Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Inquinamento acustico Numero: 7543 | Data di udienza: 15 Dicembre 2015

* RUMORE – INQUINAMENTO ACUSTICO – Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone – Emissioni sonore idonee ad arrecare pregiudizio ad un numero indeterminato di persone – Accertamento di fatto rimesso all’apprezzamento del giudice di merito – Specifiche indagini tecniche – Non necessarie – Sussistenza di un fenomeno in grado arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete – Art. 659 cod. pen. – Fattispecie: transito su strada pubblica con alto volume dello stereo, sequestro dell’impianto montato sull’autovettura – intensità delle emissioni sonore ricostruita mediante la deposizione di testimoni – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Prova decisiva – Presupposti per il rilievo – Art. 606 cod. proc. pen..


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 25 Febbraio 2016
Numero: 7543
Data di udienza: 15 Dicembre 2015
Presidente: Franco
Estensore: Socci


Premassima

* RUMORE – INQUINAMENTO ACUSTICO – Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone – Emissioni sonore idonee ad arrecare pregiudizio ad un numero indeterminato di persone – Accertamento di fatto rimesso all’apprezzamento del giudice di merito – Specifiche indagini tecniche – Non necessarie – Sussistenza di un fenomeno in grado arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete – Art. 659 cod. pen. – Fattispecie: transito su strada pubblica con alto volume dello stereo, sequestro dell’impianto montato sull’autovettura – intensità delle emissioni sonore ricostruita mediante la deposizione di testimoni – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Prova decisiva – Presupposti per il rilievo – Art. 606 cod. proc. pen..



Massima

 



CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 25/02/2016 (ud. 15/12/2015) Sentenza n.7543

 
 
RUMORE – INQUINAMENTO ACUSTICO – Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone – Emissioni sonore idonee ad arrecare pregiudizio ad un numero indeterminato di persone – Accertamento di fatto rimesso all’apprezzamento del giudice di merito – Specifiche indagini tecniche – Non necessarie – Sussistenza di un fenomeno in grado arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete – Art. 659 cod. pen. – Fattispecie: transito su strada pubblica con alto volume dello stereo, sequestro dell’impianto montato sull’autovettura – intensità delle emissioni sonore ricostruita mediante la deposizione di testimoni.
 
In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l’effettiva idoneità delle emissioni sonore ad arrecare pregiudizio ad un numero indeterminato di persone costituisce un accertamento di fatto rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, il quale non è tenuto a basarsi esclusivamente sull’espletamento di specifiche indagini tecniche, ben potendo fondare il proprio convincimento su altri elementi probatori in grado di dimostrare la sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete. (Fattispecie in cui l’intensità delle emissioni sonore è stata ricostruita mediante la deposizione dei testimoni, i quali avevano riferito di non riuscire a seguire i programmi televisivi Sez. 3, n. 11031 del 05/02/2015 – dep. 16/03/2015, Montalie altro). Nella specie, il ricorrente è stato fermato in ore serali dalla polizia giudiziaria che ha provveduto al sequestro dell’impianto stereo, montato sull’autovettura, costituito da tre amplificatori, uno da 1500 Watts e due da 200 Watts. Egli transitava sulla strada pubblica con alto volume dello stereo, comportamento potenzialmente idoneo a disturbare il riposo e le occupazioni delle persone.
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Prova decisiva – Presupposti per il rilievo – Art. 606 cod. proc. pen..
 
Deve ritenersi “decisiva”, secondo la previsione dell’art. 606 lett. d) cod. proc. pen., la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale da dimostrare che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia; ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (Cass. Sez. 4, n. 6783 del 23/01/2014 – dep. 12/02/2014, Di Meglio).
 
