Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Diritto processuale penale,
Rifiuti
Numero: 25204 |
Data di udienza: 16 Maggio 2012
* RIFIUTI – Trasporto illecito di rifiuti – Sequestro del mezzo – Restituzione – Terzo estraneo al reato – Onere di provare – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Circostanze attenuanti ed aggravanti – Giudizio di comparazione – Potere discrezionale del giudice di merito – Sussistenza – Criterio dell’equivalenza e della prevalenza delle attenuanti – Art. 69 cod. pen..
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 26 Giugno 2012
Numero: 25204
Data di udienza: 16 Maggio 2012
Presidente: De Maio
Estensore: Fiale
Premassima
* RIFIUTI – Trasporto illecito di rifiuti – Sequestro del mezzo – Restituzione – Terzo estraneo al reato – Onere di provare – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Circostanze attenuanti ed aggravanti – Giudizio di comparazione – Potere discrezionale del giudice di merito – Sussistenza – Criterio dell’equivalenza e della prevalenza delle attenuanti – Art. 69 cod. pen..
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 26 Giugno 2012 (Ud. 16/05/2012) Sentenza n. 25204
RIFIUTI – Trasporto illecito di rifiuti – Sequestro del mezzo – Restituzione – Terzo estraneo al reato – Onere di provare.
Al fine di ottenere la restituzione del veicolo utilizzato per il trasporto illecito dei rifiuti, incombe al terzo che assume di essere terzo estraneo al reato (individuabile in colui che non ha partecipato alla commissione dell’illecito ovvero ai profitti che ne sono derivati) l’onere di provare la sua buona fede nel senso che l’uso illecito del mezzo gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento negligente. Nella specie, dunque, in sede di esecuzione il preteso terzo proprietario potrà eventualmente dimostrare sia tale sua qualità sia l’assenza di profili di colpa.
(conferma sentenza n. 3949/2010 CORTE APPELLO di PALERMO, del 28/06/2011) Pres. De Maio, Est. Fiale, Ric. Mendolia
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Circostanze attenuanti ed aggravanti – Giudizio di comparazione – Potere discrezionale del giudice di merito – Sussistenza – Criterio dell’equivalenza e della prevalenza delle attenuanti – Art. 69 cod. pen..
Il giudizio di comparazione fra circostanze attenuanti ed aggravanti, ex art. 69 cod. pen., è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio deve essere bensì motivato ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Sicché, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato, quando il giudice, nell’esercizio del potere discrezionale a lui demandato, scelga la soluzione dell’equivalenza, anziché della prevalenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Cass., Sez. I, 26.1.1994, n. 758). Pertanto, anche il giudice di appello pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell’appellante non è tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti e di valore decisivo, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta confutazione (vedi Cass., Sez. VI, 4.9.1992, n. 9398).
(conferma sentenza n. 3949/2010 CORTE APPELLO di PALERMO, del 28/06/2011) Pres. De Maio, Est. Fiale, Ric. Mendolia
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 26 Giugno 2012 (Ud. 16/05/2012) Sentenza n. 25204
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta dagli ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUIDO DE MAIO – Presidente
Dott. ALDO FIALE – Consigliere Rel.
Dott. AMEDEO FRANCO – Consigliere
Dott. GIULIO SARNO – Consigliere
Dott. GASTONE ANDREAZZA – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MENDOLIA ROBERTO N. IL 12/10/1985
2) VELA GAETANO N. IL 10/12/1978
avverso la sentenza n. 3949/2010 CORTE APPELLO di PALERMO, del 28/06/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/05/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Dante Spinaci
che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore, avv.to Gioacchino Sanfilippo, anche quale sostituto processuale dell’avv.to Loredana Alicata, il quale ha concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 28.6.2011, ha confermato la sentenza 6.7.2010 del Tribunale di Termini Imerese, che – in esito a giudizio celebrato con il rito abbreviato – aveva affermato la responsabilità penale di Mendolia Roberto e Vela Gaetano in ordine al delitto di cui:
– all’art. 6, comma 1 – lett. d), del D.L. 6.11.2008, n. 172, convertito dalla legge n. 210/2008 (per avere trasportato con un furgoncino cassonato in loro possesso, senza alcuna autorizzazione ed in carenza di iscrizione presso la Camera di Commercio, rifiuti ferrosi non pericolosi (barre in ferro, vecchi elettrodomestici non utilizzabili, reti metalliche ed altro) – acc. in Vicari, il 5.7.20101
e, riconosciute circostanze attenuanti generiche equivalenti alle recidive contestate (ex art. 99, 4° comma, cod. pen.), aveva condannato ciascuno alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 8.000,00 di multa, ordinando la confisca dell’automezzo in sequestro.
