Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Rifiuti Numero: 9213 | Data di udienza: 19 Dicembre 2012

* RIFIUTI – Abbandono di rifiuti – Responsabilità omissiva del proprietario del terreno – Reato attribuibile per  una culpa in vigilando – Norme di tutela dell’ambiente e funzione sociale della proprietà – Artt. 183, 260, 256, 1° e 3° c. e 279, d.lgs. n. 152/2006Art. 42 Cost.Art.44 d.p.r. n.380/2001DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Misure cautelari reali – Poteri di cognizione del giudice.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 26 Febbraio 2013
Numero: 9213
Data di udienza: 19 Dicembre 2012
Presidente: Lombardi
Estensore: Graziosi


Premassima

* RIFIUTI – Abbandono di rifiuti – Responsabilità omissiva del proprietario del terreno – Reato attribuibile per  una culpa in vigilando – Norme di tutela dell’ambiente e funzione sociale della proprietà – Artt. 183, 260, 256, 1° e 3° c. e 279, d.lgs. n. 152/2006Art. 42 Cost.Art.44 d.p.r. n.380/2001DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Misure cautelari reali – Poteri di cognizione del giudice.



Massima

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 26 Febbraio 2013 (Ud. 19/12/2012) Sentenza n. 9213

RIFIUTI – Abbandono  di rifiuti – Responsabilità omissiva del proprietario del terreno  – reato attribuibile per  una culpa in vigilando – Norme di tutela dell’ambiente e funzione sociale della proprietà – Artt. 183, 260, 256, 1° e 3° c. e 279, d.lgs. n. 152/2006 – Art. 42 Cost. – Art.44 d.p.r. n.380/2001.
 
Si configura la fattispecie di cui all’art. 256, commi 1 e 3 d.lgs. n.152/06 in capo al proprietario del terreno, reato attribuibile, per  una culpa in vigilando (Cass. Sez.III, 26/01/2007 n. 21677, Cass. Sez.III, 9/07/2009 n. 36836 e Cass. Sez.III, 27/10/2011 n. 45974). Peraltro, trovando corretto fondamento nella funzione sociale della proprietà di cui all’articolo 42 Cost., tenendo conto della natura sociale delle norme di tutela dell’ambiente.
 
(conferma ordinanza n. 10/2012 TRIB. LIBERTA’ di PERUGIA, del 31/01/2012) Pres. Lombardi, Est. Graziosi, Ric. Migliosi
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Misure cautelari reali – Poteri di cognizione del giudice.
 
Nei provvedimenti che dispongono misure di cautela reale la cognizione del giudice non può essere cartolare, ma deve estendersi a tutti gli elementi della fattispecie criminosa contestata, incluso l’elemento soggettivo; pur tuttavia, la tipologia del provvedimento circoscrive la cognizione in modo rigoroso, il difetto dell’elemento soggettivo del reato rilevando soltanto se di immediata evidenza (Cass. Sez.II, 2/10/2008-2/1/2009 n. 2808; Cass. Sez.IV, 21/5/2008 n. 23944; Cass. Sez.I, 11/5/2007 n. 21736).
 
(conferma ordinanza n. 10/2012 TRIB. LIBERTA’ di PERUGIA, del 31/01/2012) Pres. Lombardi, Est. Graziosi, Ric. Migliosi

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 26 Febbraio 2013 (Ud. 19/12/2012) Sentenza n. 9213

SENTENZA

 

