Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 48834 | Data di udienza: 4 Maggio 2018

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Violazioni edilizie – Ordine di demolizione del manufatto abusivo – Natura di sanzione amministrativa di carattere ripristinatorio – Prescrizione – Alienazione a terzi della proprietà dell’immobile abusivamente edificato – Acquirente (reale o simulato) – Effetti – Artt. 31 e 44, lettera B, d.P.R. n.380/2001 – Giurisprudenza  – Violazioni urbanistiche – Ordine di demolizione delle opere abusive – Sentenza passata in giudicato – Effetti della mera proposizione di una sanatori – Automatica sospensione dell’ordine di demolizione – Esclusione – Valutazione del giudice – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Decisività della prova (ritenuta travisata) – Natura di legittimità del giudizio di Cassazione.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 25 Ottobre 2018
Numero: 48834
Data di udienza: 4 Maggio 2018
Presidente: CAVALLO
Estensore: SOCCI


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Violazioni edilizie – Ordine di demolizione del manufatto abusivo – Natura di sanzione amministrativa di carattere ripristinatorio – Prescrizione – Alienazione a terzi della proprietà dell’immobile abusivamente edificato – Acquirente (reale o simulato) – Effetti – Artt. 31 e 44, lettera B, d.P.R. n.380/2001 – Giurisprudenza  – Violazioni urbanistiche – Ordine di demolizione delle opere abusive – Sentenza passata in giudicato – Effetti della mera proposizione di una sanatori – Automatica sospensione dell’ordine di demolizione – Esclusione – Valutazione del giudice – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Decisività della prova (ritenuta travisata) – Natura di legittimità del giudizio di Cassazione.



Massima

 



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 25/10/2018 (Ud. 04/05/2018), Sentenza n.48834
  

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Violazioni edilizie – Ordine di demolizione del manufatto abusivo – Natura di sanzione amministrativa di carattere ripristinatorio – Prescrizione – Alienazione a terzi della proprietà dell’immobile abusivamente edificato – Acquirente (reale o simulato) – Effetti – Artt. 31 e 44, lettera B, d.P.R. n.380/2001 – Giurisprudenza.
 
In materia di reati concernenti le violazioni edilizie, l’ordine di demolizione del manufatto abusivo, avendo natura di sanzione amministrativa di carattere ripristinatorio, non è soggetto alla prescrizione stabilita dall’art. 173 cod. pen. per le sanzioni penali, né alla prescrizione stabilita dall’art. 28 legge n. 689 del 1981 che riguarda unicamente le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva. (Sez. 3, n. 36387 del 07/07/2015 – dep. 09/09/2015, Formisano; Sez. 3, n. 19742 del 14/04/2011 – dep. 19/05/2011, Mercurio e altro). Inoltre, la demolizione dell’immobile, attualmente prevista dall’art. 31, comma 9, del T. U. n. 380/2001 e già dall’art. 7 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, non è esclusa nemmeno dall’alienazione a terzi della proprietà dell’immobile abusivamente edificato. L’eventuale acquirente (reale o simulato) dell’immobile abusivo subirà le conseguenze della demolizione e potrà rivalersi, nelle sedi competenti, nei confronti del venditore. (Sez. 3, 28/3/2007, n. 22853, Coluzzi; Sez. 3, 11/02/2016, n. 5708, Woolgar). 


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Violazioni urbanistiche – Ordine di demolizione delle opere abusive – Sentenza passata in giudicato – Effetti della mera proposizione di una sanatori – Automatica sospensione dell’ordine di demolizione – Esclusione – Valutazione del giudice.
 
In materia di violazione urbanistiche, la mera proposizione di una sanatoria non consente l’automatica sospensione dell’ordine di demolizione, in quanto il giudice penale deve valutare la ragionevole previsione che, in un breve lasso di tempo, intervenga un provvedimento amministrativo in insanabile contrasto con la demolizione: "L’ordine di demolizione delle opere abusive emesso con la sentenza passata in giudicato può essere sospeso solo qualora sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che in un breve lasso di tempo sia adottato dall’autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con detto ordine di demolizione" (Sez. 3, n. 42978 del 17/10/2007 – dep. 21/11/2007, Parisi; vedi inoltre, Sez. 3, n. 9145 del 01/07/2015 – dep. 04/03/2016, Manna).
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Decisività della prova (ritenuta travisata) – Natura di legittimità del giudizio di Cassazione.
 
Le modifiche apportate dall’art. 8 L. 20 febbraio 2006, n. 46 non hanno mutato la natura del giudizio di Cassazione, che rimane un giudizio di legittimità. Ne consegue che gli "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame" menzionati ora dall’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., non possono che essere quelli concernenti fatti decisivi che, se convenientemente valutati anche in relazione all’intero contesto probatorio, avrebbero potuto determinare una soluzione diversa da quella adottata, rimanendo esclusa la possibilità che la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione si tramuti in una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito".
 