Avverso tale sentenza hanno proposto separati ricorsi i difensori degli imi, i quali, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, hanno eccepito con doglianze sostanzialmente comuni:
– che le disposizioni del D.L. n. 172/2008 non sarebbero applicabili nella Regione Siciliana ed in particolare nel territorio dei Comune di Vicari, limitrofo a quello di Termini Imerese, poiché la normativa anzidetta doveva ritenersi “recepita forse per il solo territorio di Palermo, dove era stato proclamato lo stato di emergenza dello smaltimento dei rifiuti di cui alla legge n. 225/1992” e non era stato comunque accertato se tale stato di emergenza si estendesse anche sul territorio di Vicari;
– che gli imputati avevano agito nella convinzione della liceità della loro condotta, poiché il Vela era in possesso di regolare partita IVA ed aveva ricevuto assicurazioni (dal proprio commercialista) che ciò gli consentiva di trasportare materiali ferrosi dismessi;
– che incongruamente non sarebbe stata dichiarata la prevalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche sulla contestata recidiva;
– che illegittimamente sarebbe stata respinta l’istanza di restituzione del furgone sequestrato al legittimo proprietario estraneo alla vicenda (tale Francesco Mercurio, cognato convivente del Mendolia e cugino del Vela).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, perché articolati in fatto e manifestamente infondati.
1. L’art. 6 del D.L. 6.11.2008, n. 172 (Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale), convertito con modificazioni dalla legge 30.12.2008, n. 210, prescrive che “nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge 24 Febbraio 1992, n. 225” le condotte lesive del bene giuridico ambientale specificamente descritte al comma 1, proprio per la peculiarità della situazione locale, vengono sanzionate con particolare gravità.
Il comma 1-bis dello stesso art. 6 prevede, poi, che per tutte le fattispecie penali individuate nel primo comma, “poste in essere con l’uso di un veicolo”, si procede, nel corso delle indagini preliminari, al sequestro preventivo del veicolo e che alla sentenza di condanna consegue la confisca dello stesso.
Le disposizioni sanzionatorie sono applicabili su tutto il territorio nazionale ogni qualvolta si verifichi la dichiarazione di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dei 16 gennaio 2009 è stato dichiarato, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 225/1992, “lo stato di emergenza in materia di rifiuti urbani nel territorio della provincia di Palermo” – provincia nella quale è ricompreso il Comune dl Vicari, ove è stato accertato l’illecito per il quale si procede – e la ricorrenza di detta condizione di emergenza stata poi prorogata fino al 31 dicembre 2010 con D.P.C.M. del 13 gennaio 2010 (con D.P.C.M. del 9 luglio 2010 lo stato di emergenza è stato inoltre esteso all’intero territorio della Regione Siciliana).
2. La sentenza impugnata si é adeguatamente soffermata su tutti gli aspetti della violazione accertata e sulle prospettazioni di buona fede addotte dagli imputati, mentre i ricorsi si incentrano, in realtà, nella non condivisione da parte degli imputati medesimi del giudizio dato: non condivisione che essi supportano adducendo giustificazioni che sono state già valutate sia dal Tribunale sia dalla Corte di merito con motivazioni assolutamente puntuali.
Le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale degli episodi e dell’attribuzione degli stessi alla persona dell’imputato non sono proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione dei fatti, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata.
3. Secondo le giurisprudenza di questa Corte Suprema:
– Il giudizio di comparazione fra circostanze attenuanti ed aggravanti, ex art. 69 cod. pen., è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio deve essere bensì motivato ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo;
– il medesimo giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato, quando il giudice, nell’esercizio del potere discrezionale a lui demandato, scelga la soluzione dell’equivalenza, anziché della prevalenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Cass., Sez. I, 26.1.1994, n. 758);
– anche il giudice di appello – pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell’appellante – non è tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti e di valore decisivo, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta confutazione (vedi Cass., Sez. VI, 4.9.1992, n. 9398).
Nella fattispecie in esame le Corte di merito, nel corretto esercizio dei potere discrezionale riconosciutole in proposito dalla legge, ha dato rilevanza decisiva ai numerosi precedenti penali degli imputati, deducendone logicamente prevalenti significazioni negative della loro personalità.
4. Legittimamente i giudici dei merito hanno rilevato che, al fine di ottenere la restituzione del veicolo utilizzato per il trasporto illecito dei rifiuti, incombe al terzo che assume di essere terzo estraneo al reato (individuabile in colui che non ha partecipato alla commissione dell’illecito ovvero ai profitti che ne sono derivati) l’onere di provare la sua buona fede nel senso che l’uso illecito del mezzo gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento negligente.
Nella specie, dunque, in sede di esecuzione il preteso terzo proprietario potrà eventualmente dimostrare sia tale sua qualità sia l’assenza di profili di colpa.
5. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che “le parti abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria della stessa consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché – per ciascuna di esse – del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione del motivi dedotti, nella misura di euro 1.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro mille/00 in favore della Cassa delle ammende.
ROMA, 16.5.201.2