 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI – Presidente 
Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO – Consigliere
Dott. SANTI GAZZARA – Consigliere 
Dott. CHIARA GRAZIOSI – Consigliere Rel.
Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO – Consigliere
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da:
1) MIGLIOSI BALDELLI GIUSEPPE N. IL 30/05/1930
avverso l’ordinanza n. 10/2012 TRIB. LIBERTA’ di PERUGIA, del 31/01/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI; 
sentite le conclusioni del PG Dott. Francesco Salzano che ha richiesto il rigetto del ricorso; 
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con ordinanza del 31 gennaio 2012 il Tribunale di Perugia ha respinto la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo emesso dal gip dello stesso Tribunale il 4 gennaio 2012 avente ad oggetto terreni utilizzati e utilizzabili per lo smaltimento di rifiuti di proprietà dell’azienda agricola Migliosi Baldelli, fanghi o borlande sul piazzale dell’impianto di depurazione della Distilleria G. Di Lorenzo Srl nonché il piazzale stesso, di pertinenza della distilleria – in un procedimento in cui Di Sarno Irma e Migliosi Baldelli Giuseppe sono indagati per i reati di cui agli articoli 110, 81 cpv., c.p., 260 e 256, primo e terzo comma, d.lgs. 152/ 2006, nonché la sola Di Sarno di cui all’articolo 279, secondo comma, dello stesso decreto legislativo e 44 d.p.r. 380/2001 accertati dal 2006 fino a epoca successiva al 15 giugno 2011 nel Comune di Perugia – ritenendo sussistenti sia il fumus commissi delicti (nel senso di un sistema di gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti speciali non pericolosi desumibili da una pluralità di condotte protrattesi negli anni, come la produzione di tali rifiuti costituiti da fanghi provenienti dall’impianto di depurazione della ditta della Di Sarno – Distilleria G. Di Lorenzo – illecitamente smaltiti mediante l’occultamento o la qualificazione di borlande e comunque la gestione di rifiuti in modo abusivo mediante mezzi ed attività continuative organizzate) sia il periculum (la restituzione dei beni oggetto del sequestro consentirebbe la ripresa dell’attività illecita).
 
2. Contro l’ordinanza ha presentato ricorso la difesa di Migliosi Baldelli Giuseppe, articolandolo in due motivi.
 
Il primo motivo denuncia la violazione dell’articolo 125, comma 3, c.p.p. per assoluta mancanza di motivazione dell’ordinanza in relazione al ricorrente, essendo state analizzate solo la posizione della Di Sarno e le sue difese. L’ordinanza ha respinto l’istanza del ricorrente sulla base di proposizioni apodittiche e riproponendo gli argomenti del primo giudice, senza soffermarsi sulle critiche della difesa su fumus e periculum. In particolare non viene motivato il requisito del periculum quanto alla libera disponibilità dei terreni, visto il considerevole lasso di tempo tra la notitia criminis e il decreto cautelare.
 
Il secondo motivo adduce violazione dell’articolo 321 c.p.p. per assenza di fumus e di periculum e si articola a sua volta in cinque punti.
 
Il primo punto afferma che l’impianto accusatorio non si fonda su elementi scientifici, anche in violazione del principio di legalità di cui all’articolo 183 d.lgs. 152/2006 per cui è rifiuto solo quello che per legge è tassativamente definito tale. Gli stessi agenti accertatori (pagina 5 dell’informativa del NOE) affermano che è “impossibile stabilire con esattezza la reale qualificazione di tutte le parti solide residue prodotte, in particolare la loro appartenenza alla categoria dei “rifiuti” e gli obblighi conseguenti”: questo di per sé inficia l’intera motivazione, che, senza supporto probatorio e in modo evidentemente contraddittorio con la riportata premessa, dichiara che era stata fatta l’attribuzione di comodo della qualifica di borlande alla parte preponderante dei rifiuti solidi derivanti dalla produzione.
 
