Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 37060 | Data di udienza: 30 Maggio 2012

* DIRITTO URBANISTICO – Permesso di costruire in sanatoria – Effetti – Estinzione dei reati contravvenzionali – Reati correlati alla tutela di interessi diversi – Estinzione – Esclusione – Costruzioni in zone sismiche – Edilizia in zona sismica – Omessa denuncia di inizio lavori – Prescrizioni tecniche – Violazioni sostanziali – Natura permanente – Lesione dell’interesse pubblico alla sicurezza sismica – Termine di prescrizione – Artt. 83, 93, 94, 95 e 101 d.P.R. n. 380/2001.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 26 Settembre 2012
Numero: 37060
Data di udienza: 30 Maggio 2012
Presidente: Petti
Estensore: Andronio


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – Permesso di costruire in sanatoria – Effetti – Estinzione dei reati contravvenzionali – Reati correlati alla tutela di interessi diversi – Estinzione – Esclusione – Costruzioni in zone sismiche – Edilizia in zona sismica – Omessa denuncia di inizio lavori – Prescrizioni tecniche – Violazioni sostanziali – Natura permanente – Lesione dell’interesse pubblico alla sicurezza sismica – Termine di prescrizione – Artt. 83, 93, 94, 95 e 101 d.P.R. n. 380/2001.



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^  del 26 Settembre 2012 (Ud. 30/05/2012), Sentenza n. 37060

 
DIRITTO URBANISTICO – Permesso di costruire in sanatoria – Effetti – Estinzione dei reati contravvenzionali – Reati correlati alla tutela di interessi diversi – Estinzione – Esclusione – Costruzioni in zone sismiche – Artt. 83, 93, 94, 95 e 101 d.P.R. n. 380/2001.
 
Gli artt. 36 e 45, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 devono essere interpretati nel senso che il rilascio del permesso di costruire in sanatoria estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti e non si estende ad altri reati correlati alla tutela di interessi diversi rispetto a quelli che riguardano l’assetto del territorio sotto il profilo edilizio, quali i reati previsti dalla normativa sulle opere in cemento armato, sulle costruzioni in zone sismiche, sulla tutela delle zone di particolare interesse paesaggistico (Cass. sez. 3, 5/3/2009, n.9922; Cass. sez. 3, 13/4/2005, n.19256)
 
(riforma sentenza n.870/2010 TRIBUNALE di FOGGIA, del 01/06/2011) Pres. Petti, Est. Andronio, Ric. Fiorentino
 
 
DIRITTO URBANISTICO – Edilizia in zona sismica – Omessa denuncia di inizio lavori – Prescrizioni tecniche – Violazioni sostanziali – Natura permanente – Lesione dell’interesse pubblico alla sicurezza sismica – Termine di prescrizione – Artt. 83, 93, 94, 95 e 100 d.P.R. n. 380 del 2001.
 
Il termine di prescrizione delle contravvenzioni di omessa denuncia di inizio lavori in zona sismica e di esecuzione dei medesimi in assenza di autorizzazione decorre dalla data di inizio dei lavori, attesa la natura istantanea di dette contravvenzioni (Cass. pen., sez.3, 26/5/2011, n.23656; Cass. sez.3, 8/10/2008, n.41854). Mentre, le violazioni sostanziali delle prescrizioni tecniche relative all’edilizia in zona sismica, hanno natura permanente, perché attengono alla lesione dell’interesse pubblico alla sicurezza sismica degli edifici, che perdura fino alla conclusione dei lavori (Cass., sez. 3, 8/102008, n. 41854).
 
