che ha concluso per l’inammissibilità 
 
Ritenuto in fatto
 
1. Savoca Giuseppe propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale Enna che lo ha condannato alla pena dell’ammenda per il reato di cui all’art. 192 co. 1 lett. a) e co. 2 DLvo 152/06 per avere effettuato in Enna il 14.12.2007, in concorso con il titolare di un’impresa di trasporti, lo scarico abusivo di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da demolizione e da lavori edili effettuati dalla figlia in località diversa, su terreno di sua proprietà.
 
2. Eccepisce il ricorrente:
 
2.1 la violazione di legge dovendo il fatto essere ritenuto illecito amministrativo, tenuto anche conto dell’occasionalità della condotta e non rivestendo l’imputato la qualifica di imprenditore;
 
2.2 la violazione di legge in ordine alla quantificazione della pena che si sostiene andava determinata esclusivamente in via amministrativa e ridotta in relazione alla normativa vigente all’epoca del fatto contestato.
 
Considerato in diritto
 
1. Il ricorso é inammissibile.
 
1.1 Avuto riguardo al primo motivo si ribadisce in questa sede l’orientamento costante di questa Corte secondo cui il reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti è tale solo ove, rispetto alla generale previsione di illecito amministrativo di abbandono di cui all’art. 50, comma primo, del D.Lgs. n. 22 del 1997, ora art. 255, comma primo, del D.Lgs. n. 152 del 2006, ricorra l’elemento specializzante della commissione del fatto da parte di titolari di imprese o di responsabili di enti (ex plurimis Sez. 3, n. 33766 del 10/05/2007 Rv. 238859).
 
Non rileva dunque l’occasionalità della condotta ma la qualifica dell’agente per discernere l’illecito amministrativo da quello penale.
 
Ora poiché il comma 2 dell’art. 256 dLgs 152/06 prevede che ”. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti..”è chiara la sussistenza del reato nella specie.
 
Al ricorrente è, infatti, contestato di essersi avvalso di una ditta di autrasporto per portare i rifiuti sul suo terreno e, dunque, di avere agito in concorso con il titolare della ditta per l’abbandono dei rifiuti.
 
Né la normativa opera differenziazioni tra i tipi di imprese che conferiscono i rifiuti ritenendo evidentemente sufficiente ad attribuire valenza maggiormente offensiva alla condotta di colui il quale operi nell’ambito di un’attività professionale.
 
2.2 Manifestamente infondato è anche il secondo motivo in quanto incentrato sulla determinazione della sanzione amministrativa ex art. art. 255 TUA in relazione al tempus commissi delitti.
 
Richiamando le considerazioni svolte per il primo motivo appare tuttavia evidente l’irrilevanza della disciplina del richiamato art. 255 nella specie, posto che la fattispecie in esame concreta l’illecito penale.
 
Alla inammissibilità dei ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
 
cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 1.000.
 
P.Q.M.
 
La Corte Suprema di Cassazione
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.
 
Così deciso, il giorno 16.5.2012
 

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