(dich. inammissibile il ricorso avverso ordinanza del 09/12/2017 del TRIBUNALE di CAGLIARI) Pres. CAVALLO, Rel. SOCCI, Ric. Marongiu 
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 25/10/2018 (Ud. 04/05/2018), Sentenza n.48834

SENTENZA

 

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 25/10/2018 (Ud. 04/05/2018), Sentenza n.48834
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
sul ricorso proposto da MARONGIU GIUSEPPE nato a DECIMOPUTZU; 
 
avverso l’ordinanza del 09/12/2017 del TRIBUNALE di CAGLIARI;
 
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
 
lette le conclusioni del PG, Luigi Orsi: «Inammissibilità del ricorso» 
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Il Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 9 dicembre 2017 ha respinto l’istanza di Marongiu Giuseppe diretta ad ottenere la revoca o la sospensione dell’ordine di demolizione (emesso nei confronti del ricorrente e dei suoi figli Diego, Valentina e Ivano, proprietari dell’area) del manufatto abusivo per il reato di cui all’art. 44, lettera B, d. P. R. 380/2001, relativamente al decreto penale di condanna n. 1129 del 31 maggio 2010, esecutivo il 2 ottobre 2010.
 
 
2. Giuseppe Marongiu ha proposto ricorso, tramite il difensore, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen..
 
 
2. 1. Violazione di legge, in relazione agli effetti sui terzi, dell’accertamento ; del giudicato di cui al titolo esecutivo per la demolizione.
 
Il giudice dell’esecuzione con motivazione illogica e contraddittoria, ed omettendo di assumere una prova decisiva, non ha valorizzato che l’amministrazione nel tempo non ha mai effettuato alcuna ricognizione dei luoghi, né preso atto dell’assoluta trasformazione del territorio di sua competenza, e che ad oggi, quindi, non è giustificata alcuna tutela del territorio. La zona agricola è solo tale in via formale, sulla carta, ma non lo è da decenni in concreto. L’intera zona dove insiste l’immobile, oggetto della demolizione, di fatto ha assunto tutte le caratteristiche di zona residenziale, e non più agricola; tanto che la zona limitrofa è stata ricompresa nella zona di risanamento urbanistico.
 
Il giudice penale inoltre ha esorbitato dalle proprie competenze e dalla propria giurisdizione, pronunciandosi arbitrariamente sull’azione amministrativa.
 
Nel caso in esame, infatti, la probabile riqualificazione dell’area, non è stata esaminata, rispetto alla domanda di accertamento in conformità già presentata. Inoltre una più accurata istruttoria, avrebbe certamente permesso di evidenziare che all’ordinanza di demolizione non è allegato alcun elaborato planimetrico, rappresentante il manufatto oggetto di provvedimento amministrativo; ciò rende del tutto incerta la stessa validità, l’efficacia, nonché l’eseguibilità dell’ordinanza stessa, per assoluta inoffensività della condotta a suo tempo commessa.
 
2. 2. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione anche a seguito di travisamento della prova.
 
Nell’ordinanza non è dato rinvenire alcuna effettiva logica della decisione, è stato sentito, per conto dell’amministrazione, un tecnico assunto da poco tempo non a conoscenza dello stato dei luoghi e quindi non in grado di dare al giudicante una reale ed attuale visione dell’assetto del territorio, ai fini della comprensione della reale natura della zona dove è sito l’immobile.
 
 
2. 3. Violazione di legge, e mancata assunzione di una prova decisiva.
 
Il giudice dell’esecuzione non ha considerato che l’opera è costruita sulla proprietà di terzi, ed inoltre non ha tenuto conto della natura sanzionatoria dell’ordine di demolizione, in violazione dell’articolo 7, CEDU; la proprietà privata, inoltre, risulta prevalente rispetto all’interesse pubblico alla demolizione, che deve, quindi, ritenersi recessivo, nel caso di specie. La motivazione sul punto risulta meramente apparente.
 
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
 
 
3. La Procura Generale della Corte di Cassazione, Sostituto Procuratore Generale Luigi Orsi, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. 
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
4. Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi (art. 606, comma 3, del cod. proc. pen.) e per genericità, reitera i motivi dell’istanza ) senza confrontarsi con le motivazioni del provvedimento impugnato.
 
In materia di reati concernenti le violazioni edilizie, l’ordine di demolizione del manufatto abusivo, avendo natura di sanzione amministrativa di carattere ripristinatorio, non è soggetto alla prescrizione stabilita dall’art. 173 cod. pen. per le sanzioni penali, né alla prescrizione stabilita dall’art. 28 legge n. 689 del 1981 che riguarda unicamente le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva. (Sez. 3, n. 36387 del 07/07/2015 – dep. 09/09/2015, Formisano, Rv. 264736; Sez. 3, n. 19742 del 14/04/2011 – dep. 19/05/2011, Mercurio e altro, Rv. 250336).
 
