Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia
Numero: 17112 | Data di udienza: 3 Marzo 2016
* DIRITTO URBANISTICO – Demolizione del manufatto abusivo – Richiesta di revoca o sospensione dell’ordine di esecuzione della demolizione – Violazioni edilizie e violazioni della normativa antisismica – Artt. 31, 98 e 99 del d.P.R. n.380/2001.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 26 Aprile 2016
Numero: 17112
Data di udienza: 3 Marzo 2016
Presidente: AMORESANO
Estensore: Andreazza
Premassima
* DIRITTO URBANISTICO – Demolizione del manufatto abusivo – Richiesta di revoca o sospensione dell’ordine di esecuzione della demolizione – Violazioni edilizie e violazioni della normativa antisismica – Artt. 31, 98 e 99 del d.P.R. n.380/2001.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 26/04/2016 (Ud. 03/03/2016) Sentenza n.17112
DIRITTO URBANISTICO – Demolizione del manufatto abusivo – Richiesta di revoca o sospensione dell’ordine di esecuzione della demolizione – Violazioni edilizie e violazioni della normativa antisismica – Artt.31, 98 e 99 del d.P.R. n.380/2001.
Alla demolizione del manufatto derivante dalla violazione della normativa edilizia nonché di quella della normativa antisismica, si applica la sola procedura di cui all’art. 31 del d. P.R. n. 380 del 2001 e non anche quella di cui all’art.98, sicché compete, per entrambe, al P.M. l’iniziativa per la relativa esecuzione (Cass., Sez. 3, n. 46209 del 12/10/2011, P.M. in proc. Pacchioni).
(conferma ordinanza del Tribunale di Tivoli, sez. dist. di Palestrina, in data 12/12/2013) Pres. AMORESANO, Rel. ANDREAZZA, Ric. Mammoliti
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 26/04/2016 (Ud. 03/03/2016) Sentenza n.17112SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 26/04/2016 (Ud. 03/03/2016) Sentenza n.17112
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da Mammoliti Annunziata, n. a San Giorgio Morgeto il 14/09/1952;
avverso l’ordinanza del Tribunale di Tivoli, sez. dist. di Palestrina, in data 12/12/2013;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale A. Galasso, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Mammoliti Annunziata ha proposto ricorso avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Tivoli, sez. dist. di Palestrina, in sede di rinvio da annullamento di ordinanza che aveva dichiarato il difetto di legittimazione della instante, ha rigettato la richiesta di revoca o sospensione dell’ordine di esecuzione della demolizione di cui alla sentenza di applicazione della pena in data 05/05/2015 per il reato di abuso edilizio.
2. Con un primo motivo, deducendo violazione degli artt.98 e 99 del d.P.R. n.380 del 2001, lamenta che, in relazione alle modalità esecutive dell’ordine giudiziale, lo stesso, concernendo sentenza di applicazione della pena intervenuta per la violazione della normativa antisismica, avrebbe dovuto essere attuato dalla Regione ai sensi dell’art. 99 del d.P.R. n. 380 cit. e non dal P.M ..
3. Con un secondo motivo evidenzia la riproponibilità della doglianza di cui al primo motivo, posto che, sulla stessa, già ab origine sollevata, la Corte di cassazione, nella sentenza di annullamento di cui in premessa non si è pronunciata ritenendo la questione assorbita, sì che la stessa è rimasta impregiudicata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. La censura sollevata in ricorso è manifestamente infondata.
Avendo infatti la sentenza di applicazione della pena de qua riguardato sia violazioni edilizie sia violazioni della normativa antisismica, va ribadito il principio, più volte espresso da questa Corte, secondo cui alla demolizione del manufatto derivante, allo stesso tempo, dalla violazione della normativa edilizia nonché di quella della normativa antisismica, si applica la sola procedura di cui all’art. 31 del d. P.R. n. 380 del 2001 e non anche quella di cui all’art.98, sicché compete, per entrambe, al P.M. l’iniziativa per la relativa esecuzione (tra le altre, Sez. 3, n. 46209 del 12/10/2011, P.M. in proc. Pacchioni, Rv. 251593).
5. Il ricorso è pertanto inammissibile discendendone la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 2016