Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia, Legittimazione processuale Numero: 30483 | Data di udienza: 21 Febbraio 2012

* DIRITTO URBANISTICO – LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE – Natura monooffensiva del reato edilizio-urbanistico – Soggetto danneggiato dal reato (Privato) – Persona offesa dal reato (P.A.) – Richiesta di archiviazione – Mancanza di legittimazione in capo al soggetto privato – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Richiesta di archiviazione – Opposizione – Compete soltanto alla persona offesa dal reato – Giudice di legittimità – Poteri e limiti – Art. 410 c.p.p..


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 26 Luglio 2012
Numero: 30483
Data di udienza: 21 Febbraio 2012
Presidente: De Maio
Estensore: Grillo


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE – Natura monooffensiva del reato edilizio-urbanistico – Soggetto danneggiato dal reato (Privato) – Persona offesa dal reato (P.A.) – Richiesta di archiviazione – Mancanza di legittimazione in capo al soggetto privato – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Richiesta di archiviazione – Opposizione – Compete soltanto alla persona offesa dal reato – Giudice di legittimità – Poteri e limiti – Art. 410 c.p.p..



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 26 luglio 2012 (Ud. 21/02/2012) Sentenza n. 30483

DIRITTO URBANISTICO – LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE – Natura monooffensiva del reato edilizio-urbanistico – Soggetto danneggiato dal reato (Privato) – Persona offesa dal reato (P.A.) – Richiesta di archiviazione – Mancanza di legittimazione in capo al soggetto privato.
 
In materia edilizo-urbanistica, stante la natura monooffensiva del reato edilizio-urbanistico, unico soggetto che può assumere la veste di persona offesa dal reato è la Pubblica Amministrazione in quanto soggetto titolare di interessi attinenti alla tutela del territorio protetti dalla norma incriminatrice, mentre il privato che dalla costruzione possa subire un danno assume la veste di persona danneggiata dal reato. Da qui la affermata mancanza di legittimazione alla opposizione avverso la richiesta di archiviazione in capo al soggetto privato danneggiato dal reato (Cass. Sez. 3^ 14.1.2009 n. 6229; P.O. in proc. Celentano ed altri).
 
(conferma decreto di archiviazione del GIP del Tribunale di Milano del 27/01/2011) Pres. De Maio, Est. Grillo, Ric. Biagi ed altri
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Richiesta di archiviazione – Opposizione – Compete soltanto alla persona offesa dal reato – Giudice di legittimità – Poteri e limiti – Art. 410 c.p.p..
 
L’opposizione alla richiesta di archiviazione compete soltanto alla persona offesa, che va identificata unicamente nel titolare del bene giuridico immediatamente leso dal reato (Cass. Sez. 5^ n. 43105/2004). Pertanto, quando il GIP abbia dichiarato “de plano” l’ammissibilità dell’opposizione motivandola sotto i due profili indicati dall’art. 410 c.p.p., è inibito al giudice di legittimità il sindacato sulla valutazione di merito operata dal GIP sia sulla infondatezza della notizia di reato, che sulla irrilevanza delle investigazioni suppletive in quanto non pertinenti rispetto al tema dell’indagine (Cass. Sez. 6^ 12.3.2008 n.13458, P.O. in proc,. Del Monaco; Cass. Sez. 5^ 8.2.2007 n. 11524, P.O. in proc, Giovanardi; Cass. Sez. 5^ 6.11.2006 n. 8426, P.O. in proc. De Sario ed altri). L’unico limite a tale preclusione deriva quindi dalla omessa od apparente motivazione in cui sia incorso il GIP nell’effettuare tale duplice valutazione (Cass. Sea. 2^ 1.10.2004, n. 47980, P.O. in proc. Radici).
 