(riforma sentenza n.870/2010 TRIBUNALE di FOGGIA, del 01/06/2011) Pres. Petti, Est. Andronio, Ric. Fiorentino

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ del 26 Settembre 2012 (Ud. 30/05/2012), Sentenza n. 37060

SENTENZA

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
Dott. CIRO PETTI                     – Presidente
Dott. SILVIO AMORESANO               – Consigliere
Dott. LUIGI MARINI                         – Consigliere
Dott. LUCA RAMACCI – Consigliere
Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO – Consigliere Rel.
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da FIORENTINO ANNUNZIATA N. IL 08/07/1926
avverso la sentenza n. 870/2010 TRIBUNALE di FOGGIA, del 01/06/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/05/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GABRIELE MAZZOTTA che ha concluso per l’inamissibilità del ricorso
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. – Con sentenza del 1° giugno 2011, il Tribunale di Foggia ha condannato l’imputata alla pena dell’ammenda, per i seguenti reati:
a) reato previsto e punito dagli artt. 93 e 95 del d.P.R. n. 380 del 2001, perché in qualità di titolare di una ditta, senza dare preavviso scritto con progetto allegato all’ufficio del genio civile, realizzava un manufatto edilizio costituito da 2 vani di circa m 11,65 X 5, con un’altezza di m 3,25, nonché due manufatti adibiti a canile;
b) reato di cui agli artt. 94 e 95 del d.P.R. n. 380 del 2001, per avere iniziato i lavori di cui sopra senza aver depositato il progetto all’ufficio del genio civile;
c) reato di cui agli artt. 83 e 95 dei d.P.R. n. 380 del 2001, perché eseguiva i lavori di cui sopra in violazione delle norme tecniche sull’edilizia in zone sismiche, in particolare non rispettando le disposizioni sui livelli di sicurezza e di protezione dalle azioni sismiche e non facendo eseguire i calcoli e le verifiche necessari (fatti accertati il 6 giugno 2007).
 
2. – Avverso la sentenza l’imputata ha proposto, tramite il difensore, impugnazione qualificata come appello, rilevando:
1) la violazione dell’art. 157 cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione, perché il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che i testimoni della difesa avevano dichiarato che l’immobile era stato realizzato e ultimato entro il 2005;
2) la manifesta illogicità della motivazione e il travisamento del fatto, sul rilievo che il funzionario che aveva accertato la violazione non avrebbe fornito elementi sufficienti a provare la sussistenza dell’abuso;
3) l’inosservanza delle norme in materia edilizia, per la mancata dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta concessione in sanatoria, sul rilievo che tale concessione avrebbe dovuto estinguere anche le violazioni della normativa antisismica;
4) la mancata valutazione dell’elemento soggettivo circa la conoscenza di norme tecniche della legge sismica da parte dell’imputata, soggetto di età avanzata.
 
3. – Con ordinanza del 6 febbraio 2012, la Corte d’appello di Bari, rilevata l’inappellabilità della sentenza, a norma dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., perché con essa era stata applicata la sola pena dell’ammenda, ha trasmesso gli atti a questa Corte.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
4. – L’impugnazione deve essere qualificata come ricorso per cassazione, in quanto proposta contro una sentenza di condanna alla sola pena dell’ammenda, inappellabile ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen..
 
Deve essere dichiarata l’estinzione dei reati sub a) e b), per intervenuta prescrizione. Il ricorso deve essere rigettato quanto al capo c) dell’imputazione.
 
4.1. – Quanto alla responsabilità penale dell’imputata – oggetto del secondo e del quarto motivo di ricorso – la sentenza impugnata reca una motivazione sufficiente e logicamente coerente, perché prende le mosse dalle dichiarazioni del funzionario che ha proceduto all’accertamento degli illeciti, dalle quali risultano con chiarezza la consistenza dei lavori effettuati e il diretto interesse alla realizzazione degli stessi da parte dell’imputata, la quale avrebbe dovuto conoscere e porre in essere gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.
 
Ne consegue l’infondatezza dei relativi motivi di doglianza.
 