 
5. La questione della natura sanzionatoria dell’ordine di demolizione relativamente alle sentenze Cedu sulla confisca è mal posta, oltre che generica.
 
Nessuna equiparazione può, infatti, logicamente farsi tra la demolizione e la confisca, trattandosi di due istituti diversi che operano su piani completamente diversi: sanzionatoria la confisca e solo di riduzione in pristino (riporta il paesaggio alla condizione iniziale, prima dell’abuso) del bene leso, la demolizione (vedi Cass. Sez. 3, 22/10/2009, n. 48925, Viesti).
 
 
6. Inoltre, la demolizione dell’immobile, attualmente prevista dall’art. 31, comma 9, del T. U. n. 380/2001 e già dall’art. 7 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, non è esclusa nemmeno dall’alienazione a terzi della proprietà dell’immobile abusivamente edificato. L’eventuale acquirente (reale o simulato) dell’immobile abusivo subirà le conseguenze della demolizione e potrà rivalersi, nelle sedi competenti, nei confronti del venditore. (Sez. 3, 28/3/2007, n. 22853, Coluzzi; Sez. 3, 11/02/2016, n. 5708, Woolgar). 
 
 
7. La mera proposizione di una sanatoria non consente l’automatica sospensione dell’ordine di demolizione, in quanto il giudice penale deve valutare la ragionevole previsione che, in un breve lasso di tempo, intervenga un provvedimento amministrativo in insanabile contrasto con la demolizione: «L’ordine di demolizione delle opere abusive emesso con la sentenza passata in giudicato può essere sospeso solo qualora sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che in un breve lasso di tempo sia adottato dall’autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con detto ordine di demolizione» (Sez. 3, n. 42978 del 17/10/2007 – dep. 21/11/2007, Parisi, Rv. 238145; vedi inoltre, Sez. 3, n. 9145 del 01/07/2015 – dep. 04/03/2016, Manna, Rv. 266763).
 
 
Nel caso in giudizio l’ordinanza impugnata, adeguatamente valuta, che «difettano completamente i presupposti anche per la sospensione perché non è ragionevolmente prevedibile, sulla base degli elementi concreti desunti dall’esame della teste Siddi, che in un breve lasso di tempo, l’Autorità amministrativa possa adottare un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con l’ordine di demolizione. Peraltro sul punto, è stata allegata una richiesta, in data 5 settembre 2017, con la quale Marongiu ha chiesto al Comune l’inserimento della località nella pianificazione finalizzata al risanamento della zona di Is Forredus. La Siddi ha spiegato quali differenti ragioni e procedure hanno condotto a quel piano nel quale non rientra la località Is Cabboìs».
 
 
8. Il ricorrente prospetta, poi, una mancata assunzione di una prova decisiva, ma non specifica quale prova richiesta era decisiva, e nemmeno specifica le ragioni della eventuale decisività della prova: « Il vizio di mancata assunzione di prova decisiva è configurabile solo qualora la denegata prova, confrontata con le ragioni addotte a sostegno della decisione, sia di tal natura da determinare una diversa conclusione del processo, ma non quando trattasi di fatto insuscettibile di incidere in concreto sulla formazione del convincimento del giudice, risolvendosi esso in diversa prospettazione valutativa, quale quelle che informano la … (ndr. manca in sentenza) 
 
8. 1. Relativamente al denunciato travisamento di prove non è chiaro nel ricorso quale prova si ritiene travisata; comunque al ricorso non è allegato nessun documento o verbale di prova ritenuto travisato. Infine, nel ricorso non si rappresenta nemmeno la decisività della prova (ritenuta travisata) ai fini della decisione: "Le modifiche apportate dall’art. 8 L. 20 febbraio 2006, n. 46 non hanno mutato la natura del giudizio di Cassazione, che rimane un giudizio di legittimità. Ne consegue che gli "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame" menzionati ora dall’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., non possono che essere quelli concernenti fatti decisivi che, se convenientemente valutati anche in relazione all’intero contesto probatorio, avrebbero potuto determinare una soluzione diversa da quella adottata, rimanendo esclusa la possibilità che la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione si tramuti in una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito" (Sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007 – dep. 28/09/2007, Servidei, Rv. 23765201; vedi anche Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009 – dep. 12/10/2009, Belluccia e altro, Rv. 24462301).
 
 
9. Del tutto generica è anche la prospettata irregolarità dell’ordine di demolizione per omessa allegazione della planimetria, in quanto il bene da demolire è esattamente individuato, relativamente al decreto penale di condanna. Inoltre la questione dell’esatta individuazione del bene da demolire non risulta proposta al giudice dell’esecuzione, e quindi è inammissibile in sede di legittimità.
 
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 2.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. 


P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di ( 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.
 
Così deciso il 04/05/2018
 

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