(conferma decreto di archiviazione del GIP del Tribunale di Milano del 27/01/2011) Pres. De Maio, Est. Grillo, Ric. Biagi ed altri

 


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 26 luglio 2012 (Ud. 21/02/2012) Sentenza n. 30483

SENTENZA

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.:
 
1. Dott. Guido DE MAIO – Presidente
2. Dott. Amedeo FRANCO – Consigliere
3. Dott. Renato GRILLO          – Consigliere Rel.
4. Dott. Luca RAMACCI – Consigliere
5.     Dott. Elisabetta ROSI         – Consigliere
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da:
 
persone offese
 
BIAGI Enrico, nato a Milano il 18.12.1934;
GHEZZI Mario, nato a Bergamo il 4.05.1928;
MOLINARI Alessandra, nata a Milano il 20.09.1938; 
MORANDI Francesco, nato ad Osio Sotto il 30.01.1953; 
PRATO PREVIDE Guido, nato a Milano il 23.09.1952; 
SPADONI Elisabetta nata ad Ancona il 9.10.1946; 
TULIPANO Giorgio , nato a Milano il 6.08.1951; 
SOMMARIVA Lucia, nata a Milano il 13.03.1940;
 
avverso decreto di archiviazione del GIP del Tribunale di Milano del 27 gennaio 2011 ernesso nell’ambito del procedimento penale a carico di: ISOLA Giancarlo, DOLCINI Enrico, SIMONETTO Gianfranco e VALERIANI FAGNONI Paolo
udita nella udienza camerale del 21 febbraio 2012 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Renato GRILLO;
 
lette le conclusioni del Pubblico Ministero nella persona del Dr. Eugenio SELVAGGI che ha richiesto l’inamrnissibilità del ricorso;
 
Svolgimento del processo e motivi della decisione
 
Con decreto emesso in data 27 gennaio 2011 il GIP del Tribunale di Milano, pronunciandosi sulla richiesta di archiviazione formulata dal P.M. presso quel Tribunale nei confronti di ISOLA Giancarlo, DOLCINI Enrico, SIMONETTO Gianfranco e VALERIANI FAGNONI Paolo, la accoglieva, dichiarando “de plano” l’inammissibilità della opposizione alla detta richiesta formulata da BIAGI Enrico, GHEZZI Mario, MOLINARI Alessandra, MORANDI Francesco, PRATO PREVIDE Guido, SPADONI Elisabetta, TULIPANO Giorgio e SOMMARIVA Lucia.
 
A tale conclusione il GIP perveniva ritenendo che l’opposizione proposta – con la quale era stata sollecitato l’espletamento di due perizie finalizzate ad accertare, la prima, il reale stato di inquinamento del terreno e la seconda, l’edificabilirà effettiva del suolo – fosse inammissibile ritenendo la non incidenza delle perizie medesime sul thema decidendum.
 
Propongono ricorso gli originari opponenti alla richiesta di archiviazione come dianzi menzionati rilevando; a) violazione dell’art. 409 comma 2 cod. proc. pen. per avere il GIP omesso di fissare l’udienza camerale per la trattazione dell’opposizione alla richiesta di archiviazione, procedendo invece, de plano in modo non conforme alla disciplina codicistica.
 
Con un secondo motivo denunciano nullità del decreto per avere il GIP asserito in modo contraddittorio e manifestamente illogico la non incidenza sul tema della decisione dei nuovi accertamenti tecnici sollecitati in sede di opposizione.
 
Presentano memoria ex art. 611 cod. proc. pen. gli indagati ISOLA Giancarlo, DOLCINI Enrico e VALERIANI FAGBNONI Paolo, a mezzo del loro difensore, rilevando l’inammissibilità dei ricorso per carenza di legittimazione a proporre opposizione da parte dei ricorrenti in quanto soggetti danneggiati dal reato e non persone offese.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
Va preliminarmente rilevato che – per quanto è dato desumere dal decreto impugnato – il reato in ordine per il quale si procede a carico degli indagati è quello previsto dall’art. 44 del D.P.R. 380/01.
 
Tanto comporterebbe – come evidenziato anche dagli indagati nella memoria difensiva sopra richiamata – l’inammissibilità del ricorso, per l’assorbente rilievo del difetto di legittimazione in capo ai ricorrenti, avendo costoro agito nella veste di soggetti danneggiati dal reato e non di persone offese, in quanto proprietari di fondi confinanti rispetto a quello in cui sarebbe dovuto sorgere l’immobile oggetto delle investigazioni.
 