 
 
(conferma sentenza n.1467/2012 TRIBUNALE di MESSINA, del 26/11/2014) Pres. FRANCO, Rel. SOCCI, Ric. Lisa

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 25/02/2016 (ud. 15/12/2015) Sentenza n.7543

SENTENZA

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 25/02/2016 (ud. 15/12/2015) Sentenza n.7543
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
 
 
Composta da

omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
– sul ricorso proposto da LISA ANTONINO N. IL 20/01/1988
– avverso la sentenza n. 1467/2012 TRIBUNALE di MESSINA, del 26/11/2014
– visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
– udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/12/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO MATTEO SOCCI 
– Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Roberto Aniello che ha concluso per “inammissibile” 
– Uditi difensor Avv. Saverio Antonio Arena: “accoglimento del ricorso” 
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Il tribunale di Messina con sentenza del 26 novembre 2014 condannava Lisa Antonino per il reato di cui all’art. 659 del cod. pen. alla pena di € 300,00 di ammenda oltre alle spese processuali.
 
2. La Corte di appello di Messina trasmetteva alla Corte di Cassazione l’atto di appello ai sensi dell’art 568, comma 5, del cod. proc. pen. Lisa Antonio proponeva appello (come sopra visto, ex art 568 cod. proc. pen., trasmesso a questa Corte) tramite il difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Erronea applicazione della legge penale in ord
 
 
Il giudicante non descrive adeguatamente l’iter logico attraverso il quale giunge alle conclusioni; infatti risultano indeterminate le persone ed indimostrata la concreta idoneità potenziale alla lesione del bene giuridico protetto dalla norma.
 
Mancano denunce da parte dei residenti, e mancano accertamenti strumentali del rumore. In corso dell’istruttoria veniva escusso un solo carabiniere, Puliafito, nonostante le richieste della difesa di sentire anche l’altro agente operante, Garofalo. La mancata assunzione della prova testimoniale configura una violazione di legge.
 
Ha chiesto quindi l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
 
3. L’impugnazione è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.
 
Il ricorrente è stato fermato in ore serali dalla polizia giudiziaria che ha provveduto al sequestro dell’impianto stereo, montato sull’autovettura, costituito da tre amplificatori, uno da 1500 Watts e due da 200 Watts. Egli transitava sulla strada pubblica con alto volume dello stereo, comportamento potenzialmente idoneo a disturbare il riposo e le occupazioni delle persone.
 
In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l’effettiva idoneità delle emissioni sonore ad arrecare pregiudizio ad un numero indeterminato di persone costituisce un accertamento di fatto rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, il quale non è tenuto a basarsi esclusivamente sull’espletamento di specifiche indagini tecniche, ben potendo fondare il proprio convincimento su altri elementi probatori in grado di dimostrare la sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete. (Fattispecie in cui l’intensità delle emissioni sonore è stata ricostruita mediante la deposizione dei testimoni, i quali avevano riferito di non riuscire a seguire i programmi televisivi). (Sez. 3, n. 11031 del 05/02/2015 – dep. 16/03/2015, Montalie altro, Rv. 263433).
 
Nel nostro caso l’accertamento è avvenuto con l’escussione di un agente di polizia giudiziaria, verbalizzante, e con il sequestro dell’impianto, di elevata potenza sonora; inoltre nella motivazione, esauriente e non contraddittoria, non si rinvengono manifeste illogicità.
 
La mancata assunzione dell’altro agente di polizia giudiziaria (Garofalo) non è rilevante, perché non è dimostrata nel ricorso la sua decisività ai fini di un giudizio diverso; infatti egli ha fatto gli stessi accertamenti e verbalizzato unitamente all’agente escusso in udienza.
 
Deve ritenersi “decisiva”, secondo la previsione dell’art. 606 lett. d) cod. proc. pen., la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale da dimostrare che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia; ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante. (Sez. 4, n. 6783 del 23/01/2014 – dep. 12/02/2014, Di Meglio, Rv. 259323).
 
Alla dichiarazione di inammissibilità derivano la condanna alle spese e la condanna al pagamento in favore della cassa delle ammende di € 1.000,00. 

P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
 
Così deciso il 15/12/20
 
 

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