Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 48835 | Data di udienza: 4 Maggio 2018

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Opere abusive – Ordine di demolizione – Revoca o sospensione dell’ordine di demolizione – Istanza di condono o sanatoria successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna – Effetti – Pendenza del condono edilizio – Verifiche del giudice dell’esecuzione – Esclusione dell’efficacia sanante sulle opere abusive – Pagamento dell’oblazione – Art. 31 d.P.R. n. 380/2001.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 25 Ottobre 2018
Numero: 48835
Data di udienza: 4 Maggio 2018
Presidente: CAVALLO
Estensore: GALTERIO


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Opere abusive – Ordine di demolizione – Revoca o sospensione dell’ordine di demolizione – Istanza di condono o sanatoria successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna – Effetti – Pendenza del condono edilizio – Verifiche del giudice dell’esecuzione – Esclusione dell’efficacia sanante sulle opere abusive – Pagamento dell’oblazione – Art. 31 d.P.R. n. 380/2001.



Massima

 

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 25/10/2018 (Ud. 04/05/2018), Sentenza n.48835
  

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Opere abusive – Ordine di demolizione – Revoca o sospensione dell’ordine di demolizione – Istanza di condono o sanatoria successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna – Effetti – Pendenza del condono edilizio – Verifiche del giudice dell’esecuzione – Esclusione dell’efficacia sanante sulle opere abusive – Pagamento dell’oblazione – Art. 31 d.P.R. n. 380/2001.
 
La revoca o la sospensione dell’ordine di demolizione delle opere abusive, di cui all’art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001, in conseguenza della presentazione di una istanza di condono o sanatoria successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, presuppone l’accertamento da parte del giudice dell’esecuzione della sussistenza di elementi che facciano ritenere plausibilmente prossima la adozione da parte della autorità amministrativa competente del provvedimento di accoglimento (Sez. 3, n. 9145 del 01/07/2015 – dep. 04/03/2016, Manna). 
 
(dich. inammissibile il ricorso avverso  ordinanza in data 18.5.2017 del TRIBUNALE DI VELLETRI) Pres. CAVALLO, Rel. GALTERIO, Ric. Roccasecca 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 25/10/2018 (Ud. 04/05/2018), Sentenza n.48835

SENTENZA

 

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 25/10/2018 (Ud. 04/05/2018), Sentenza n.48835
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
sul ricorso proposto da ROCCASECCA GIORGIO, nato a Velletri;
 
avverso la ordinanza in data 18.5.2017 del Tribunale di Velletri;
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
 
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Paola Filippi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
 
RITENUTO IN FATTO
 
Con ordinanza in data 18.5.2017 il Tribunale di Velletri, adito quale giudice di esecuzione, ha rigettato l’istanza di sospensione proposta da Giorgio Roccasecca dell’ordine di demolizione contenuto nella sentenza pronunciata nei suoi confronti dallo stesso Tribunale in data 5.12.2000 e diventata irrevocabile, escludendo che la pendenza del procedimento di condono edilizio attivato dal reo potesse svolgere alcuna efficacia sanante sulle opere abusive.
 
Avverso il suddetto provvedimento l’imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione, articolando un unico motivo con il quale deduce, in relazione al vizio di violazione di legge, che la documentata presentazione della domanda di condono edilizio, configurante un fatto nuovo rispetto agli elementi valutati in sede decisionale, in quanto riferita alla l.326/2003 intervenuta successivamente alla sentenza definitiva, era suscettibile di approdare ad un permesso in sanatoria, con conseguente incompatibilità della sentenza di condanna con l’emanando provvedimento amministrativo. Deduce che, essendo il relativo procedimento tuttora pendente per essersi nel suo ambito pronunciato soltanto l’Ufficio Tecnico, senza che fosse stato emesso, contrariamente a quanto assunto nell’ordinanza impugnata, alcun provvedimento definitivo di rigetto, si imponeva la sospensione dell’ordine di demolizione attesa la rapida definizione del procedimento: specifica al riguardo che l’autorità comunale è chiamata a pronunciarsi entro 60 giorni, formandosi altrimenti il silenzio con valore di diniego e non essendo comunque prevedibile allo stato degli atti il rigetto dell’istanza stante la proposizione dì una regolare domanda di condono in relazione ai requisiti di procedibilità, per essere stato l’immobile cui è riferita, realizzato nell’anno 1999, e non sussistendo da parte dell’autorità comunale valutazioni discrezionali preclusive al suo accoglimento.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
Il ricorso deve ritenersi inammissibile stante la genericità delle doglianze, che si sviluppano in assenza del necessario confronto argomentativo con le puntuali motivazioni rese in ordine all’istanza di sospensione dell’ordine di demolizione dal Tribunale veliterno. 
 
A fondamento del diniego viene in primo luogo evidenziato il diniego con cui si era già concluso un precedente procedimento di condono, introdotto dal ricorrente nel 2004, avente ad oggetto lo stesso immobile, diniego che viene del tutto ignorato dalla difesa, sulla base del quale risulta fondatamente ipotizzabile l’analogo esito della successiva istanza volta al conseguimento di un permesso a costruire in sanatoria e dei conseguenti diritti edificatori, rispetto ai quali non rileva l’intervenuto pagamento della relativa oblazione. 
 
In secondo luogo il provvedimento impugnato si fonda sia sull’insuscettibilità dell’eventuale permesso in sanatoria di effetti caducatori automatici dell’ordine di demolizione, punto questo neppure contestato, sia sull’insussistenza di elementi concreti che lascino presagire una definizione del procedimento tuttora pendente, affermazione questa che risulta pienamente in linea con il principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo il quale la revoca o la sospensione dell’ordine di demolizione delle opere abusive, di cui all’art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001, in conseguenza della presentazione di una istanza di condono o sanatoria successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, presuppone l’accertamento da parte del giudice dell’esecuzione della sussistenza di elementi che facciano ritenere plausibilmente prossima la adozione da parte della autorità amministrativa competente del provvedimento di accoglimento (Sez. 3, n. 9145 del 01/07/2015 – dep. 04/03/2016, Manna, Rv. 266763). Il ricorso non si confronta neanche con siffatte argomentazioni, dilungandosi in astratte dissertazioni sui rapidi tempi di definizione conseguenti al silenzio dell’amministrazione oltre il sessantesimo giorno dalla presentazione dell’istanza che, avendo comunque, secondo la stessa prospettazione difensiva, valore di diniego, si traducono in un’argomentazione assolutamente neutra ai fini della dimostrazione del suo probabile accoglimento, la quale soltanto consente la sospensione cautelare dell’ordine di demolizione.
 
Segue all’esito del ricorso la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p. al pagamento delle spese processuali e di una somma equitativamente liquidata in favore della Cassa delle Ammende.
 
P.Q.M.
 
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di€ 2.000 in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso il 4.5.2018
 

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