4.2. – Del pari infondato è il terzo motivo di ricorso, con cui si sostiene che il rilascio del permesso di costruire in sanatoria estinguerebbe le contravvenzioni relative alle costruzioni in zona sismica. Deve rilevarsi, infatti, che secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, gli artt. 36 e 45, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 devono essere interpretati nel senso che il rilascio del permesso di costruire in sanatoria estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti e non si estende ad altri reati correlati alla tutela di interessi diversi rispetto a quelli che riguardano l’assetto del territorio sotto il profilo edilizio, quali i reati previsti dalla normativa sulle opere in cemento armato, sulle costruzioni in zone sismiche, sulla tutela delle zone di particolare interesse paesaggistico (ex multis, sez. 3, 5 marzo 2009, n. 9922; sez. 3, 13 aprile 2005, n. 19256, Rv. 231850)
 
4.3. – Il primo motivo di ricorso – con cui si contesta la motivazione della sentenza circa la determinazione del tempo in cui i reati sono stati commessi – è, invece, parzialmente fondato.
 
Deve preliminarmente richiamarsi, sul punto, il principio enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il termine di prescrizione delle contravvenzioni di omessa denuncia di inizio lavori in zona sismica e di esecuzione dei medesimi in assenza di autorizzazione decorre dalla data di inizio dei lavori, attesa la natura istantanea di dette contravvenzioni (ex plurimis, Cass. pen., sez. 3, 26 maggio 2011, n. 23656, Rv. 250487; sez. 3, 8 ottobre 2008, n. 41854, Rv. 241383).
 
Tale principio trova applicazione nel caso di specie in relazione ai reati di cui ai capi a) e b) dell’imputazione, relativi alla mancanza del preavviso scritto e del progetto dei lavori edilizi, con la conseguenza che il momento della commissione di tali reati deve essere individuato in un’epoca significativamente anteriore al 6 giugno 2007, data di accertamento degli stessi, perché tale accertamento ha riguardato opere edilizie che, per la loro natura e la loro consistenza, non possono essere state realizzate in pochissimi giorni. Per il principio del favor rei, la commissione dei reati in questione deve, dunque, essere retrodatata – in mancanza di elementi certi circa l’inizio dei lavori – perlomeno alla metà di maggio 2007, con la conseguenza che essi risultano prescritti alla data odierna, trattandosi di fattispecie contravvenzionali per le quali è previsto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 157, primo comma, 160, 161 cod. pen., un termine massimo complessivo di 5 anni e non essendo intervenute sospensioni dei corso della prescrizione.
 
Le considerazioni svolte dal Tribunale circa l’individuazione – in mancanza di elementi in contrario – del 6 giugno 2007 quale tempus commissi delicti meritano, invece, di essere condivise, quanto al reato sub c). Si tratta, infatti, di una serie di violazioni sostanziali delle prescrizioni tecniche relative all’edilizia in zona sismica, che, come tali, hanno natura permanente, perché attengono alla lesione dell’interesse pubblico alla sicurezza sismica degli edifici, che perdura fino alla conclusione dei lavori (Cass., sez. 3, 8 ottobre 2008, n. 41854, Rv. 241383).
 
4. – La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio, limitatamente ai reati di cui ai capi a) e b), per essere gli stessi estinti per prescrizione, con conseguente rideterminazione della pena, in relazione al residuo capo c), nella misura – già indicata dal Tribunale – di € 1400,00 di ammenda. Ai sensi dell‘art. 100 del d.P.R. n. 380 del 2001, la presente sentenza deve essere trasmessa all’ufficio tecnico della Regione Puglia.
 
P.Q.M.
 
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente ai reati di cui ai capi a) e b), per essere gli stessi estinti per prescrizione, e ridetermina la pena, per il reato di cui al capo c), in € 1400,00 dí ammenda. 
 
Rigetta nel resto il ricorso. Letto l’art. 100 del d.P.R. n. 380 dei 2001, dispone trasmettersi copia della sentenza all’ufficio tecnico della Regione Puglia.
 
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2012.

 

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