Come più volte affermato da questa Corte, l’opposizione alla richiesta di archiviazione compete soltanto alla persona offesa, che va identificata unicamente nel titolare del bene giuridico immediatamente leso dal reato (Cass. Sez. 5^ n. 43105/2004 Rv. 230255).
 
Con riguardo alla materia edilizio-urbanistica, stante la natura monooffensiva del reato edilizio- urbanistico, unico soggetto che può assumere la veste di persona offesa dal reato è la Pubblica Amministrazione in quanto soggetto titolare di interessi attinenti alla tutela del territorio protetti dalla norma incriminatrice, mentre il privato che dalla costruzione possa subire un danno assume la veste di persona danneggiata dal reato.
 
Da qui la affermata mancanza di legittimazione alla opposizione avverso la richiesta di archiviazione in capo al soggetto privato danneggiato dal reato (V. Cass. Sez. 3^ 14.1.2009 n. 6229; P.O. in proc. Celentano ed altri, Rv. 242532).
 
Ritiene questa Corte di dover aderire a siffatto orientamento più aderente alla natura pubblicistica del reato inteso quale generale forma di pregiudizio del territorio considerato nel suo complesso, pur consapevole di un contrario indirizzo secondo il quale il reato in parola viene considerato come “plurioffensivo” (ma in senso improprio) nella misura in cui la realizzazione dell’abuso edilizio comporti per il privato confinante la violazione di norme che impongono limiti al diritto di proprietà, con conseguente possibilità per lo stesso di costituirsi parte civile per il risarcimento del danno (Cass. Sez. 3^ 4.4.2008 n.- 21722 Chianese, Rv. 240044; Cass. Sez. 3^ 8.11.1991 n. 12766 Maffa ed altro, Rv. 188735).
 
Ma a prescindere da tale profilo specifico di inammissibilità, in ogni caso il ricorso proposto è inammissibile per una ulteriore ragione connessa al contenuto stesso del decreto.
 
Va premesso che l’archiviazione c.d. “de plano” presuppone una adeguata motivazione in ordine alla inammissibilità dell’opposizione ed alla infondatezza della notizia di reato.
 
E’ orientamento costante di questa Corte che quando il GIP abbia dichiarato “de plano” l’ammissibilità dell’opposizione motivandola sotto i due profili indicati dall’art. 410 c.p.p., è inibito al giudice di legittimità il sindacato sulla valutazione di merito operata dal GIP sia sulla infondatezza della notizia di reato, che sulla irrilevanza delle investigazioni suppletive in quanto non pertinenti rispetto al tema dell’indagine (in termini, tra le tante, Cass. Sez. 6^ 12.3.2008 n.13458, P.O. in proc,. Del Monaco, Rv. 239318; Cass. Sez. 5^ 8.2.2007 n. 11524, P.O. in proc, Giovanardi, Rv. 236520; Cass. Sez. 5^ 6.11.2006 n. 8426, P.O. in proc. De Sario ed altri, Rv. 236252).
 
L’unico limite a tale preclusione deriva quindi dalla omessa od apparente motivazione in cui sia incorso il GIP nell’effettuare tale duplice valutazione (in termini Cass. Sea. 2^ 1.10.2004, n. 47980, P.O. in proc. Radici, Rv. 230707).
 
Nel caso in esame nessun vizio motivazionale è rinvenibile nel provvedimento impugnato avendo il giudice ritenuto infondata la notizia di reato e irrilevanti, sotto tale profilo, entrambe le perizie indicate dagli opponenti (la prima, perché erano gli stessi opponenti a riconoscete, seppur in via implicita, l’avvenuta prescrizione del reato, oltretutto ascrivibile soggetti diversi dagli indagati, e la seconda, per la conformità degli interventi edilizi oggetto delle investigazioni al titolo abilitativo). 
 
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile: segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento – che si ritiene congruo – di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende, trovandosi gli stessi in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
 
Così deciso in Roma 21 febbraio 2012
 

 

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