Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Diritto processuale penale,
Diritto urbanistico - edilizia
Numero: 39790 |
Data di udienza: 12 Maggio 2016
* DIRITTO URBANISTICO – Abusivismo edilizio e diritto all’abitazione – Reato di costruzione abusiva e stato di necessità – Controllo rigoroso dei requisiti della scriminante – Differenza tra terreno edificabile e non edificabile – Prevalenza dell’interesse della collettività alla tutela del paesaggio e dell’ambiente – Art. 44, lett. c), d.P.R. 380/2001 – PROCEDURA PENALE – Graduazione della pena – Circostanze aggravanti ed attenuanti – Discrezionalità del giudice di merito – Valutazione della congruità nel giudizio di cassazione – Inammissibilità.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 26 Settembre 2016
Numero: 39790
Data di udienza: 12 Maggio 2016
Presidente: Ramacci
Estensore: RICCARDI
Premassima
* DIRITTO URBANISTICO – Abusivismo edilizio e diritto all’abitazione – Reato di costruzione abusiva e stato di necessità – Controllo rigoroso dei requisiti della scriminante – Differenza tra terreno edificabile e non edificabile – Prevalenza dell’interesse della collettività alla tutela del paesaggio e dell’ambiente – Art. 44, lett. c), d.P.R. 380/2001 – PROCEDURA PENALE – Graduazione della pena – Circostanze aggravanti ed attenuanti – Discrezionalità del giudice di merito – Valutazione della congruità nel giudizio di cassazione – Inammissibilità.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 26/09/2016 (ud. 12/05/2016) Sentenza n.39790
DIRITTO URBANISTICO – Abusivismo edilizio e diritto all’abitazione – Reato di costruzione abusiva e stato di necessità – Controllo rigoroso dei requisiti della scriminante – Differenza tra terreno edificabile e non edificabile – Prevalenza dell’interesse della collettività alla tutela del paesaggio e dell’ambiente.
In materia edilizia, l’operatività dello stato di necessità per il reato di costruzione abusiva non va esclusa in linea di principio, potendosi riconnettere anche a situazioni strumentali strettamente connesse alla persona, quali l’esigenza di un alloggio, ma impone il controllo rigoroso dei requisiti della scriminante, così che essa non è ipotizzabile allorché il pericolo di restare senza abitazione sia concretamente evitabile attraverso i meccanismi del mercato o dello Stato sociale, dovendosi escludere la sussistenza di ogni altra, concreta, possibilità di evitare il danno grave (Sez. 3, n. 19811 del 26/01/2006, Passamonti). Pertanto, la verifica dei presupposti concreti deve essere rigorosa, soprattutto sotto il profilo della evitabilità: in materia di abusi edilizi e ambientali la configurabilità della scriminante dello stato di necessità, nella specie consistente nella mancanza di una casa, appare in concreto esclusa dal fatto che il pericolo del danno grave alla persona è evitabile chiedendo, in caso di terreno edificabile, la relativa autorizzazione mentre, in caso di terreno non edificabile, il diritto del cittadino a disporre di un’abitazione non può prevalere sull’interesse della collettività alla tutela del paesaggio e dell’ambiente (Sez. 3, n. 41577 del 20/09/2007, Ferraioli); in materia di abusivismo edilizio, non è configurabile l’esimentedello stato di necessità in quanto, pur essendo ipotizzabile un danno grave alla persona in cui rientri anche il danno al diritto all’abitazione, difetta in ogni caso il requisito dell’inevitabilità del pericolo (Sez. 3, n. 35919 del 26/06/2008, Savoni).
PROCEDURA PENALE – Graduazione della pena – Circostanze aggravanti ed attenuanti – Discrezionalità del giudice di merito – Valutazione della congruità nel giudizio di cassazione – Inammissibilità.
La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione.
(Dichiara inammissibile il ricorso avverso sentenza sentenza del 29/09/2015 della Corte di Appello di Genova) Pres. RAMACCI, Rel. RICCARDI, Ric. Della Bona
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 26/09/2016 (ud. 12/05/2016) Sentenza n.39790
SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 26/09/2016 (ud. 12/05/2016) Sentenza n.39790
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Della Bona Stefano, nato a Massa il 26/12/1968;
avverso la sentenza del 29/09/2015 della Corte di Appello di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Riccardi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sante Spinaci, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 29 settembre 2015 la Corte di Appello di Genova confermava la sentenza di condanna atta pena di mesi due di arresto, convertita nella corrispondente sanzione pecuniaria, ed € 12.000,00 di ammenda emessa dal Tribunale di Massa in data 21/01/2015 nei confronti di Detta Bona Stefano, imputato del reato di cui all’
art. 44, lett. c), d.P.R. 380 del 2001, per avere realizzato, In zona paesaggisticamente vincolata, ed in assenza di permesso di costruire, un fabbricato di due piani in legno e tegole in laterizio, con due loggiati, suddiviso in 10 ambienti, nonché due box in metallo ed un ulteriore piccolo manufatto In legno.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore del ricorrente, Avv. Anna Firomini, deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
2.1. Violazione di legge in relazione all’omesso riconoscimento dello stato di necessità: deduce che l’imputato, assistente tecnico presso una scuola di Massa, con uno stipendio di circa 1.000,00 euro mensili, ed un assegno di mantenimento di 500,00 da versare alla ex moglie, si era da poco separato, aveva dovuto lasciare la casa coniugale alla coniuge, ed aveva dunque necessità di un alloggio ove vivere e tenere la figlia piccola quando a lui affidata; lo stato di necessità sarebbe infatti legato alla tutela non soltanto del diritto all’abitazione, ma altresì al principio di bigenitorialità.