Analizza poi il ricorrente il concetto giuridico di borlande, richiamando pronunce relative a casi che sarebbero del tutto analoghi e sottolineando che comunque la qualificazione di borlanda al sottoprodotto dell’impianto della distilleria si basava su una certificazione del Dipartimento di scienze agrarie ed ambientali dell’Università di Perugia del 5 aprile 2006, in atti. Inoltre l’azienda del ricorrente svolge da anni l’attività di smaltimento di borlande sotto il controllo degli enti preposti: in particolare il controllo dell’Arpa Umbria del 22 giugno 2009 aveva constatato il rispetto dei valori di legge, come confermano anche la perizia del dottor Roberto Ricci depositata dalla difesa del ricorrente in sede di riesame e verbali d’analisi dell’Arpa a essa allegati. Di ciò il Tribunale non ha tenuto conto ma ne risulta l’inesistenza di alcun elemento probatorio neppure di tipo presuntivo a favore di un coinvolgimento doloso del ricorrente, risultando invece l’esatto contrario. Non sussiste quindi il fumus, che deve riguardare anche l’elemento soggettivo e non può consistere soltanto nell’astratta configurabilità del reato, dovendosi valutare tutte le risultanze processuali.
 
Il terzo punto afferma l’insussistenza del fumus quanto alla contravvenzione del capo B: nell’articolo 256, primo e terzo comma, del d.lgs. 152/2006 non è configurabile alcuna responsabilità omissiva derivante dalla funzione sociale della proprietà, questa sussistendo solo se al proprietario sono ascrivibili obblighi giuridici positivi e determinati.
 
Il quarto punto afferma la violazione dell’articolo 321 c.p.p. per mancanza del periculum, vista la cadenza dei tempi procedurali che toglie il requisito dell’attualità al pericolo.
 
Il quinto punto segnala possibilità di danni gravissimi all’azienda (composta di 50 ha coltivati a grano e 20 a frutteto) se lasciata sotto sequestro preventivo e quindi senza che si possano svolgere le attività agricole (in particolare rischio di incendio e dissesto idrogeologico) rilevando che la ripresa della normale attività agricola non costituisce pericolo di reiterazione del reato essendo contemporaneamente sequestrata la distilleria, il che impedisce la produzione di ulteriore prodotto da smaltire; né vi è rischio di inquinamento delle prove viste le analisi già compiute sui terreni.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
3. Il ricorso è infondato.
 
3.1 Il primo motivo denuncia vizio motivazionale che consisterebbe nel non aver esaminato la posizione e le difese del ricorrente, ma solo quanto riguarda la coindagata Di Sarno, e comunque nell’avere respinto il riesame sulla base degli argomenti del primo giudice e di rilievi apodittici, in particolare non valutando il profilo del periculum nonostante il considerevole lasso di tempo tra la notitia criminis e il decreto cautelare.
 
Per quanto concerne il contenuto della motivazione (“proposizioni apodittiche” e “mera riproposizione delle considerazioni e degli argomenti” del primo giudice), è evidente la genericità della censura, che la rende inammissibile. Riguardo invece alla questione del pericolo attuale, che costituisce l’unica specifica censura recata dal motivo in esame, è sussistente una motivazione, per quanto sintetica, sufficiente, avendo l’ordinanza ritenute le esigenze cautelari “ancora esistenti) giacché la restituzione dei beni “molto verosimilmente consentirebbe la ripresa dell’attività ritenuta illecita”. La possibilità di ripresa dell’attività illecita è in effetti logicamente idonea a integrare l’attualità del periculum, rendendo pertanto inconferente la risalenza della notitia criminis.
 
3.2 Il secondo motivo, come sopra si è visto, contiene cinque submotivi da riferire alla violazione dell’articolo 321 c.p.p. per difetto di fumus e di periculum.
 
Il primo nega in sostanza l’esistenza del fumus commissi delicti, anche per violazione dell’articolo 183 d.lgs. 152/2006 sulla tassatività legale del rifiuto. Dall’informativa del NOE (precisamente da un passo della pagina 5) risulterebbe che gli stessi agenti accertatori avrebbero escluso la possibilità di stabilire con esattezza la reale qualificazione di tutte le parti solide residue prodotte, e in particolare la loro appartenenza alla categoria dei rifiuti. La motivazione sarebbe quindi senza supporto probatorio e contraddittoria laddove dichiara che sia stata fatta l’attribuzione di comodo di borlanda a rifiuti. L’argomento è chiaramente privo di consistenza, poiché fondato su una frase estrapolata da un contesto e interpretata in modo irragionevole: è evidente infatti che l’impossibilità di qualificare esattamente tutte le parti solide residue non significa che a livello di fumus non possano sussistere già elementi adeguati a sostenere il sequestro, il che corrisponde alla valutazione del giudice di merito, che evidenzia d’altronde la necessità di ulteriori approfondimenti anche peritali.
 
