CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 26/09/2016 (ud. 28/06/2016) Sentenza n.39816
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 26/09/2016 (ud. 28/06/2016) Sentenza n.39816
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da PASSINATE BRUNA, nata a Francavilla Fontana il 19/1/1957;
avverso la ordinanza del 25/1/2016 del Tribunale del Riesame di Brindisi;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Oronzo De Masi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Di Leo che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
PASSINATE BRUNA ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in data 25/1/2016 del Tribunale del Riesame di Brindisi che ha respinto l’appello proposto ex art. 322 c.p.p. nell’interesse dell’indagata per il reato di cui all’
art. 256 comma 1 lett. b) D.Lgs. n. 152 del 2006, avverso il provvedimento con cui il 30/11/2015 il GIP presso il Tribunale di Brindisi ha negato la revoca del sequestro preventivo di un terreno sito in Francavilla Fontana, richiesta finalizzata alla bonifica del sito ricompreso nella più ampia proprietà dell’indagata.
Deduce la ricorrente:
1) violazione di legge e vizio di motivazione della ordinanza impugnata, in relazione agli
artt. 253 e 321 c.p.p., per avere il Tribunale del Riesame ritenuto che la sola ragione concernente la bonifica dei luoghi non faccia venire meno
ex se le finalità preventive connesse all’eventualità di aggravamento paventata dal GIP del Tribunale di Brindisi, in termini di possibile reiterazione delle già tenute condotte illecite.
Evidenzia la difesa della ricorrente che siffatte argomentazioni sono in contrasto con la normativa in materia di sequestro preventivo e di rifiuti nonché con le finalità tipiche del vincolo di indisponibilità reale avendo la PASSINATE richiesto la restituzione del sito unicamente per predisporre la dovuta bonifica prevista dagli artt. 257 e 242 D.Lgs. n. 152 del 2006. L’affermata impossibilità di disporre tale operazione per esigenze investigative, ad avviso della difesa, induce a fare ritenere che il sequestro sia stato disposto per finalità probatorie, diverse da quelle proprie del sequestro preventivo;
2) violazione di legge, in relazione agli
artt. 125, 321, 325 c.p.p.,
257 e 242 D.Lgs. n. 152 del 2006, per non avere il Tribunale del Riesame dato risposta alla dedotta necessità della bonifica dell’area, con l’eliminazione del materiale ivi stoccato, ritenendo la questione sostanzialmente assorbita dal rigetto del primo motivo di gravame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso, che possono essere scrutinati congiuntamente attesa l’omogeneità delle censure, sono infondati e non meritano accoglimento.
Va ricordato, innanzitutto, che l’art. 325, c.1, c.p.p. consente il ricorso per cassazione contro i provvedimenti emessi in materia cautelare reale per i soli motivi violazione di legge, da intendersi comprensivi della carenza assoluta di motivazione, ipotesi che qui non ricorre, ma non anche per contraddittorietà o manifesta illogicità della stessa (Sez. 1, n. 6821 del 31/1/2012, Rv. 25243, Sez. 5, n. 25532 del 25/6/2010, Rv. 248129, Sez. 4, n. 5302 del 21/1/2004, Rv. 227095).
Orbene, il sequestro preventivo è finalizzato ad impedire la commissione di reati o la prosecuzione attività criminosa, esigenze che, nel caso di specie, non si assume siano venute meno e che non impediscono, in costanza della misura, di procedere alla bonifica del sito a cura del soggetto indagato, previa autorizzazione dell’A.G., né tantomeno può fondatamente sostenersi che la sussistenza delle esigenza cautelari tipiche dell’
art. 323 c.p.p. verrebbe meno se l’area fosse bonificata, perché ciò non impedirebbe affatto la commissione di altri reati.
È opportuno, inoltre, ricordare che la bonifica dei luoghi interessati da reati ambientali, ovvero la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, non può essere disposta dalla autorità giudiziaria in pendenza di procedimento penale, trattandosi di sanzione penale atipica che può essere irrogata dal giudice penale solo con la sentenza di condanna, come emerge dal
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256, secondo cui alla sentenza di condanna o di patteggiamento per il reato di realizzazione o di gestione di una discarica abusiva “consegue la confisca dell’area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell’autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi”.
In conclusione, l’ordinanza impugnata ha correttamente negato la revoca del sequestro preventivo e la restituzione del terreno all’indagata sulla scorta di argomentazioni rispetto alle quali il richiamo alle esigenze probatorie appare del tutto pleonastico e non inficiante la decisione adottata.
Segue, ai sensi dell’
art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 giugno 2016.