2.2. Vizio di motivazione: lamenta che la Corte di appello non abbia ridotto la pena al minimo edittale, nonostante lo stato di incensuratezza dell’imputato e la condotta processuale.
2.3. Erronea indicazione del tempus commissi delicti: la contestazione del reato risulta indicata “in Massa il 20.5.2011”, mentre doveva ritenersi consumato il 20/11/2010, data del sequestro preventivo delle opere; il termine massimo di prescrizione è dunque decorso Il 30/11/2015.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato.
In materia edilizia, l’operatività dello stato di necessità per il reato di costruzione abusiva non va esclusa in linea di principio, potendosi riconnettere anche a situazioni strumentali strettamente connesse alla persona, quali l’esigenza di un alloggio, ma impone il controllo rigoroso dei requisiti della scriminante, così che essa non è ipotizzabile allorché il pericolo di restare senza abitazione sia concretamente evitabile attraverso i meccanismi del mercato o dello Stato sociale, dovendosi escludere la sussistenza di ogni altra, concreta, possibilità di evitare il danno grave (Sez. 3, n. 19811 del 26/01/2006, Passamonti, Rv. 234316).
Va, dunque, condiviso e ribadito l’orientamento secondo il quale la verifica dei presupposti concreti deve essere rigorosa, soprattutto sotto il profilo della evitabilità: in materia di abusi edilizi e ambientali la configurabilità della scriminante dello stato di necessità, nella specie consistente nella mancanza di una casa, appare in concreto esclusa dal fatto che il pericolo del danno grave alla persona è evitabile chiedendo, in caso di terreno edificabile, la relativa autorizzazione mentre, in caso di terreno non edificabile, il diritto del cittadino a disporre di un’abitazione non può prevalere sull’interesse della collettività alla tutela del paesaggio e dell’ambiente (Sez. 3, n. 41577 del 20/09/2007, Ferraioli, Rv. 238258); in materia di abusivismo edilizio, non è configurabile l’esimente dello stato di necessità in quanto, pur essendo ipotizzabile un danno grave alla persona in cui rientri anche il danno al diritto all’abitazione, difetta in ogni caso il requisito dell’inevitabilità del pericolo (Sez. 3, n. 35919 del 26/06/2008, Savoni, Rv. 241094).
Tanto premesso, la sentenza impugnata, con apprezzamento di fatto immune da censure di illogicità, e dunque insindacabile in sede di legittimità, ha escluso la ricorrenza dello stato di necessità, ritenendo che la situazione economica dell’imputato non integrasse in alcun modo la scriminante invocata, avendo questi dimostrato ampie possibilità patrimoniali nella realizzazione di un’ampia e pregevole villetta con portico abitabile.
3. Il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto, a prescindere dal rilievo che la pena inflitta è stata determinata in prossimità del minimo edittale (pena pari a mesi due di arresto ed ( 15.000,00 di ammenda), è pacifico che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (ex multis, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142).
Nel caso in esame, con motivazione succinta, la sentenza impugnata ha comunque ritenuto la pena inflitta in primo grado proporzionata alla gravità del fatto, anche in considerazione della concessione dei doppi benefici.
3. Infine, il terzo motivo è manifestamente infondato, in quanto, pur individuando il dies a quo nel 30/11/2010, data del sequestro preventivo, e dunque della cessazione della permanenza, il termine massimo di prescrizione risulta decorso il 30/11/2015, successivamente alla sentenza di appello impugnata.
Al riguardo, va rammentato che l’inammissibilità del ricorso per cassazione, impedendo l’instaurazione del rapporto di impugnazione, preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., l’estinzione del reato per prescrizione, pur maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, ma non dedotta né rilevata da quel giudice (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; di recente, altresì, Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818).
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 1.500,00: infatti, l’art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta sia nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 cod. proc. pen., comma 3, sia nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 12/05/2016