Il secondo punto del secondo motivo parte dalla valutazione giuridica del concetto di borlande e da quella fattuale degli esiti del controllo dell’Arpa Umbria del 22 giugno 2009, nonché della perizia del suo consulente di parte Roberto Ricci, per giungere alla doglianza della mancata considerazione dell’elemento soggettivo da parte del Tribunale, che non può limitare la sua cognizione all’astratta configurabilità del reato e deve comunque esaminare tutte le risultanze processuali.
 
Al riguardo, occorre ricordare che la giurisprudenza insegna che nei provvedimenti che dispongono misure di cautela reale la cognizione del giudice non può essere cartolare, ma deve estendersi a tutti gli elementi della fattispecie criminosa contestata, incluso l’elemento soggettivo; pur tuttavia, la tipologia del provvedimento circoscrive la cognizione in modo rigoroso, il difetto dell’elemento soggettivo del reato rilevando soltanto se di immediata evidenza (Cass. Sez.II, 2 ottobre 2008-2 gennaio 2009 n. 2808; Cass. Sez.IV, 21 maggio 2008 n. 23944; Cass. Sez.I, 11 maggio 2007 n. 21736). Nel caso di specie, considerate le dimensioni dell’attività, non è configurabile una simile evidenza a favore del proprietario dei terreni coinvolti.
 
Il terzo punto del secondo motivo, relativo all’insussistenza del fumus per la contravvenzione del capo 8 difettando qualunque responsabilità omissiva del proprietario del terreno, risulta infondato vista l’evoluzione che ormai ha orientato la giurisprudenza al riguardo. Invero la giurisprudenza che di recente ha esaminato la questione dell’esistenza o meno di un obbligo di garanzia in capo al proprietario in relazione alla fattispecie che è stata contestata, superando l’interpretazione che aveva portato ad escluderla non ravvisando il reato nella mera consapevolezza da parte del proprietario dell’abbandono di rifiuti sul fondo da parte di terzi (Cass. Sez.III, 1 luglio 2002 n. 32158, Cass. Sez.III, 12 ottobre 2005-19 gennaio 2006 n. 2206 e Cass. Sez.III, 9 ottobre 2007-17 gennaio 2008 n. 2477), si è espressa nel senso invece dell’esistenza di una culpa in vigilando attribuibile al proprietario (Cass. Sez.III, 26 gennaio 2007 n. 21677, Cass. Sez.III, 9 luglio 2009 n. 36836 e Cass. Sez.III, 27 ottobre 2011 n. 45974) che trova corretto fondamento nella funzione sociale della proprietà di cui all’articolo 42 Cost., tenendo conto della natura, appunto, sociale delle norme di tutela dell’ambiente.
 
Il quarto punto del secondo motivo ripropone l’assenza di attualità del periculum, per cui vale quanto osservato in ordine al primo motivo su quel che congruamente, pur se sinteticamente, ha espresso l’ordinanza al riguardo.
 
Il quinto punto, infine, prospetta gravissimi danni all’azienda lasciata sotto sequestro senza possibilità di svolgere attività agricole, evidenziando altresì la carenza di rischio di inquinamento delle prove; l’accertamento di tali danni sarebbe peraltro una cognizione di fatto preclusa in questa sede, e comunque dall’articolo 321, primo comma, c.p.p. si evince un periculum di diverso contenuto, polarizzato sulle conseguenze dirette del reato, e non inclusivo neppure dell’aspetto probatorio.
 
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 
P.Q.M.
 
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 
Così deciso in Roma il 19 dicembre 2012
 
 

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